Cassazione Penale, Sentenza n. 33629/2023 del 01/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva riformato la decisione del Tribunale di Como e aveva ripristinato la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari, sostenendo che il tempo già trascorso in carcere, l'esaurimento dell'istruttoria e la prospettata ripresa di un'attività lavorativa lecita avrebbero superato la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. e quindi reso non più necessario il mantenimento della custodia cautelare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e generico, respingendo le censure del ricorrente. Ha ritenuto che il Tribunale di Milano avesse correttamente valutato elementi decisivi non contrastati dal ricorrente: l'assenza di segni di rottura dei rapporti con la compagine mafiosa di riferimento, la prosecuzione delle condotte illecite fino all'autunno 2021 interrotte solo dall'arresto, e la persistenza di comportamenti di rilievo associativo nell'ambito dei trasporti, con l'utilizzo di società "schermo". Alla luce di tali elementi la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. non è stata superata e le esigenze cautelari permangono. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto l'inoltro degli adempimenti di cancelleria ex art. 28 Reg. Esec. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma penale che disciplina l'associazione di tipo mafioso; nel caso è il reato contestato al ricorrente come partecipante all'associazione 'ndrangheta
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione della sussistenza delle esigenze cautelari in caso di gravi indizi per reati puniti con pena fino all'ergastolo o connessi ad associazioni mafiose; la Corte ha ritenuto che tale presunzione non fosse superata dal tempo passato in detenzione e dagli elementi difensivi addotti, alla luce delle specifiche circostanze fattuali che indicavano persistenza del pericolo di recidiva
art. 28 Reg. Esec. cod. proc. pen.
Prescrizione di adempimenti di cancelleria a seguito del provvedimento della Corte; la disposizione è richiamata per gli atti esecutivi conseguenti
Massime di principio
- In procedimenti che coinvolgono reati di tipo mafioso la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. è particolarmente robusta: il tempo già trascorso in carcere non basta da solo a superarla.
- Per ottenere la revoca o la sostituzione della custodia cautelare il difensore deve confrontarsi esplicitamente e documentatamente con i fatti ritenuti decisivi dal giudice (es. persistenza di legami associativi, prolungata prosecuzione delle condotte illecite, uso di società "schermo"). Argomentazioni generiche o non supportate da prove rischiano di essere giudicate inammissibili o irrilevanti.
- La prospettata ripresa di un'attività lavorativa lecita è un elemento utile ma non determinante se permangono indizi concreti di collegamenti o comportamenti associativi. Occorre dimostrare in modo convincente l'assenza di continuità tra l'attività lecita proposta e le condotte criminose precedenti.
- I Tribunali valutano la totalità degli elementi fattuali e temporali: l'interruzione delle condotte criminali deve risultare antecedente alla carcerazione o essere dimostrata da fatti nuovi e solidi per incidere sulla sussistenza del pericolo di recidiva.
- In casi simili è strategico produrre documentazione precisa (contratti di lavoro, atti che dimostrino cessazione di rapporti con soggetti criminali, atti societari che escludano collegamenti, testimonianze affidabili) e chiedere misure alternative alla detenzione accompagnate da condizioni concrete (obblighi, controlli) per mitigare il giudizio sulla pericolosità.
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