Sentenza n. 1045/2026 - Catania, Sezione 3
per l'annullamento -della determina dirigenziale, Registro Generale n. 741 del 21 gennaio 2026, della Direzione Famiglia e Politiche Sociali del Comune di Catania, notificata a mezzo p.e.c. il 22 gennaio 2026 e avente ad oggetto “Proroga di mesi due dei patti di accreditamento sottoscritti nel mese di gennaio 2023 con alcuni enti del terzo settore comunale per l’erogazione del servizio di accoglienza di disabili psichici in comunità alloggio” e della relativa nota di trasmissione, -della nota prot. n. 48618/2026 del 30 gennaio 2026; -ove occorra, dell’avviso pubblico del Comune di Catania, pubblicato in data 31 ottobre 2025 e con riapertura dei termini pubblicata in data 19 novembre 2025, per la “Selezione Enti del Terzo Settore (ETS) per la stipula di patti di accreditamento finalizzati all’erogazione del servizio di accoglienza in strutture residenziali per disabili psichici e costituzione Elenco Comunale degli Enti/Cooperative Sociali/Associazioni accreditati” ove si intenda quale procedura rivolta anche agli Enti del Terzo Settore già accreditati e non solo a quelli “da accreditare” e del non conosciuto provvedimento di approvazione dell’Elenco/Albo; -di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina comunale che prorogava di due mesi il patto di accreditamento e disponeva la cessazione del rapporto dal 31 marzo 2026, connessa alla mancata partecipazione alla nuova procedura di accreditamento per il triennio 2026-2028
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa ha impugnato la determina comunale, la nota di trasmissione, la successiva dichiarazione di irricevibilità della domanda tardiva e, ove occorrente, l’avviso pubblico per la selezione degli enti del Terzo settore da accreditare. La ricorrente sosteneva che l’avviso fosse rivolto soltanto agli enti da accreditare e non a quelli già accreditati, come essa riteneva di essere in forza del patto sottoscritto nel 2023. Ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento; la violazione dell’art. 55 del d.lgs. 117/2017 e il difetto di motivazione, per avere il Comune ritenuto necessaria la partecipazione alla nuova procedura; la violazione dei principi di non aggravamento, efficienza, economicità, legittimo affidamento, certezza del diritto, correttezza e buona fede; l’irragionevolezza della richiesta di una nuova partecipazione per un ente già accreditato; la contraddittorietà del provvedimento, che da un lato escludeva la sottoscrizione di nuovi patti e dall’altro prorogava per due mesi quello in essere; nonché eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà, sviamento, sproporzione e difetto di istruttoria e motivazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto erroneo il presupposto secondo cui il patto di accreditamento del 2023 avrebbe esonerato la cooperativa dalla partecipazione alla nuova procedura. Il patto aveva durata annuale, escludeva il tacito rinnovo e non attribuiva alcun diritto al rinnovo automatico o a un accreditamento indefinito. Il Collegio ha distinto l’accreditamento, quale procedimento amministrativo di individuazione degli enti idonei a entrare nella rete dei servizi, dal patto di accreditamento, quale atto negoziale volto a regolare concretamente l’erogazione del servizio. In base all’art. 55 del Codice del Terzo settore e alle Linee guida ministeriali del 2021, l’amministrazione dispone di autonomia organizzativa e regolamentare, purché rispetti i principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, efficacia, efficienza ed economicità. La previsione di un termine perentorio e di finestre temporali per l’ingresso nell’elenco degli accreditati è stata ritenuta legittima e non incompatibile con il carattere tendenzialmente aperto dell’elenco. La cooperativa avrebbe quindi dovuto presentare domanda entro il termine dell’1 dicembre 2025; la mancata partecipazione è imputabile esclusivamente alla ricorrente e legittima la tardiva irricevibilità della successiva istanza. Il TAR ha escluso anche la violazione dell’obbligo di comunicazione di avvio, poiché la determina si limitava a prendere atto della mancata presentazione della domanda e delle conseguenze sul rapporto, già note alla cooperativa. La proroga di due mesi non è stata ritenuta contraddittoria, essendo una misura prudenziale adottata nell’interesse degli utenti per evitare l’interruzione del servizio e consentire la ricollocazione degli ospiti. La cooperativa è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese processuali in favore del Comune; nulla è stato disposto nei confronti del controinteressato non costituito.
