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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19751/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Lecchi impugna per vizio di motivazione la sentenza di appello che aveva rigettato la sua richiesta di dichiarare la continuazione del reato oggetto del procedimento con una precedente condanna irrevocabile pronunciata dal Tribunale di Como il 13/09/2017. Sostiene che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valutato gli indici sintomatici della continuazione; il procedimento originario riguardava la bancarotta della societa "B.D.M. S.r.l.", di cui Lecchi era amministratore unico, con riqualificazione in appello da bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta semplice.

La decisione

La Corte di Cassazione rileva che il termine massimo di prescrizione del reato, iniziato il 08/01/2015, è decorso il 08/07/2022, ossia dopo la sentenza di appello (25/05/2022). Pur constatando che l'unico motivo di ricorso non appare manifestamente infondato, la Corte ritiene decisiva la verifica sulla valida instaurazione del rapporto processuale: richiamando consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite, afferma che la proposizione di un ricorso inammissibile non costituisce valido avvio della corrispondente fase processuale e impedisce al giudice dell'impugnazione di rilevare cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Non essendovi evidenza di cause di non punibilità riferibili all'art. 129, comma 2, c.p.p., la sentenza impugnata viene annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamata come disciplina delle cause di non punibilità che il giudice d'appello potrebbe rilevare d'ufficio; tuttavia, la Cassazione sottolinea che tale rilevazione non può avvenire se l'impugnazione è inammissibile e non costituisce valido avvio del processo d'impugnazione

  • Sez. U., n. 32 del 22/11/2000 (D. L.)

    Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per il principio secondo cui la proposizione di un ricorso inammissibile non costituisce valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del giudicato sostanziale, impedendo al giudice dell'impugnazione di rilevare cause di non punibilità

  • Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015 (Ricci)

    Conferma del principio consolidato che un ricorso inammissibile non abilita il giudice d'impugnazione a pronunciarsi sul merito o a rilevare cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.

  • Sez. U., n. 23428 del 22/03/2005 (Bracale)

    Ulteriore richiamo a precedente di legittimità che sottolinea i limiti del potere di cognizione del giudice d'impugnazione in presenza di impugnazioni inammissibili

  • Sez. U., n. 15 del 30/06/1999 (Piepoli)

    Richiamata come parte del consolidato orientamento secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo di cause di non punibilità da parte del giudice dell'impugnazione

  • Sez. U., n. 21 del 11/11/1994 (Cresci)

    Ancora un precedente delle Sezioni Unite che contribuisce al principio per cui il processo d'impugnazione non si avvia validamente se il ricorso è inammissibile

Massime di principio

  • Se un ricorso in cassazione è inammissibile, la sua proposizione non costituisce valido avvio della corrispondente fase processuale: il giudice d'impugnazione non può rilevare cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
  • Quando la prescrizione del reato matura dopo la sentenza di appello, occorre verificare l'ammissibilità del ricorso in cassazione: se il ricorso è ammissibile, la Corte può rilevare l'estinzione per prescrizione; se è inammissibile, si forma il giudicato sostanziale e la prescrizione successiva non può essere efficacemente rilevata in quella sede
  • La richiesta di dichiarare la continuazione fra reati richiede che la difesa esponga indici e circostanze specifiche e congruenti; la Corte di merito deve valutare e motivare l'esistenza o meno del vincolo di continuazione
  • La riqualificazione dell'imputazione in sede d'appello (es. da bancarotta fraudolenta documentale a bancarotta semplice) non impedisce che la prescrizione produca i suoi effetti: se il termine prescrizionale è decorso, il reato si estingue indipendentemente dalla qualificazione penale
  • In casi simili è essenziale curare l'ammissibilità delle impugnazioni e documentare in modo puntuale e circostanziato gli elementi che giustificano la continuazione per evitare che questioni procedurali precludano le valutazioni di merito

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