Cassazione Civile, Ordinanza n. 10087/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento intimato a un lavoratore nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata dalla compagnia aerea datrice di lavoro. La Corte d'appello aveva annullato il recesso per violazione dei criteri di scelta, ritenendo che al lavoratore non fosse stata computata l'anzianità maturata anche durante un precedente rapporto a termine svolto presso una società del gruppo, poi convertito a tempo indeterminato. Aveva quindi applicato la tutela reintegratoria, ordinando la reintegrazione e disponendo anche effetti nei confronti della società cessionaria del ramo d'azienda, subentrata nel rapporto ex art. 2112 c.c. La datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 47, comma 4-bis, L. 428/1990 e degli accordi collettivi, per avere la Corte territoriale ritenuto illegittima la selezione dei lavoratori e applicabile la tutela reintegratoria; 2) nullità della sentenza per motivazione generica e per relationem, anche in relazione alla dedotta decadenza ex art. 32 L. 183/2010; 3) violazione dell'art. 32, comma 4, lett. d), L. 183/2010, per avere escluso la decadenza dell'azione volta ad accertare il rapporto in capo alla cessionaria; 4) violazione delle norme fallimentari e processuali, per ritenuta procedibilità della domanda risarcitoria nei confronti della cessionaria ammessa ad amministrazione straordinaria. La società cessionaria ha proposto ricorso incidentale, sostanzialmente contestando l'applicazione dell'art. 47, comma 4-bis, L. 428/1990 e la ricostruzione del regime del trasferimento d'azienda in presenza di crisi aziendale e amministrazione straordinaria. Nel frattempo la ricorrente principale ha rinunciato al ricorso, senza accettazione della controparte.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per sopravvenuto difetto di interesse, conseguente alla rinuncia non accettata della società ricorrente, e ha rigettato il ricorso incidentale della società cessionaria. Ha confermato che la controversia sul licenziamento e sulla reintegrazione rientra nella cognizione del giudice del lavoro, mentre restano infondati sia il motivo relativo alla disciplina del trasferimento d'azienda in situazione di crisi e amministrazione straordinaria sia quelli sulla decadenza ex art. 32 L. 183/2010. Ha inoltre regolato le spese a carico di entrambe le società e disposto la distrazione in favore del difensore antistatario del lavoratore; ha dato atto, per la sola ricorrente incidentale, del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
Nel trasferimento di ramo d'azienda i rapporti di lavoro proseguono con il cessionario; la disciplina può operare con le limitazioni previste dall'accordo sindacale solo nei limiti consentiti dal diritto UE e non può incidere sulla sopravvivenza dei rapporti già esistenti oltre quanto ammesso dalla normativa di settore.
art. 47, comma 4-bis, L. 428/1990
Gli accordi sindacali nelle crisi aziendali e nelle procedure concorsuali possono prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. sulle condizioni di lavoro, ma non eliminare il trasferimento dei rapporti al cessionario; se la procedura si realizza mediante cessione di complessi aziendali con cessazione dell'attività, si applica la disciplina della procedura liquidativa.
art. 5, terzo comma, L. 223/1991
In combinato con l'art. 18, quarto comma, L. 300/1970 è richiamato per fondare la tutela reintegratoria in caso di violazione sostanziale dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo.
art. 18, quarto comma, L. 300/1970
È stata ritenuta applicabile la tutela reintegratoria nel caso di violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo, secondo il testo novellato ratione temporis.
art. 32, quarto comma, lett. c), L. 183/2010
Il termine di decadenza previsto per l'impugnazione di provvedimenti datoriali non si applica all'azione del lavoratore volta ad accertare la sussistenza del rapporto di lavoro con il cessionario.
art. 32, quarto comma, lett. d), L. 183/2010
Norma di chiusura eccezionale non estensibile alla fattispecie del trasferimento d'azienda già contemplata dalla lett. c); non fonda la decadenza dell'azione di accertamento del rapporto in capo al cessionario.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
La motivazione per relationem a precedenti giurisprudenziali non determina nullità se consente di comprendere la fattispecie concreta e il percorso decisorio.
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
Consente una motivazione succinta e il rinvio a precedenti conformi, purché il provvedimento resti intellegibile nella sua autonomia decisoria.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza, non violato nel caso concreto.
art. 24 l. fall.
È stata esclusa l'improcedibilità della domanda del lavoratore diretta a far valere lo status lavorativo e la reintegrazione, perché rientrante nella cognizione del giudice del lavoro.
art. 52 l. fall.
Riguarda la parità dei creditori e il riparto di competenza con il giudice del lavoro; non impedisce la cognizione delle domande sullo status del lavoratore.
art. 409 c.p.c.
Richiamato per delimitare la competenza del giudice del lavoro nelle controversie sul rapporto di lavoro.
art. 433 c.p.c.
Richiamato nel motivo sulla procedibilità, senza accoglimento della censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, per la ricorrente incidentale.
art. 27, secondo comma, lett. a), d.lgs. 270/1999
La cessione dei complessi aziendali, anziché la ristrutturazione con prosecuzione dell'attività, comporta il regime rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 47 L. 428/1990.
art. 27, secondo comma, lett. b), d.lgs. 270/1999
La ristrutturazione economica e finanziaria con prosecuzione dell'attività è il diverso scenario considerato dalla Corte per distinguere la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Nel trasferimento di azienda o di ramo d'azienda in presenza di crisi aziendale o amministrazione straordinaria, gli accordi sindacali possono incidere sulle condizioni di lavoro ma non eliminare, di regola, il trasferimento dei rapporti al cessionario, salvo i limiti espressamente consentiti dalla disciplina interna interpretata conformemente al diritto dell'Unione.
- L'azione del lavoratore volta ad accertare la prosecuzione del rapporto di lavoro in capo al cessionario ex art. 2112 c.c. non è soggetta alla decadenza prevista per l'impugnazione di atti datoriali, né alla norma di chiusura che disciplina altre ipotesi di impugnazione.
- La motivazione per relationem non è causa di nullità se il giudice rende comunque intellegibili la fattispecie concreta, il percorso logico-giuridico seguito e la riconducibilità dei fatti al principio di diritto richiamato.
- Il discrimine tra giudice del lavoro e giudice fallimentare dipende dalla natura della domanda: appartengono al giudice del lavoro le azioni che incidono sullo status del lavoratore, come annullamento del licenziamento e reintegrazione; appartengono alla procedura concorsuale le sole domande di credito funzionali alla partecipazione al concorso.
- Quando la procedura di amministrazione straordinaria si realizza mediante cessione di complessi aziendali con cessazione dell'attività del cedente, ai fini della disciplina dei rapporti di lavoro può operare il regime proprio delle procedure liquidative.
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