Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13131/2024 del 29/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il GIP di Bologna, con ordinanza del 14/04/2023, ha revocato la sospensione condizionale della pena (pena di anni 1 e mesi 6, sentenza 5/6/2013, irrevocabile 29/6/2013) ritenendo sussistente la causa ostativa rappresentata da una precedente sospensione concessa con sentenza del 27/9/2010 (irrevocabile 30/11/2011). Il difensore di Marino ha impugnato in cassazione deducendo violazione dell'art. 164, comma 4, c.p., per omessa verifica da parte del giudice della cognizione se il precedente penale ostativo fosse documentalmente noto al giudice che aveva concesso il beneficio (ossia mancata acquisizione/visione del fascicolo del giudizio anteriore).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso: l'ordinanza di revoca è stata annullata con rinvio al Tribunale di Bologna in funzione di giudice dell'esecuzione. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione, prima di revocare la sospensione per violazione dell'art. 164, comma 4, c.p., debba accertare se la causa ostativa fosse documentalmente nota al giudice della cognizione, acquisendo il fascicolo processuale (esercitando anche d'ufficio i poteri istruttori ex art. 666, comma 5, c.p.p.). Poiché l'ordinanza impugnata non ha dato atto di aver svolto tale verifica ex actis, l'annullamento con rinvio è stato disposto.

Norme richiamate

  • art. 164 cod. pen.

    Previene la concessione della sospensione condizionale della pena più di una volta se non discrezionalmente dal giudice; la seconda sospensione cumulata con la precedente non può superare i limiti dell'art. 163 c.p.; la Corte interpreta che la violazione di questa disposizione legittima la revoca solo se la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice della cognizione

  • art. 163 cod. pen.

    Fissa i limiti massimi di pena rilevanti per il cumulo ai fini della sospensione condizionale; richiamato per il principio che la seconda sospensione non può far oltrepassare i limiti stabiliti da questa norma

  • art. 168, comma 3 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione alla revoca del beneficio della sospensione condizionale; la Corte segnala che l'applicazione di tale disciplina richiede la preventiva verifica documentalmente attuata sul punto

  • art. 666, comma 5, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione poteri istruttori, anche d'ufficio, che devono essere esercitati per acquisire il fascicolo processuale del giudizio in cui è stata concessa la sospensione, al fine di verificare se il precedente ostativo fosse documentalmente noto

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale per violazione di art. 164 c.p. è possibile solo se la causa ostativa non era documentalmente nota al giudice che ha concesso il beneficio; pertanto il giudice dell'esecuzione deve verificare ex actis tale circostanza prima di revocare
  • Il giudice dell'esecuzione è tenuto ad acquisire il fascicolo del giudizio precedente (originale o copia) e a darne espressa indicazione nell'ordinanza quando tale acquisizione è necessaria per valutare la presenza di cause ostative
  • Il difensore può far valere in sede di impugnazione la mancata acquisizione o la mancata documentazione dell'accertamento ex actis come motivo di annullamento dell'ordinanza di revoca
  • Se il fascicolo precedente dimostra che il precedente penale era documentalmente noto al giudice della cognizione, la revoca può essere legittima; se invece risulta che il precedente non era disponibile al giudice della cognizione al momento della concessione, la revoca non è ammissibile
  • Le decisioni del giudice dell'esecuzione devono evidenziare le attività istruttorie svolte (acquisizione fascicoli, documenti) perché l'omissione di tale motivazione costituisce vizio che la Corte di legittimità può ritenere rilevante

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.