Sentenza n. 678/2026 - Palermo, Sezione 4
per l’ottemperanza - alla sentenza n. 225/2025 del 19 febbraio 2025, resa dal Tribunale di Agrigento, sezione lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 225/2025, passata in giudicato il 24 marzo 2025. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto alla fruizione della Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all'accredito complessivo di euro 2.000,00, oltre rivalutazione e interessi. Sebbene la sentenza fosse stata notificata all'Amministrazione il 20 febbraio 2025, unitamente ai dati necessari e alla richiesta di registrazione sulla piattaforma, l'Amministrazione non aveva consentito l'accesso alla piattaforma né attribuito il beneficio. La ricorrente ha chiesto anche la fissazione di una penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna alle spese. L'Amministrazione si è costituita con atto di mera forma, senza contestazioni sostanziali né indicazioni sull'esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato, rilevando che l'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e che il titolo azionato aveva contenuto precettivo chiaro, efficacia di giudicato ed era stato ritualmente notificato. L'inerzia dell'Amministrazione, protrattasi senza giustificazione, integrava mancata esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato quindi obbligato ad accreditare sulla Carta elettronica del docente euro 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi stabiliti dal titolo esecutivo, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stato nominato commissario ad acta, per l'eventuale persistente inadempimento, il Direttore generale pro tempore della DGOSV, con facoltà di delega, da attivarsi su istanza di parte decorso inutilmente il termine assegnato. Il TAR ha inoltre fissato, per ogni giorno di ulteriore ritardo, una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma liquidata nella sentenza, decorrente dalla notificazione della pronuncia fino all'integrale pagamento. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione e liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
Consente di proporre l'azione di ottemperanza per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma liquidata nel titolo, per ogni giorno di ulteriore ritardo.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione modificativa dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in materia di penalità di mora nel giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga alla pubblica amministrazione un obbligo chiaro e puntuale di conformazione.
- La mancata esecuzione, da parte dell'amministrazione, di un giudicato notificato e dotato di contenuto precettivo determina l'accoglimento dell'azione di ottemperanza, con assegnazione di un termine per l'adempimento spontaneo.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può disporre sin dalla sentenza l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta, attivabile su istanza di parte.
- La penalità di mora può essere fissata nel giudizio di ottemperanza quando l'inadempimento sia ingiustificato, gli adempimenti richiesti non presentino particolare complessità e la sanzione non risulti manifestamente iniqua; essa può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta per ogni giorno di ritardo.
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