Cassazione Penale, Ordinanza n. 15562/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado all'esito di giudizio abbreviato e con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione contro la decisione della Corte d'appello di Milano che aveva mantenuto la condanna a pena detentiva e pecuniaria per la cessione a terzi di sostanza stupefacente di tipo eroina e cocaina, in regime di continuazione. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, censurando la congruità della pena e degli aumenti ex art. 81 c.p.; la Corte ha ritenuto la doglianza generica, meramente reiterativa di censure già respinte in appello e comunque diretta contro una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, poiché la motivazione sulla pena risultava coerente con la pluralità e modalità delle cessioni, con la natura della droga e con la personalità dell'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo investiva profili non deducibili in sede di legittimità, limitandosi a contestazioni generiche sulla motivazione della pena senza confrontarsi con le ragioni della sentenza impugnata. Poiché non è stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, l'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81, comma 2 c.p.
aumenti operati ex art. 81 c.p.
richiamato in relazione alla continuazione e agli aumenti di pena confermati dalla Corte territoriale.
art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990
cessione di sostanza stupefacente del tipo eroina e cocaina
norma incriminatrice contestata per la cessione di stupefacenti in lieve entità.
art. 133 c.p.
criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
i criteri di commisurazione della pena sono rimessi al giudice di merito; una motivazione specifica è richiesta solo se la pena è prossima al massimo edittale o sopra la media.
art. 616 c.p.p.
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen
in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali comporta anche la sanzione pecuniaria salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile una censura che si risolva nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e respinte dal giudice di merito, ove non si confronti specificamente con la motivazione impugnata.
- La motivazione sulla determinazione della pena è sindacabile in cassazione solo quando presenti reali vizi logici o giuridici; non basta una generica lamentela di illogicità se la sentenza di merito espone, sia pure sinteticamente, i criteri utilizzati.
- La scelta della pena entro una fascia media o vicina al minimo edittale non richiede una motivazione particolarmente analitica, essendo sufficiente il richiamo ai parametri dell'art. 133 c.p. e alle circostanze concrete del fatto e della personalità dell'imputato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella sua proposizione, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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