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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9015/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Il motivo unico lamenta difetto di motivazione: la decisione non avrebbe considerato adeguatamente elementi "nuovi" indicati dalla difesa, in particolare la possibilità di esecuzione degli arresti domiciliari presso un domicilio in provincia di Varese (luogo distante oltre 1000 km dal luogo del reato), il tempo trascorso dal fatto e l'effetto dell'elevata misura di custodia già eseguita sulla intensità del pericolo di recidiva. Inoltre si contestava che non fosse stata valutata l'adeguatezza degli arresti domiciliari rafforzati dall'utilizzo del "braccialetto elettronico" come misura idonea a contenere il rischio di fuga o di reiterazione.

La decisione

Il ricorso è stato respinto come infondato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse considerato il dato oggettivo della distanza e il presunto distacco dall'ambito relazionale, ma abbia legittimamente concluso che tali elementi non incidono in modo tale da superare la valutazione negativa sulla pericolosità personale dell'imputato, stante la straordinaria gravità e le modalità del duplice omicidio contestato. È stato inoltre ritenuto che la possibile integrazione della misura con il braccialetto elettronico non fosse sufficiente a compensare l'inaffidabilità accertata dell'imputato rispetto al rispetto delle prescrizioni. Perciò il rigetto dell'istanza di revoca della custodia in carcere è stato confermato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la sentenza è stata rimessa alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94, comma 1‑ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Individuazione del Tribunale quale giudice competente per le impugnazioni delle misure cautelari (giudice ai sensi dell'art. 310 c.p.p.), richiamata per spiegare la competenza del Tribunale di Catanzaro nell'adottare l'ordinanza impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fondamento normativo per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per gli adempimenti amministrativi di cancelleria conseguenti alla decisione (esecuzione della comunicazione/annotazione della pronuncia).

Massime di principio

  • La semplice distanza geografica tra il luogo di esecuzione degli arresti domiciliari e il luogo del fatto non è automaticamente determinante per ottenere la revoca della custodia in carcere: occorre dimostrare che la distanza riduca effettivamente il pericolo di recidiva o di inquinamento probatorio.
  • Elementi "nuovi" posti a fondamento di una richiesta di attenuazione della misura cautelare devono incidere concretamente sulla valutazione del pericolo di recidiva, della fuga o dell'inquinamento probatorio; la loro mera enunciazione senza collegamento causale con la pericolosità personale è insufficiente.
  • L'utilizzo del braccialetto elettronico può essere valutato come elemento di garanzia, ma non è di per sé idoneo e automatico a sostituire la custodia carceraria quando il giudice ritiene, sulla base della gravità del fatto e della soggettiva pericolosità, che l'imputato sia inaffidabile rispetto al rispetto delle prescrizioni.
  • La gravità del reato e le modalità della sua commissione costituiscono fattori preminenti nella valutazione della capacità di delinquere e possono giustificare il mantenimento di misure cautelari più afflittive anche in presenza di proposte alternative apparentemente idonee.
  • I motivi di ricorso per vizio motivazionale sono valutati dalla Corte di legittimità con attenzione: per ottenere l'annullamento è necessario dimostrare omissioni, contraddizioni o illogicità nella motivazione del giudice di merito, non la mera divergenza di valutazione.
  • In caso di rigetto del ricorso in Cassazione il ricorrente può essere condannato alle spese processuali, salvo diversa valutazione di ragioni di particolare tenuità o merito.

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