Cassazione Penale, Sentenza n. 13703/2023 del 31/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Messina per il reato di truffa (art. 640 c.p.). Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 640 c.p. e 546 c.p.p., nonché mancata, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione circa la sussistenza degli elementi del delitto di truffa. In particolare lamentava che la Corte territoriale si sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa (Walter LEONARDI) ignorando documentazione fornita dalla difesa che proverebbe la sottoscrizione di un contratto di brokeraggio da parte del LEONARDI e che le somme versate comprendessero il compenso per l'attività di brokeraggio e non fossero pertanto il frutto di un inganno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse aspecifico e mera riproposizione delle censure svolte in appello, senza un confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata, violando i requisiti di specificità richiesti per il ricorso in Cassazione. Inoltre il ricorso mancava del requisito di autosufficienza in quanto non era stata allegata la documentazione (il presunto mandato di brokeraggio) che la difesa evocava. La Corte ha confermato che le decisioni di primo grado e di appello, conformi tra loro, avevano fornito motivazione logica e congrua: i giudici di merito avevano ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa e la prova documentale acquisita, e avevano motivatamente escluso che le somme addizionali fossero state correttamente comunicate. La Corte ha altresì ricordato il principio secondo cui esiste truffa contrattuale anche se è stato versato un corrispettivo giusto, quando la conclusione del contratto è il risultato dell'artificio e del raggiro. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Norma che disciplina il delitto di truffa; applicata nella fattispecie per valutare se vi sia stata induzione in errore e conseguente ottenimento di un vantaggio patrimoniale.
art. 546 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente nella doglianza; la Corte ha comunque ritenuto la sua impugnazione generica e non specifica rispetto alle argomentazioni di merito.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Indica i limiti del controllo di legittimità sulla motivazione: la Corte di Cassazione non può rivedere la valutazione sulla rilevanza e attendibilità delle prove né riesaminare i fatti, ma deve verificare la presenza di ragioni giuridicamente significative, coerenza e assenza di illogicità manifeste nella motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, ivi comprese le spese processuali e possibilità di condanna alla cassa delle ammende; applicata per la condanna del ricorrente a pagare le spese e Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica specifica e argomentata della decisione impugnata: la mera ripetizione dei motivi di appello senza confronto puntuale con le argomentazioni del giudice di merito rende il ricorso inammissibile.
- La Corte di Cassazione non è sede di riesame dei fatti o della valutazione di merito sulle prove: il suo controllo è limitato a verificare la congruità, completezza e logicità della motivazione (art. 606 c.p.p.).
- Quando la doglianza concerne la valutazione di un atto probatorio, il ricorrente deve allegare al ricorso la documentazione rilevante o trascriverne integralmente il contenuto (requisito di autosufficienza), altrimenti la censura non è esaminabile.
- Nei procedimenti a doppio grado le sentenze di primo e secondo grado conformi vanno lette congiuntamente formando un unico corpo motivazionale; la Cassazione integra la motivazione con quella del primo giudice se necessaria.
- Il reato di truffa contrattuale può realizzarsi anche se il corrispettivo pagato è obiettivamente giusto, quando il consenso è stato ottenuto mediante artifici o raggiri che hanno fatto concludere il contratto che altrimenti non sarebbe stato stipulato.
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