Sentenza n. 571/2026 - Latina, Sezione 2
per la dichiarazione di illegittimita' del silenzio serbato dal comune di Formia sull'istanza presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Formia sull'istanza volta ad accertare l'abusività o irregolarità di opere edilizie realizzate da controinteressati
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Formia su un'istanza, presentata in data anonimizzata, diretta a ottenere la verifica dell'abusività o irregolarità di opere realizzate dai controinteressati su un edificio sito nel territorio comunale, nonché la condanna dell'amministrazione a provvedere. Nel corso del giudizio il Comune ha riferito di avere eseguito un sopralluogo presso l'immobile e di avere redatto una relazione di accertamento di violazioni edilizie. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna del Comune alle spese, sostenendo che l'amministrazione aveva provveduto solo dopo la proposizione del ricorso. I controinteressati hanno chiesto anch'essi la cessazione della materia del contendere, con condanna del ricorrente alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo che il sopralluogo e la successiva relazione comunale di accertamento di violazioni edilizie avessero determinato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, consistente nell'ottenimento di una risposta e di un'attività di verifica da parte dell'amministrazione. Il giudizio non è stato quindi definito con una pronuncia di merito sull'effettiva abusività delle opere né sulla legittimità dei successivi esiti dell'accertamento. In ragione della peculiarità della vicenda, le spese sono state eccezionalmente compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'attività dell'amministrazione determina il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, il sopralluogo eseguito dall'amministrazione e la successiva relazione di accertamento possono determinare la cessazione della materia del contendere quando soddisfano integralmente la pretesa del ricorrente volta a ottenere una verifica e un riscontro amministrativo.
- La cessazione della materia del contendere non comporta una decisione sull'effettiva fondatezza sostanziale delle violazioni edilizie segnalate, quando il giudizio aveva a oggetto esclusivamente l'inerzia dell'amministrazione e l'obbligo di provvedere.
- La regolazione delle spese può essere eccezionalmente effettuata mediante compensazione tra le parti in considerazione della peculiarità della vicenda, anche quando l'attività amministrativa sia intervenuta nel corso del giudizio.
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