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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18838/2023 del 04/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna il decreto della Corte di appello di Catanzaro che aveva respinto l'appello avverso il provvedimento del Tribunale di Catanzaro che gli aveva applicato la sorveglianza speciale per 2 anni. Denuncia: 1) violazione di legge (art. 178 lett. e) c.p.p. e art. 24 Cost.) perché la Corte d'appello avrebbe utilizzato elementi non valutati dal primo giudice, in particolare una "ordinanza cautelare" acquisita in sede di appello senza consentire alla difesa di controbattere; tale ordinanza sarebbe peraltro stata annullata con rinvio dalla Cassazione sul capo associativo; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova per mancata considerazione del tempus commissi delicti (2017-2018), della detenzione protratta (un anno e mezzo) e della perdita di contatti con il sodalizio, elementi che avrebbero reso non attuale la pericolosità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ricordato che in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che i vizi di motivazione/travisamento sono deducibili solo se trasformano la motivazione in apparente o inesistente. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva chiesto alle parti di acquisire la posizione giuridica aggiornata del proposto, aveva sospeso l'udienza per consentire il deposito e le parti erano state invitate a concludere; pertanto non risultò acquisita alcuna "ordinanza cautelare" senza contraddittorio e la difesa nulla aveva eccepito. La Cassazione ha altresì ritenuto che l'annullamento parziale operato sulla sentenza penale non aveva travolto la motivazione, perché la Corte d'appello aveva fondato la pericolosità anche su altri elementi e su altre fattispecie (contesto associativo e fatti diversi), e perché la difesa non aveva dimostrato il mutamento di vita del ricorrente né prodotto elementi utili a discostare la valutazione dell'attualità della pericolosità, che andava riferita al momento del provvedimento di primo grado. Conclusione: ricorso rigettato e condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limita l'ammissibilità del ricorso per cassazione per le misure di prevenzione ai motivi consentiti; il ricorso era stato proposto nei limiti di tale norma.

  • art. 178 lett. e) c.p.p.

    Richiamata dal ricorrente per contestare l'uso di elementi acquisiti in sede di appello; la Corte ha ritenuto che l'acquisizione della posizione giuridica aggiornata era avvenuta con previo contraddittorio.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in tema di diritto di difesa; la Cassazione ha ritenuto che il contraddittorio era stato rispettato e la difesa non aveva eccepito tempestivamente.

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Norma sul vizio di motivazione e travisamento della prova: la Cassazione sottolinea che tali censure non sono direttamente deducibili salvo che la motivazione appaia effettivamente apparente o inesistente.

  • art. 1 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La Corte d'appello ha motivato la pericolosità del ricorrente in relazione a categorie previste da questa norma (lett. b) e lett. c)), elemento che la difesa non ha efficacemente contestato.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è limitato a motivi di diritto: censure di merito o di valutazione della prova sono ammesse solo se la motivazione risulta apparente o inesistente.
  • La corte d'appello può acquisire la "posizione giuridica aggiornata" del proposto in sede di appello, a condizione che sia garantito il pieno contraddittorio; la mancata eccezione immediata da parte della difesa indebolisce eventuali censure successive.
  • L'annullamento parziale di una misura cautelare o di un capo di imputazione da parte della Cassazione non annulla automaticamente una misura di prevenzione se permangono altri elementi o reati che giustificano la valutazione della pericolosità.
  • La valutazione dell'attualità della pericolosità deve fare riferimento alle condizioni e agli elementi di fatto esistenti al momento del provvedimento di primo grado; l'onere probatorio di dimostrare un cambiamento di vita rilevante ricade sulla difesa.
  • Se il giudice d'appello fonda la misura su più fonti o categorie di pericolosità, il ricorrente deve confrontarsi specificamente con ciascuna delle deduzioni: contestazioni generiche risultano inefficaci.

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