Cassazione Penale, Sentenza n. 29552/2025 del 18/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza (art. 573, comma 1-bis, c.p.p.) della Corte d'appello che aveva rimesso le parti dinanzi alle sezioni civili disponendo che il processo venisse riassunto a cura delle parti. La ricorrente censura l'obbligo di riassunzione imposto dalla Corte d'appello, sostenendo che la norma prevede la mera prosecuzione d'ufficio davanti alle sezioni civili senza ulteriori attività a carico delle parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'ordinanza impugnata fosse "abnorme" perché, imponendo alle parti l'onere della riassunzione, ha introdotto un adempimento estraneo al regime previsto dall'art. 573, comma 1-bis, e dalle interpretazioni delle Sezioni Unite. La cassazione ha annullato l'ordinanza senza rinvio e ha disposto la trasmissione degli atti alle sezioni civili della Corte di appello di Roma per la prosecuzione del giudizio, essendo dovuta la traslazione d'ufficio del fascicolo in sede civile senza soluzione di continuità.
Norme richiamate
art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.
La disposizione impone che quando l'impugnazione riguarda esclusivamente profili civili il giudice dell'impugnazione provveda al rinvio del processo alla sezione civile competente, con prosecuzione del giudizio in quella sede senza apertura di un nuovo processo e senza che siano richiesti adempimenti delle parti.
Sentenza delle Sezioni Unite n. 38481/2023
"il 'rinvio' va inteso in senso funzionale e non tecnico: non si apre un nuovo giudizio, ma si prosegue il medesimo, con continuità procedurale e probatoria"
Le Sezioni Unite hanno chiarito che la traslazione alla sede civile è automatica e necessita del contenuto della costituzione di parte civile già strutturato "agli effetti civili", rendendo superflua qualsiasi riassunzione a cura delle parti.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma degli strumenti processuali)
La riforma ha mutato il regime delle impugnazioni civili introdotte nel processo penale, stabilendo la prevalente prosecuzione in sede civile delle domande risarcitorie e puntando su speditezza, economia e continuità procedurale.
art. 78, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Richiede che l'atto di costituzione di parte civile contenga una specifica esposizione delle ragioni "agli effetti civili" (fatto costitutivo del danno, nesso causale civilistico, qualificazione giuridica della responsabilità, quantificazione del danno), in modo da permettere la immediata prosecuzione in sede civile senza ulteriori integrazioni.
Massime di principio
- Se l'impugnazione riguarda solo profili civili il giudice penale, dopo aver verificato la non inammissibilità, deve disporre la trasmissione degli atti alla sezione civile competente e la prosecuzione del giudizio avviene d'ufficio, senza necessità che le parti riassumano il processo.
- La mancata riassunzione disposta dalle parti non può essere imposta dal giudice quando la normativa e la giurisprudenza richiedono la traslazione automatica; l'ordine contrario può essere qualificato come atto abnorme e impugnabile in Cassazione per violazione dei principi strutturali della norma.
- Per evitare problemi di trasferimento, la parte civile deve costituirsi sin dall'origine con un atto che contenga l'esposizione "agli effetti civili": fatti, nesso causale secondo il criterio civilistico, qualificazione giuridica e quantificazione del danno.
- L'ordinanza ai sensi dell'art. 573, comma 1-bis, è in linea generale inoppugnabile: il rimedio in Cassazione è percorribile soltanto se il provvedimento è abnorme (esercizio del potere in concreto del tutto estraneo al modello normativo), non per un mero errore di valutazione.
- In casi analoghi, far valere tempestivamente in sede d'appello e, se necessario, in Cassazione la giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. n. 38481/2023) che permette la prosecuzione senza riassunzione e citare la necessità che la costituzione di parte civile sia idonea anche per la sede civile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29533/2025 del 18/08/2025
- Sentenza penale · 18 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29534/2025 del 18/08/2025
- Sentenza penale · 18 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29535/2025 del 18/08/2025
- Sentenza penale · 18 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29536/2025 del 18/08/2025
- Sentenza penale · 18 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29537/2025 del 18/08/2025
- Sentenza penale · 18 ago 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 29538/2025 del 18/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →