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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27017/2022 del 13/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli (19/11/2021) che aveva annullato nei confronti di Rosario Ambrosino la misura cautelare della custodia in carcere solo per il capo A (art. 416 c.p. collegato a I.146/2006), ma aveva confermato la custodia in carcere per i capi E) ed F) (artt. 110, 81 cpv., 61-bis, 648-bis c.p., 3 lett. a) I.146/2006). Con unico motivo il ricorrente deduceva la mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza della gravità indiziaria per il reato di riciclaggio e la contraddittorietà nella valutazione delle esigenze cautelari. Si sosteneva che gli importi ricevuti dalle tre società riconducibili all'Ambrosino (Ablasor LTD, Saf, Atlon) dalle società AS Business & Sport s.r.l. e Cat International Lab s.r.l. nel periodo 2018/inizio 2020 erano stati integralmente utilizzati per l'acquisto di merce (e non riciclati) e che il Tribunale avrebbe paragonato ingiustamente la posizione del ricorrente a quella di altri indagati (Cretella, Purificato) o a soggetti meri prestanome (Barbara Cazzini), per giustificare la conferma della misura massima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sia limitato e non comprenda la revisione del merito e degli elementi di fatto (es.: valutazione della consistenza degli indizi, attendibilità delle fonti, ricostruzione fattuale) quando il provvedimento impugnato presenti una motivazione adeguata, coerente e priva di errori logici. La Corte ha valutato che il Tribunale del riesame avesse fornito un'ordinanza molto articolata (76 pagine) con argomentazioni sufficienti: rapporti intensi tra gli indagati, partecipazione alla gestione delle società formalmente riconducibili al ricorrente, sincronìa temporale nei movimenti di denaro collegata alle frodi "carosello", assenza di prova di reali rapporti commerciali o struttura organizzativa delle società, contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputato in interrogatorio. Tali argomenti, secondo la Corte, legittimavano la conferma delle esigenze cautelari (art. 274 lett. b) e c) c.p.p.). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    art. 416 c.p. (associazione a delinquere)

    Norma richiamata per i profili associativi contestati; la Corte osserva che la valutazione della sussistenza degli indizi relativi all'associazione rientra nel giudizio di merito non sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua

  • I. 146/2006 art. 3, lett. a)

    legge 146/2006, art. 3, lett. a)

    Riferimento alle aggravanti/figure delittuose connesse ad attività organizzate; utilizzata dal giudice a fondamento dell'impianto accusatorio e delle esigenze cautelari

  • artt. 110, 81 cpv., 61-bis, 648-bis cod. pen.

    art. 110, art. 81 cpv., art. 61-bis, art. 648-bis c.p. (riciclaggio)

    Gli articoli relativi alla concorso di persone, recidiva/tenuità e al reato di riciclaggio sono posti a fondamento delle imputazioni; la Corte conferma che la valutazione della gravità indiziaria per tali capi è di competenza del giudice del riesame se la motivazione è logicamente coerente

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    art. 23, comma 8, D.L. 137/2020

    Norma emergenziale che ha consentito il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; la Corte prende atto del rispetto della procedura speciale

  • art. 274 cod. proc. pen.

    art. 274 c.p.p., lett. b) e c)

    Richiamata in relazione alle esigenze cautelari (pericolo di fuga e di inquinamento delle prove/continuazione del reato); il Tribunale ha ritenuto attuali tali esigenze rispetto al ruolo e ai comportamenti del ricorrente

  • art. 309, comma 8, cod. proc. pen.

    Norma sulla verbalizzazione dell'udienza di riesame; la Corte sottolinea che, in assenza di tracce documentali o verbalizzazione delle ragioni di riesame, certe doglianze difensive risultano non dimostrate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che permette la condanna alle spese processuali e al versamento di somme alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna del ricorrente

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione in materia cautelare non può rivedere il merito o ricostruire i fatti: il controllo è limitato alla verifica che l'ordinanza impugnata contenga ragioni giuridicamente significative e sia esente da evidenti illogicità
  • Per impugnare con successo un provvedimento cautelare in cassazione occorre dimostrare, tramite il testo del provvedimento o documenti depositati (memorie, verbali, atti), l'assenza di un apparato argomentativo logico o un palese errore giuridico; semplici alternative ricostruttive non sono ammesse
  • Quando si contesta la fittizietà di società e l'effettività di operazioni commerciali, la difesa deve produrre elementi concreti e documentali (contratti, documentazione di spedizione e magazzino, siti web, struttura organizzativa, flussi bancari coerenti con acquisti di merce) atti a smentire la ricostruzione del giudice del riesame
  • La prova che somme sono state "integralmente utilizzate per acquisto di merce" richiede riscontri oggettivi e documentali; l'esistenza di trasferimenti temporaneamente coincidenti con operazioni delittuose può legittimare il giudice a ritenere l'esistenza di riciclaggio o una funzione fiduciaria
  • Per contestare le esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione), è fondamentale mostrare l'assenza di elementi concreti che il giudice ha indicato come sintomatici (ruolo attivo, rapporti fiduciari, flussi finanziari) e dimostrare che il soggetto non è prima destinatario dei flussi o non ha poteri decisionali
  • Se la difesa non ha fatto pervenire al tribunale del riesame memorie scritte o non ha verbalizzato compiutamente le argomentazioni in udienza, diventa più difficile sostenere in cassazione che ilTribunale non abbia considerato specifiche deduzioni difensive

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