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Sentenza

Sentenza n. 5029/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 6769/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202507313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 6769/2025, che aveva dichiarato irricevibile il ricorso contro la nomina a Vice Ispettore e per il risarcimento del danno da ritardo e perdita di chance

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante aveva impugnato la sentenza del TAR Lazio sostenendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 29 e 30 c.p.a. Secondo la prospettazione, il ritardo nell'immissione in ruolo costituiva un fatto materiale e organizzativo, non un provvedimento amministrativo, sicché non avrebbe dovuto essere soggetto a termini decadenziali. Il ritardo, inoltre, non avrebbe potuto essere eliminato mediante annullamento e non avrebbe inciso sulla legittimità del provvedimento finale di nomina, trattandosi di termini ordinatori del procedimento concorsuale. L'appellante sosteneva altresì di non avere chiesto la retrodatazione della nomina, ma soltanto il risarcimento del danno conseguente al ritardo, e quindi di non essere gravato da alcun onere di impugnazione dell'atto di nomina. In via subordinata, con il secondo motivo, riproponeva nel merito la domanda risarcitoria, chiedendo il riconoscimento del danno da ritardo e da perdita di chance, quantificato nelle differenze retributive tra la qualifica di Sovrintendente e quella di Vice Ispettore, in misura equitativa ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c. La vicenda riguardava un concorso interno bandito nel 2008, concluso con la promozione dell'interessato a Vice Ispettore soltanto con decorrenza dal 21 marzo 2019.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha anzitutto rilevato che in primo grado era stato chiesto anche l'annullamento parziale del provvedimento di nomina e che la posizione azionata era un interesse legittimo pretensivo, tutelato congiuntamente mediante azione demolitoria e risarcitoria, non un autonomo diritto soggettivo al risarcimento. Di conseguenza, anche nell'ambito della giurisdizione esclusiva sul rapporto di lavoro pubblico non privatizzato, trovavano applicazione i termini decadenziali propri della giurisdizione generale di legittimità quando la controversia riguardava l'esercizio del potere amministrativo. Quanto all'azione di annullamento, il provvedimento di nomina era noto all'interessato sin dalla sua adozione, mentre il ricorso era stato notificato il 22 gennaio 2024, quindi oltre il termine previsto dall'art. 29 c.p.a. Quanto alla domanda risarcitoria, il giudice ha ritenuto applicabile l'art. 30, commi 3 e 4, c.p.a.: il termine decadenziale di 120 giorni decorre dal verificarsi del fatto o dalla conoscenza del provvedimento, mentre per il danno derivante dall'inosservanza del termine di conclusione del procedimento il termine non decorre finché perdura l'inadempimento, ma in ogni caso inizia a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere. Anche tale termine era ormai decorso. Il merito della pretesa risarcitoria non è stato quindi esaminato. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 29 c.p.a.

    L'azione di annullamento è soggetta al termine decadenziale previsto per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi; il termine decorre dalla conoscenza del provvedimento.

  • art. 30, comma 3, c.p.a.

    La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo.

    La domanda risarcitoria per lesione di interessi legittimi è soggetta a un termine decadenziale di 120 giorni, decorrente dal fatto lesivo o dalla conoscenza del provvedimento direttamente causativo del danno.

  • art. 30, comma 4, c.p.a.

    Per il risarcimento dell’eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l’inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.

    Nel danno da inosservanza del termine di conclusione del procedimento, il termine decadenziale resta sospeso durante l'inadempimento, ma decorre comunque dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.

  • art. 11, comma 5, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    La disposizione è richiamata nel motivo d'appello in relazione ai termini per la conclusione dei procedimenti concorsuali, qualificati dall'appellante come ordinatori; la sentenza non fonda su tale norma la decisione finale.

  • d.m. 20 novembre 1995, n. 540, come modificato dal d.m. 7 novembre 1997, n. 488

    La disciplina è richiamata in relazione ai termini di conclusione dei procedimenti di competenza dell'Amministrazione della giustizia; la sentenza decide tuttavia sulla tardività delle azioni senza esaminare nel merito la violazione di tali termini.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente agisce contro un provvedimento amministrativo deducendo la lesione di un interesse legittimo pretensivo e chiede sia l'annullamento sia il risarcimento, la domanda risarcitoria costituisce tutela ulteriore della medesima posizione giuridica e non un autonomo diritto soggettivo sottratto ai termini decadenziali propri della tutela degli interessi legittimi.
  • Anche nell'ambito della giurisdizione esclusiva, si applicano i termini decadenziali della giurisdizione generale di legittimità quando la controversia concerne la lesione di un interesse legittimo collegato all'esercizio del potere amministrativo.
  • L'azione di annullamento proposta contro un provvedimento di nomina è irricevibile se notificata oltre il termine decadenziale decorrente dalla conoscenza del provvedimento da parte dell'interessato.
  • La domanda risarcitoria per danno derivante dall'inosservanza del termine di conclusione del procedimento è soggetta all'art. 30, comma 4, c.p.a.: il termine di 120 giorni non decorre finché perdura l'inadempimento, ma inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoGiurisdizione e ripartoTermini e notificazione del ricorso
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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