Cassazione Penale, Sentenza n. 26978/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione tra reati separatamente giudicati e aveva ricalcolato il trattamento sanzionatorio. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, contestando l'eccessivita degli aumenti di pena applicati ai sensi dell'art. 81, comma finale, c.p., e l'inadeguata giustificazione di tali aumenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha correttamente operato il riconoscimento della continuazione e la nuova determinazione della pena: gli aumenti sono stati considerati ragionevolmente contenuti (quattro mesi per ciascuno dei reati fiscali e tre mesi per la truffa) e la misura è stata opportunamente ridotta rispetto alla misura iniziale. La Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione, poichè il giudice ha dato conto dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e non era necessario fornire una motivazione dettagliata per aumenti di modesta entità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma che consente al giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione tra reati già giudicati in sede di cognizione, con conseguente ricalcolo del trattamento sanzionatorio.
art. 81, comma finale, cod. pen.
Riferimento alla disciplina del cumulo e degli aumenti di pena in presenza di più reati; nel caso di continuazione la pena per il reato più grave può essere aumentata secondo i limiti previsti.
art. 132 cod. pen.
Indica il potere discrezionale del giudice nella determinazione del tipo e della misura della pena entro i limiti di legge; qui invocato per giustificare il margine valutativo del giudice nell'applicare incrementi modesti.
art. 133 cod. pen.
Stabilisce i criteri di applicazione della pena (gravità del fatto, colpevolezza, condizioni personali ecc.); la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente motivato la congruità della pena secondo questi criteri.
Cass. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone, Rv. 282269-01)
Principio secondo cui, nel reato continuato, il giudice deve determinare la pena complessiva individuando il reato più grave e calcolando e motivando distintamente l'aumento per ciascun reato satellite.
Cass. Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022 (Spampinato, Rv. 284005-01)
Precisione giurisprudenziale secondo cui, se gli aumenti per i reati satellite sono di modesta entità, non è necessario che il giudice fornisca una motivazione ampia e dettagliata per ciascun incremento, essendo escluso l'abuso del potere discrezionale.
Massime di principio
- Quando viene riconosciuta la continuazione tra reati già giudicati, il giudice deve indicare il reato più grave e calcolare l'aumento di pena distintamente per ciascun reato satellite.
- Gli aumenti di pena di modesta entità possono essere motivati in termini generali con richiamo all'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; non è sempre richiesta una motivazione analitica per ogni piccolo incremento.
- Per impugnare con successo l'aumento di pena in continuazione occorre dimostrare che l'incremento è irragionevole o che la motivazione omette elementi necessari per valutare la congruità della pena.
- La Corte di cassazione tutela un ampio margine discrezionale del giudice nella determinazione del quantum sanzionatorio, purché il ragionamento applicativo dei criteri normativi sia reso e non manifestamente irragionevole.
- La soccombenza in sede di cassazione comporta la condanna al pagamento delle spese processuali.
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