Norme richiamate
art. 55 d.lgs. 117/2017
L’accreditamento degli enti del Terzo settore rientra in un modulo procedimentale autorizzatorio, la cui disciplina concreta può essere organizzata dall’amministrazione nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, efficacia, efficienza ed economicità.
art. 56 d.lgs. 117/2017
Richiamato nel quadro degli strumenti di amministrazione condivisa e dei principi che devono essere rispettati dall’amministrazione nell’organizzazione dei rapporti con gli enti del Terzo settore.
art. 57 d.lgs. 117/2017
Richiamato nel quadro degli strumenti di amministrazione condivisa e dell’autonomia organizzativa dell’amministrazione.
l. 241/1990
I procedimenti di accreditamento devono rispettare i principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento e prevenzione dei conflitti di interesse; nella fattispecie non era necessaria una comunicazione autonoma di avvio del procedimento conclusosi con la determina.
art. 6-bis l. 241/1990
Richiamato quale parametro di prevenzione dei conflitti di interesse nei procedimenti di amministrazione condivisa.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente quale fondamento del principio di buon andamento, ma ritenuto non violato.
D.M. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72/2021
"Ferma restando l’evidenza pubblica, finalizzata a verificare il possesso dei requisiti dei soggetti richiedenti, richiesti per lo svolgimento delle attività di interesse generale, indicate nel relativo avviso, la competente Amministrazione procedente si limita ad un mero riscontro fra quanto richiesto dalla disciplina generale e di settore al soggetto da autorizzare e quanto posseduto da quest’ultimo. Tale modalità di relazione pubblico-privato non attiva una selezione competitiva, né prevede valutazioni discrezionali di merito da parte dell’Amministrazione procedente"
Le Linee guida qualificano l’accreditamento come forma di abilitazione autorizzatoria, non competitiva, e ammettono che gli avvisi disciplinino requisiti, durata, condizioni economiche, modalità di scelta, controlli e continuità dei servizi. L’elenco dovrebbe essere aperto, ma la previsione di termini perentori e finestre temporali è compatibile con tale carattere.
Massime di principio
- Il patto di accreditamento, quando ha durata determinata ed esclude il tacito rinnovo, non attribuisce al titolare un diritto al rinnovo automatico né a un accreditamento a tempo indeterminato; la partecipazione a una successiva procedura di accreditamento può quindi essere richiesta per il nuovo periodo di gestione.
- L’accreditamento previsto dall’art. 55, comma 4, del d.lgs. 117/2017 costituisce un procedimento amministrativo di individuazione degli enti idonei, distinto dal successivo patto di accreditamento, che regola sul piano negoziale l’erogazione del servizio.
- Nell’organizzare una procedura di accreditamento, l’amministrazione dispone di autonomia organizzativa e regolamentare, ma deve rispettare i principi di pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, efficacia, efficienza ed economicità, assicurando agli enti in possesso dei requisiti pari opportunità di accesso.
- La previsione di un termine perentorio per la presentazione delle domande e di periodiche finestre temporali per l’ingresso nell’elenco degli accreditati è compatibile con il carattere tendenzialmente aperto dell’elenco e non trasforma necessariamente la procedura in una selezione competitiva chiusa.
- Quando l’amministrazione si limita a prendere atto della mancata presentazione, entro il termine previsto dall’avviso, della domanda necessaria per il nuovo accreditamento, non sussiste un autonomo obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, soprattutto se la scadenza del rapporto e le conseguenze della mancata partecipazione erano conoscibili dall’interessato.
- La proroga temporanea di un rapporto di accreditamento, disposta per evitare l’interruzione di un servizio rivolto a utenti fragili e consentirne la ricollocazione, non è contraddittoria rispetto alla mancata sottoscrizione del nuovo patto, poiché risponde a una distinta esigenza transitoria di continuità del servizio.
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