Ordinanza n. 1172/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. V, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata alla stabilizzazione)
Prevale il privato
La controversia
L’appello cautelare è stato proposto contro il rigetto della domanda cautelare pronunciato dal TAR Lazio. La controversia sostanziale riguarda una procedura di stabilizzazione presso l’INAIL. Il Consiglio di Stato ha rilevato la necessità di un approfondimento nella sede di merito, in particolare sui profili procedurali della stabilizzazione e sull’applicabilità dell’art. 12 del d.P.R. n. 497/1994, nonché sulla coerenza dei quesiti controversi con le competenze proprie del dirigente medico di primo livello dell’INAIL. Il testo non espone ulteriori specifici motivi d’appello né il contenuto dettagliato degli atti contestati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Non ha definito nel merito la legittimità della procedura di stabilizzazione, né ha disposto una misura cautelare sostanziale diversa dalla prioritaria trattazione del giudizio. Ha ordinato alla segreteria di trasmettere l’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Richiamato quale disposizione relativa all’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in presenza di esigenze di sollecita definizione, l’accoglimento della domanda cautelare ai soli fini della fissazione ravvicinata dell’udienza pubblica di merito.
art. 12 d.P.R. n. 497/1994
La sua applicabilità alla procedura di stabilizzazione costituisce una delle questioni da approfondire nel giudizio di merito.
Massime di principio
- Quando l’appello cautelare evidenzia questioni rilevanti che richiedono un adeguato approfondimento incompatibile con una compiuta decisione nella sola fase cautelare, il giudice può accogliere l’istanza esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- La fissazione prioritaria dell’udienza di merito costituisce una misura cautelare atipica di accelerazione processuale e non comporta, di per sé, un giudizio anticipato sulla fondatezza delle censure né l’annullamento dell’atto impugnato.
- Nelle controversie relative a procedure di stabilizzazione, devono essere approfonditi sia il rispetto delle regole procedurali e l’eventuale applicabilità della disciplina speciale richiamata, sia la coerenza delle prove o dei quesiti con le competenze professionali proprie della posizione da ricoprire.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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