Cassazione Penale, Sentenza n. 51/2022 del 05/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Avezzano per l'ulteriore corso. La Corte ha rilevato che i termini massimi di prescrizione, tenuto conto della recidiva qualificata, non erano ancora maturati, per cui la declaratoria di estinzione era errata.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il P.G. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Avezzano che aveva prosciolto l'imputato per estinzione per prescrizione dei reati di ricettazione e minaccia aggravata. Il motivo centrale del ricorso è che il giudice di primo grado non ha considerato la recidiva reiterata ed infraquinquennale contestata all'imputato, circostanza aggravante che modifica il computo e la durata massima della prescrizione applicabile (artt. 157 e 161 c.p.), con conseguente proroga dei termini che avrebbe impedito la declaratoria di estinzione.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
La recidiva qualificata incide sul computo del termine-base di prescrizione: la circostanza aggravante ad effetto speciale aumenta il termine di prescrizione rispetto al termine ordinario.
art. 161, comma 2, cod. pen.
La recidiva qualificata incide anche sull'entità della proroga del termine massimo di prescrizione in presenza di atti interruttivi; quindi aumenta il termine massimo che deve essere valutato dal giudice.
art. 612, comma 2, cod. pen.
Individua il delitto di minaccia aggravata e, ai fini del calcolo della prescrizione, il relativo termine massimo di prescrizione che, una volta maggiorato per la recidiva, è risultato non ancora decorso.
art. 648 cod. pen.
Individua il reato di ricettazione e il relativo parametro per il calcolo del termine massimo di prescrizione che, secondo la Corte, risulta tale da non determinare l'estinzione nei termini dichiarati dal Tribunale una volta considerata la recidiva.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Norma procedurale che autorizza il rito con contraddittorio scritto; la Corte ha trattato il ricorso con contraddittorio scritto ai sensi di questa disposizione.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, rv. 274721
Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, rv. 274721
Consolidato orientamento secondo cui la recidiva qualificata, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul termine-base della prescrizione (art. 157) sia sulla proroga del termine massimo in caso di atti interruttivi (art. 161, comma 2).
Massime di principio
- Quando è contestata la recidiva qualificata (es. recidiva reiterata ed infraquinquennale), il giudice deve ricalcolare i termini di prescrizione applicando l'aumento previsto dalla disciplina delle circostanze aggravanti ad effetto speciale (art. 157 c.p.).
- La recidiva non incide solo sul termine-base, ma anche sull'entità della proroga del termine massimo in presenza di atti interruttivi (art. 161, comma 2 c.p.), e pertanto può impedire che un reato venga dichiarato estinto per prescrizione.
- Non è sufficiente una motivazione generica che dichiari la prescrizione per epoca di consumazione: il giudice deve esaminare e motivare l'effetto di eventuali aggravanti (come la recidiva) sul calcolo dei termini prescrizionali.
- Se la Corte di merito omette tale valutazione oppure applica termini ordinari anziché maggiorati, la Cassazione può annullare la decisione e disporre la trasmissione degli atti per il corretto prosieguo.
- In situazioni analoghe, è necessario verificare con precisione le date di consumazione del reato, la contestazione di recidive e gli eventuali atti interruttivi per determinare se la prescrizione sia effettivamente maturata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 30/2022 del 05/01/2022
- Sentenza penale · 5 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 31/2022 del 05/01/2022
- Sentenza penale · 5 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 33/2022 del 05/01/2022
- Sentenza penale · 5 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34/2022 del 05/01/2022
- Sentenza penale · 5 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 35/2022 del 05/01/2022
- Sentenza penale · 5 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 36/2022 del 05/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →