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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04120/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che ne aveva affermato la responsabilità per truffa in danno di una compagnia assicurativa. Ha dedotto, da un lato, la tardività della querela, sostenendo che la denuncia della persona offesa fosse stata proposta oltre il termine di legge; dall'altro, ha censurato la motivazione di merito sulla responsabilità, contestando la ricostruzione della dinamica del sinistro e la valutazione di attendibilità delle fonti di prova, prospettando una diversa lettura degli elementi processuali e ritenendo illogica la motivazione di condanna. La parte civile ha chiesto la rifusione delle spese, ma con conclusioni non motivate.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generico il primo motivo, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva spiegato come la compagnia assicurativa avesse acquisito piena contezza della truffa solo all'esito della relazione ispettiva, rendendo tempestiva la querela. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, perché volto a sollecitare una rivalutazione del fatto e della prova preclusa in sede di legittimità; il giudice di merito aveva infatti motivato in modo логicamente corretto evidenziando plurime incongruenze nella ricostruzione del sinistro e nella richiesta di indennizzo. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata inoltre rigettata la richiesta della parte civile di rifusione delle spese processuali, per la mancanza di un concreto contributo processuale nelle conclusioni depositate.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La decisione presuppone la contestazione di una truffa ai danni di una compagnia assicurativa e valorizza la verifica degli elementi fattuali rivelatori dell'artificiosità della richiesta di indennizzo.

  • art. 568 c.p.p.

    La doglianza che mira a una diversa lettura del materiale probatorio e alla ricostruzione alternativa dei fatti non è consentita in cassazione.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso è stato reputato inammissibile perché i motivi non denunciavano un vizio scrutinabile nei limiti del giudizio di legittimità, ma richiedevano una rivalutazione del merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di querela nei reati perseguibili a querela, la tempestività va valutata con riferimento al momento in cui la persona offesa acquisisce piena consapevolezza del fatto-reato, e non già del mero sinistro o evento iniziale se l'illecito emerge solo all'esito di accertamenti successivi.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito dedurre come vizio di motivazione una diversa lettura degli elementi di prova o una ricostruzione alternativa dei fatti, poiché la Corte di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • È generico il motivo di ricorso che non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con le argomentazioni con cui il giudice di merito ha già risolto la questione dedotta.
  • La richiesta di spese della parte civile può essere rigettata quando le conclusioni depositate non contengano un effettivo e motivato contributo processuale rispetto ai motivi del ricorso.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, in via ordinaria, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa assicurativa
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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