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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26978/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione tra reati separatamente giudicati e aveva ricalcolato il trattamento sanzionatorio. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, contestando l'eccessivita degli aumenti di pena applicati ai sensi dell'art. 81, comma finale, c.p., e l'inadeguata giustificazione di tali aumenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha correttamente operato il riconoscimento della continuazione e la nuova determinazione della pena: gli aumenti sono stati considerati ragionevolmente contenuti (quattro mesi per ciascuno dei reati fiscali e tre mesi per la truffa) e la misura è stata opportunamente ridotta rispetto alla misura iniziale. La Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione, poichè il giudice ha dato conto dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. e non era necessario fornire una motivazione dettagliata per aumenti di modesta entità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma che consente al giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione tra reati già giudicati in sede di cognizione, con conseguente ricalcolo del trattamento sanzionatorio.

  • art. 81, comma finale, cod. pen.

    Riferimento alla disciplina del cumulo e degli aumenti di pena in presenza di più reati; nel caso di continuazione la pena per il reato più grave può essere aumentata secondo i limiti previsti.

  • art. 132 cod. pen.

    Indica il potere discrezionale del giudice nella determinazione del tipo e della misura della pena entro i limiti di legge; qui invocato per giustificare il margine valutativo del giudice nell'applicare incrementi modesti.

  • art. 133 cod. pen.

    Stabilisce i criteri di applicazione della pena (gravità del fatto, colpevolezza, condizioni personali ecc.); la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente motivato la congruità della pena secondo questi criteri.

  • Cass. Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone, Rv. 282269-01)

    Principio secondo cui, nel reato continuato, il giudice deve determinare la pena complessiva individuando il reato più grave e calcolando e motivando distintamente l'aumento per ciascun reato satellite.

  • Cass. Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022 (Spampinato, Rv. 284005-01)

    Precisione giurisprudenziale secondo cui, se gli aumenti per i reati satellite sono di modesta entità, non è necessario che il giudice fornisca una motivazione ampia e dettagliata per ciascun incremento, essendo escluso l'abuso del potere discrezionale.

Massime di principio

  • Quando viene riconosciuta la continuazione tra reati già giudicati, il giudice deve indicare il reato più grave e calcolare l'aumento di pena distintamente per ciascun reato satellite.
  • Gli aumenti di pena di modesta entità possono essere motivati in termini generali con richiamo all'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; non è sempre richiesta una motivazione analitica per ogni piccolo incremento.
  • Per impugnare con successo l'aumento di pena in continuazione occorre dimostrare che l'incremento è irragionevole o che la motivazione omette elementi necessari per valutare la congruità della pena.
  • La Corte di cassazione tutela un ampio margine discrezionale del giudice nella determinazione del quantum sanzionatorio, purché il ragionamento applicativo dei criteri normativi sia reso e non manifestamente irragionevole.
  • La soccombenza in sede di cassazione comporta la condanna al pagamento delle spese processuali.

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