Sentenza n. 1943/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto rettorale di approvazione della graduatoria definitiva post revisione per l'ammissione ad anni successivi al primo del corso di laurea in Medicine and Surgery, nonché il silenzio-rifiuto sull'istanza di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva partecipato alla procedura selettiva per l'ammissione al secondo anno del corso di laurea, con sette posti disponibili, risultando settima e ammessa nella graduatoria provvisoria. A seguito dell'esame delle istanze di revisione presentate da tre candidati inizialmente ritenuti non valutabili, era stata collocata al decimo posto con giudizio di idonea non ammessa. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 6, comma 6, del bando, della lex specialis e della par condicio, nonché eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta e difetto di motivazione, sostenendo che la Commissione avesse illegittimamente consentito ai candidati di integrare ex post le domande o di sanare vizi escludenti, mentre l'istanza di revisione avrebbe dovuto riguardare soltanto errori materiali o macroscopici. Con il secondo motivo ha contestato il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di accesso agli atti del 25 dicembre 2025, chiedendo l'ordine di esibizione della documentazione. Ha inoltre chiesto l'integrazione del contraddittorio e l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami, deducendo la difficoltà di notificare il ricorso ai controinteressati. Nel corso del giudizio, con memoria non notificata, ha prospettato ulteriori censure relative alla valutazione dei CFU propri e dei controinteressati, alla disparità di trattamento, all'illogicità e al travisamento dei fatti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per omessa rituale integrazione del contraddittorio, ritenendo perentorio il termine di trenta giorni assegnato con l'ordinanza cautelare e considerando inesistente, non semplicemente nulla, la notificazione effettuata al controinteressato residente in Ungheria mediante il Regolamento UE 2020/1784, non applicabile alla materia amministrativa. In assenza di convenzioni internazionali applicabili, avrebbe dovuto essere utilizzata la procedura residuale prevista dall'art. 142 c.p.c., con spedizione per raccomandata e consegna di altra copia al pubblico ministero per la trasmissione al Ministero degli affari esteri. Il Collegio ha inoltre escluso i presupposti per la notificazione per pubblici proclami, perché i controinteressati erano soltanto tre, erano identificabili e i loro indirizzi risultavano dalle domande di partecipazione; la residenza all'estero o presso una residenza estiva non rendeva oggettivamente impossibile la notificazione ordinaria. Il ricorso è stato comunque esaminato nel merito e ritenuto infondato. Le istanze di revisione dei candidati inizialmente esclusi non avevano introdotto nuovi requisiti o titoli, ma avevano segnalato errori materiali della Commissione oppure dimostrato che il requisito linguistico era già stato dichiarato e documentato nella domanda. In particolare, l'integrazione documentale relativa alla candidata priva della certificazione formale B2 riguardava un requisito già posseduto, dichiarato e comprovato mediante documentazione allegata alla domanda, sicché non era stata violata la par condicio. Il TAR ha richiamato il principio secondo cui il soccorso istruttorio opera anche nelle procedure concorsuali per regolarizzare irregolarità formali o superare incertezze facilmente sanabili, ma non può consentire la dichiarazione tardiva di requisiti o titoli non posseduti o non indicati entro il termine di presentazione delle domande. Le nuove censure sulla valutazione dei CFU sono state dichiarate inammissibili perché introdotte per la prima volta con memoria non notificata: la memoria può illustrare i motivi già dedotti, ma non ampliare il thema decidendum. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità.
La notificazione per pubblici proclami è una forma eccezionale, ammessa quando il numero dei destinatari renda oggettivamente molto difficile, al limite dell'insormontabilità, la notificazione ordinaria; non basta la residenza all'estero o la difficoltà pratica di reperire il destinatario.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Il giudice, nell'ordinare l'integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato. [...] Se l'atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 35.
Il termine fissato per l'integrazione del contraddittorio è perentorio; la mancata notificazione e il mancato deposito tempestivo comportano l'improcedibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, o non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato, ovvero sopravvengono altre ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.
