Cassazione Civile, Ordinanza n. 30677/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate ha chiesto, in relazione a un atto di compravendita di un terreno stipulato il 14 novembre 2017, anche l'imposta di registro e di bollo sull'operazione di pagamento del prezzo effettuato da terzi (genitori dell'acquirente) e sull'assetto negoziale complessivo risultante dall'atto. Il notaio aveva autoliquidato le imposte principali per l'acquisto con richiesta delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, ma non aveva versato l'imposta di bollo per il pagamento eseguito dai terzi. Secondo l'Ufficio, l'operazione integrava un negozio a contenuto patrimoniale tassabile ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, Parte Prima, del d.P.R. n. 131/1986, perché nell'atto risultava un obbligo di restituzione della somma da parte dell'acquirente. La CTR aveva confermato la pretesa ritenendo che, nell'atto, l'obbligo di restituzione esprimesse un prestito infruttifero tra privati. Con il ricorso per cassazione il notaio ha dedotto, con un unico motivo articolato in tre profili, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1180, 1325, 1815 e 2041 c.c. e dell'art. 20 d.P.R. 131/1986: ha sostenuto che l'adempimento del terzo sarebbe un negozio unilaterale astratto e che il pagamento del terzo non comporterebbe per legge un obbligo di restituzione; ha inoltre escluso che ricorressero gli elementi del mutuo e ha negato che l'adempimento del terzo sia un negozio autonomamente tassabile o che potesse essere riqualificato mediante elementi extratestuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure del ricorrente non colpissero la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la CTR aveva valorizzato il contenuto dell'atto di compravendita, nel quale l'obbligo di restituzione delle somme e la partecipazione dei genitori dell'acquirente configuravano un assetto negoziale diverso dal mero adempimento spontaneo del terzo. La Corte ha confermato che, in simile situazione, l'operazione ha natura negoziale e contenuto patrimoniale, tassabile ai sensi dell'art. 9 della Tariffa Parte Prima del d.P.R. n. 131/1986, e che l'art. 20 TUR va applicato secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici desumibili dal testo dell'atto, senza ricorso a elementi extratestuali. Ha inoltre osservato che l'adempimento del terzo non genera di per sé un obbligo di restituzione per legge e che nel caso concreto non si trattava di un mero pagamento solutorio, ma di un rapporto trilaterale con previsione espressa di restituzione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la novità della questione; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 1180 c.c.
L'adempimento del terzo estingue l'obbligazione, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire nei confronti del debitore; se inserito in un assetto negoziale con obbligo di restituzione, può assumere rilevanza patrimoniale ai fini tributari.
art. 1325 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la sussistenza degli elementi del mutuo; la Corte ne rileva l'inconferenza rispetto alla ratio della decisione impugnata.
art. 1815 c.c.
La Corte osserva che la norma fa salva la diversa volontà delle parti, sicché l'assenza di interessi non esclude la configurabilità di un prestito infruttifero.
art. 2041 c.c.
La Corte precisa che disciplina l'azione generale di arricchimento senza causa e non fonda, di per sé, un obbligo di restituzione da parte del debitore per il pagamento del terzo.
art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
L'imposta va applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo e non di elementi extratestuali o atti collegati.
art. 22 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato in modo solo adombrato; la Corte ribadisce che, in ambito tributario, il termine 'parti' può essere inteso in senso sostanziale e non meramente contrattualistico, secondo la ratio antielusiva della norma.
art. 9 della Tariffa, Parte Prima, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
È la disposizione che rende tassabile il negozio a contenuto patrimoniale desunto dall'atto di compravendita con obbligo di restituzione delle somme.
art. 21 Tabella allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
Richiamato per il profilo dell'imposta di bollo, che nel caso concreto non era stata applicata sul pagamento del prezzo da parte dei terzi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- L'adempimento del terzo, quando sia inserito in un assetto negoziale che preveda contestualmente l'obbligo di restituzione delle somme da parte del beneficiario, non resta un mero fatto solutorio, ma può integrare un'operazione di natura negoziale a contenuto patrimoniale rilevante ai fini dell'imposta di registro.
- Ai fini dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, la tassazione deve essere effettuata sulla base della intrinseca natura e degli effetti giuridici dell'atto risultanti dal suo testo, senza ricorrere a elementi extratestuali o ad atti collegati.
- L'adempimento spontaneo del terzo estingue l'obbligazione, ma non genera automaticamente un diritto di regresso o un obbligo legale di restituzione nei confronti del debitore; una diversa regolazione può derivare soltanto da un autonomo assetto negoziale.
- Nel contenzioso tributario, la qualificazione sostanziale del rapporto prevale sul nomen iuris utilizzato dalle parti quando il contenuto dell'atto riveli effetti giuridici diversi da quelli meramente apparenti.
- Le censure di legittimità devono confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata; argomentazioni generali o astratte, non calate nel contenuto della decisione, non sono idonee a scalfirne la motivazione.
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