Regolamento (UE) 2017/1906
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1906 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova e a specie avicole minori destinate alla produzione di uova (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV) (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza un additivo per mangimi a base di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da un ceppo specifico di Trichoderma citrinoviride, per l’uso in mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova e a specie avicole minori destinate alla produzione di uova. L’autorizzazione è concessa a seguito della valutazione positiva dell’EFSA, che ha ritenuto il prodotto sicuro ed efficace alle condizioni d’impiego proposte. Il regolamento stabilisce inoltre il tenore minimo, le condizioni di uso, gli obblighi di sicurezza per gli operatori e la data di scadenza dell’autorizzazione al 18 novembre 2027.
Autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova e a specie avicole minori destinate alla produzione di uova.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’impiego, nell’alimentazione animale, del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135), autorizzato per pollastre allevate per la produzione di uova e per specie avicole minori destinate alla produzione di uova. L’autorizzazione riguarda l’additivo classificato nella categoria degli additivi zootecnici, gruppo funzionale dei promotori della digestione, con condizioni d’uso e misure di sicurezza indicate nell’allegato. Non riguarda altre specie o destinazioni d’uso diverse da quelle espressamente elencate, fermo restando che il medesimo preparato era già stato autorizzato per altre categorie animali dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1043.
Autorizzazione di endo-1,4-beta-xilanasi come additivo per mangimi avicoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1906 della Commissione autorizza l’impiego di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) come additivo per mangimi destinati a pollastre allevate per la produzione di uova e a specie avicole minori destinate alla produzione di uova. Il provvedimento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e sulla valutazione positiva dell’EFSA, che ha escluso effetti nocivi per salute animale, salute umana e ambiente e ha riconosciuto l’efficacia del prodotto nelle condizioni proposte.
Quadro normativo di riferimento e presupposti dell’autorizzazione
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e ne definisce motivi e procedure. La domanda di autorizzazione, presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento, era corredata della documentazione richiesta. La valutazione ha accertato il rispetto delle condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, consentendo l’adozione dell’atto di esecuzione.
Ambito di applicazione e destinatari
L’autorizzazione riguarda un additivo per mangimi classificato nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale dei promotori della digestione. I destinatari sono esclusivamente le pollastre allevate per la produzione di uova e le specie avicole minori destinate alla produzione di uova. Il titolare dell’autorizzazione è Huvepharma NV. Il regolamento precisa che il medesimo preparato era già stato autorizzato, per altre specie e categorie animali, dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1043.
Specifiche tecniche dell’additivo
L’allegato identifica l’additivo con il numero 4a1617 e ne descrive la composizione come preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135), con attività minima di 6 000 EPU/g, in forma solida e liquida. La caratterizzazione della sostanza attiva coincide con l’enzima stesso. È inoltre richiamato un metodo colorimetrico per la misurazione del colorante idrosolubile rilasciato dall’azione dell’enzima su substrati di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina.
Condizioni di impiego e requisiti informativi
Per le specie autorizzate il tenore minimo è fissato in 1 500 EPU per kg di mangime completo con umidità al 12%. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Il regolamento non introduce, nel testo disponibile, ulteriori limiti quantitativi o prescrizioni specifiche diverse da quelle riportate nell’allegato.
Sicurezza degli operatori
Il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi l’adozione di procedure operative e misure organizzative idonee a evitare i rischi per gli utilizzatori derivanti dall’impiego dell’additivo e delle premiscele. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale comprensivi di protezione della pelle, degli occhi e dell’apparato respiratorio.
Durata dell’autorizzazione ed efficacia temporale
L’allegato stabilisce la fine del periodo di autorizzazione al 18 novembre 2027. L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, in quanto regolamento obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato come additivo destinato all’alimentazione animale, nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale dei promotori della digestione, alle condizioni stabilite nell’allegato.
Ambito soggettivo e specie destinatarie
L’allegato limita l’autorizzazione alle pollastre allevate per la produzione di uova e alle specie avicole minori destinate alla produzione di uova. Il titolare dell’autorizzazione è Huvepharma NV.
Composizione e specifiche dell’additivo
L’additivo è il preparato di endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135), in forma solida e liquida, con attività minima di 6 000 EPU/g. Il numero di identificazione dell’additivo è 4a1617.
Dosaggio minimo e condizioni di impiego
Per le specie autorizzate è previsto un tenore minimo di 1 500 EPU/kg di mangime completo con un tenore di umidità del 12%. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
Misure di sicurezza per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono predisporre procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori derivanti dall’impiego dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale per pelle, occhi e apparato respiratorio.
Durata dell’autorizzazione
L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 18 novembre 2027.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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