Cassazione Penale, Sentenza n. 26827/2024 del 08/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato, in gran parte, la condanna per associazione per delinquere finalizzata a frode nel commercio di carburante e reati connessi. Le censure principali erano: insufficienza e contraddittorietà della motivazione su ruolo e responsabilità (in particolare la qualificazione di Nicolò Bargione quale promotore), richiesta di derubricazione dell'associazione (art. 416, comma 2), mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis), vizio sugli accertamenti tecnici (qualificazione di atti irripetibili), travisamento del fatto e della prova, e contestazione del punto temporale del reato associativo con conseguente eccezione di prescrizione per taluni fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi (art. 606, comma 3, c.p.p.) perché generici e manifestamente infondati, confermando quindi l'esito della Corte d'appello (che aveva rideterminato le pene: per Bargione anni 3; per gli altri imputati anni 1, con concessione della sospensione condizionale per alcuni). I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e, in favore delle parti civili che hanno concluso, al rimborso delle spese liquidate (es. Kuwait Petroleum Italia S.p.A. liquidata in euro 5.000,00 a carico di alcuni imputati). La Cassazione ha inoltre rigettato le eccezioni riguardanti la prescrizione e gli argomenti sulla natura irripetibile degli accertamenti tecnici.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
La Corte ha ritenuto sussistente l'associazione per delinquere e il ruolo di promotore per Bargione sulla base di intercettazioni e riscontri tecnici; ha confermato che la valutazione sul "vincolo associativo" e sulla sua persistenza è valutazione di merito non sindacabile in cassazione se logicamente motivata.
art. 416, comma 2 cod. pen. (associazione di minor gravità / derubricazione)
La richiesta di derubricazione a fattispecie meno grave è stata giudicata fondata su diversa interpretazione fattuale, che la Cassazione non accoglie quando le determinazioni del giudice di merito siano logicamente motivate.
art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)
La mancata concessione delle attenuanti generiche è giudizio di merito non sindacabile in cassazione se la motivazione del giudice di merito indica gli elementi decisivi e risulta coerente.
art. 606 cod. proc. pen. (motivi di ricorso in cassazione)
La Corte ha applicato le regole di ammissibilità: censure generiche, riproposizione di questioni di merito o mera riconsiderazione della prova sono inammissibili; in presenza di motivi generici la Cassazione li dichiara inammissibili ex art. 606, comma 3.
art. 354 cod. proc. pen. (atti irripetibili)
La Corte ha ritenuto che gli accertamenti tecnici compiuti non fossero irripetibili perché non avevano alterato irreversibilmente lo stato dei luoghi e potevano essere ripetuti, quindi la doglianza era infondata.
art. 133 cod. pen. (criteri di commisurazione della pena)
Richiamato nel contesto delle attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che il giudice deve indicare a quale parametro rilevante si ispira; la valutazione concreta resta di merito.
artt. 157 e ss. cod. pen. (prescrizione)
La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello circa il tempus commissi e la persistenza del vincolo associativo, con conseguente esclusione della prescrizione per il reato associativo alla data ritenuta rilevante.
art. 616 cod. proc. pen. (condanna per spese e rimborso in caso di colpa nell'impugnazione)
La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento alla Cassa delle ammende valutando la colpa nella proposizione di impugnazioni generiche e manifestamente infondate.
art. 180 cod. proc. pen.; 117 disp. att. c.p.p.; art. 360 c.p.p. (rilievo di nullità e mezzi di impugnazione)
Le censure relative a nullità per atti qualificati come irripetibili sono state rigettate perché non è stata dimostrata la irreversibilità degli accertamenti; la Corte ricorda i limiti della censura in cassazione su questioni tecniche di merito.
Massime di principio
- La Cassazione controlla la logicità e la coerenza della motivazione dei giudici di merito, ma non può rivedere libremente la valutazione della prova: motivazioni articolate e ragionevoli sull'esistenza di un vincolo associativo rendono inammissibili censure che chiedano una diversa lettura integrale del compendio probatorio.
- Le richieste di derubricazione o di concessione di attenuanti generiche sono, in larga parte, questioni di merito: in cassazione sono ammissibili solo se si dimostra una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e non una semplice preferenza interpretativa alternativa.
- Per contestare la natura di "atto irripetibile" è necessario dimostrare l'irreversibile alterazione dello stato dei luoghi o della cosa: argomentazioni generiche sulla presunta irripetibilità sono inammissibili.
- Le doglianze sulla prescrizione richiedono un'analisi puntuale del tempus commissi: se il giudice di merito ricostruisce plausibilmente la persistenza del vincolo associativo fino a una data che esclude la prescrizione, la Cassazione non può sovrapporre una diversa ricostruzione fattuale.
- Impugnazioni generiche o ripetitive, prive di specificità e di indicazione di elementi oggettivi idonei a disarticolare la motivazione, saranno quasi certamente dichiarate inammissibili e possono comportare la condanna alle spese e sanzioni economiche.
- Nel costruire la difesa in situazioni analoghe è essenziale: a) indicare esattamente i punti di illogicità o contraddittorietà nella motivazione; b) produrre, ove possibile, elementi oggettivi e puntuali che dimostrino l'errore di fatto (non solo proposte interpretative alternative); c) contestare la non ripetibilità degli accertamenti tecnici con dimostrazioni tecniche precise.
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