La mancata integrazione del contraddittorio nel termine assegnato costituisce autonoma causa di improcedibilità rilevabile d'ufficio.
art. 142 c.p.c.
Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.
In assenza di modalità convenzionali applicabili, la notificazione a un destinatario residente all'estero deve seguire la procedura prevista dall'art. 142 c.p.c.; l'utilizzo di una diversa modalità determina l'inesistenza della notificazione.
art. 25, comma 4, l. 241/1990
È richiamato quale fondamento del termine per la definizione dell'istanza di accesso, ma la questione non è stata definita nel merito per l'improcedibilità del ricorso.
art. 116, comma 4, c.p.a.
È stato invocato per ottenere l'ordine di esibizione della documentazione richiesta con l'istanza di accesso, senza che il giudice abbia accolto tale domanda.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti la possibile improcedibilità per mancata integrazione del contraddittorio e l'inammissibilità delle censure nuove introdotte con memoria.
art. 6, comma 6, del bando
Nei 10 giorni successivi alla pubblicazione dell’elenco ammessi/graduatoria, il candidato che non ritiene corretta la valutazione della propria carriera operata dalla Commissione può presentare un’istanza di revisione. L’istanza deve essere finalizzata a rilevare errori materiali o macroscopici risultanti dal verbale, dall’elenco degli ammessi o dalla graduatoria.
La revisione consente di correggere errori materiali o macroscopici, non di introdurre tardivamente requisiti o titoli nuovi; nel caso concreto le istanze sono state ritenute compatibili con tale limite.
art. 4, comma 8, lettera e), del bando
limitatamente ai fini dell’ammissione al CdS erogato in lingua inglese “Medicine and Surgery”: adeguata documentazione attestante il possesso, alla data di pubblicazione del presente bando, di competenze linguistiche di inglese livello B2 (o superiore) del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).
Il requisito linguistico doveva sussistere alla data di pubblicazione del bando; la successiva produzione della certificazione formale è stata ritenuta ammissibile perché il requisito era già stato dichiarato e documentato nella domanda.
art. 1 del Regolamento UE 2020/1784
esso non si applica, in particolare, alla materia fiscale, doganale o amministrativa, né alla responsabilità di uno Stato membro per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).
Il regolamento sulle notificazioni transfrontaliere non si applica alle notificazioni in materia amministrativa; pertanto non poteva fondare la notificazione del ricorso al controinteressato residente in Ungheria.
Massime di principio
- La notificazione per pubblici proclami nel processo amministrativo è una forma eccezionale e può essere autorizzata soltanto quando il numero dei controinteressati renda oggettivamente molto difficile, al limite dell'insormontabilità, la notificazione ordinaria; la residenza all'estero, fuori dal distretto o presso una residenza estiva non integra di per sé tale presupposto quando i destinatari e i loro indirizzi siano identificabili.
- Il termine assegnato dal giudice per l'integrazione del contraddittorio è perentorio. La mancata notificazione e il mancato deposito dell'atto di integrazione entro tale termine comportano l'improcedibilità del ricorso ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 49, comma 3, c.p.a., anche d'ufficio.
- Per la notificazione a un controinteressato residente all'estero, quando non siano applicabili modalità convenzionali o strumenti europei relativi alla materia amministrativa, devono essere osservate le forme residuali dell'art. 142 c.p.c.; una notificazione eseguita con modalità radicalmente diverse integra inesistenza della notificazione.
- Nelle procedure concorsuali il soccorso istruttorio è ammissibile per regolarizzare irregolarità formali o superare incertezze facilmente risolvibili sulla base della documentazione tempestivamente presentata, ma non può consentire la dichiarazione tardiva di un requisito o di un titolo non indicato entro il termine di presentazione della domanda, poiché ciò violerebbe la par condicio.
- Nel processo amministrativo la memoria difensiva può svolgere soltanto una funzione illustrativa dei motivi già proposti e non può introdurre nuove censure o ampliare il thema decidendum; i motivi nuovi proposti per la prima volta con memoria non notificata sono inammissibili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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