Sentenza n. 1363/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della determinazione n. 1986 del 9 ottobre 2025 di aggiudicazione dei lavori di "Realizzazione di Parcheggi Scambiatori a Sud della Stazione Ferroviaria" CUP C51B09000080006 - CIG B77293B80E al R.T.I. costituendo Sprovieri S.r.l. (mandataria) e C.G.C. S.r.l. (mandante); - della nota del Comune di Pistoia prot. 14174 del 22 ottobre 2025 di conferma dell'aggiudicazione definitiva in favore del R.T.I. costituendo Sprovieri S.r.l. (mandataria) e C.G.C. S.r.l. (mandante); - del verbale di gara n. 3 del 19 agosto 2025 con il quale la commissione ha individuato quale miglior offerta a seguito di confronto competitivo ex art. 77 R.D. n. 827/1924, quello offerto dal R.T.I. Sprovieri "in quanto formulato in conformità alla precostituita identificazione della soglia di anomalia con troncamento al 5° decimale, come espressa e riportata dalla piattaforma telematica certificata START nella fase ordinaria di gara e come comunicata nell'avviso di confronto competitivo tramite rilanci migliorativi"; - della comunicazione del Comune di Pistoia del 30 settembre 2025 di aggiudicazione in provvisoria al R.T.I. Sprovieri; - di ogni altro atto presupposto o connesso; - nonché per la declaratoria di caducazione e inefficacia del contratto ove nel frattempo stipulato, con espressa istanza di subentrare nel contratto e nella sua esecuzione; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 3 marzo 2026: - della nota prot. 11141 del 2 febbraio 2026, con la quale il Comune di Pistoia ha escluso la Spinosa dalla gara relativa ai lavori di "Realizzazione di Parcheggi Scambiatori a Sud della Stazione Ferroviaria” CUP C51B09000080006 - CIG B77293B80E; - dell'aggiudicazione dell’appalto ove fosse nel frattempo intervenuta; - di ogni altro atto presupposto o connesso; per quanto possa occorrere: - della nota del 14 gennaio 2026, con la quale il Comune ha chiesto alla Spinosa chiarimenti in ordine al possesso delle attestazioni di qualificazione SOA come previste dall’art. III.2.1.3 del Bando; - della nota del 23 gennaio 2026, con la quale il Comune ha chiesto all’Impresa di specificare la percentuale di subappalto necessario relativamente alla categoria scorporabile OG10; nonché per la declaratoria di caducazione e inefficacia del contratto ove nel frattempo stipulato, con espressa istanza di subentrare nel contratto e nella sua esecuzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: originaria aggiudicazione di lavori pubblici, successivamente annullata in autotutela, e successivo provvedimento di esclusione dalla gara per asserita carenza di qualificazione SOA
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
Il Comune di Pistoia aveva indetto una procedura aperta per lavori di realizzazione di parcheggi scambiatori, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso. L'impresa ricorrente e un costituendo raggruppamento temporaneo si erano classificate ex aequo e, nel successivo confronto competitivo con rilanci migliorativi, l'impresa aveva formulato il ribasso numericamente migliore. La sua offerta era stata tuttavia ritenuta inammissibile perché espressa con troncamento al nono decimale, mentre la stazione appaltante aveva applicato il troncamento al quinto decimale, aggiudicando la gara al raggruppamento controinteressato. Il ricorso introduttivo contestava, tra l'altro, la qualificazione SOA del raggruppamento aggiudicatario e la legittimità dell'esclusione dell'offerta della ricorrente. Nelle more, il Comune annullava in autotutela l'aggiudicazione, determinando la sopravvenuta carenza di interesse sul ricorso introduttivo. Successivamente il Comune chiedeva chiarimenti alla ricorrente sulle qualificazioni SOA e sul subappalto necessario relativo alla categoria OG10, quindi la escludeva ritenendo che la dichiarazione di subappalto necessario al 100% imponesse di coprire l'intero importo della categoria OG10 con la qualificazione nella categoria prevalente OG3, ritenuta insufficiente. Con i motivi aggiunti l'impresa deduceva la violazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 100 del d.lgs. n. 36/2023, dell'art. 30 dell'Allegato II.12 e della lex specialis, sostenendo di possedere la qualificazione OG10 in classifica II e di aver dichiarato il subappalto necessario soltanto per la parte non coperta dalla propria qualificazione, mentre per la restante parte il subappalto sarebbe stato facoltativo.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'aggiudicazione originariamente impugnata era stata annullata in autotutela dal Comune e il raggruppamento aggiudicatario aveva prestato acquiescenza a tale annullamento. Il Collegio ha inoltre dichiarato inammissibile la richiesta del Comune di pubblicazione anticipata del solo dispositivo: nel rito appalti l'art. 120, comma 11, c.p.a. rimette tale scelta al giudice, nei casi di motivazione particolarmente complessa, e non consente una pubblicazione anticipata su richiesta di parte. I motivi aggiunti sono stati accolti. Il TAR ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 100, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 e dell'art. 30, comma 1, dell'Allegato II.12, il concorrente possa coprire i requisiti delle categorie scorporabili non posseduti, integralmente o parzialmente, mediante la qualificazione nella categoria prevalente. L'impresa ricorrente possedeva la qualificazione OG3 classifica IV bis, OG10 classifica II e OG6 classifica VI; la qualificazione prevalente era sufficiente a coprire le categorie non possedute e la parte della OG10 non coperta dalla classifica II. La dichiarazione di subappalto necessario al 100% per OG10 non comportava la rinuncia alla qualificazione OG10 posseduta, poiché il subappalto attiene alla fase esecutiva e, pur essendo funzionalmente necessario per la parte non qualificata, conserva la medesima natura giuridica del subappalto facoltativo. La formulazione 'necessario al 100%' è stata qualificata come un refuso riconoscibile alla luce della documentazione e dei chiarimenti forniti, dai quali emergeva la volontà di utilizzare la qualificazione OG10 classifica II e di subappaltare soltanto la parte eccedente. L'esclusione è stata pertanto annullata. Il Comune è stato condannato alle spese, liquidate in 4.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato; le spese sono state compensate nei confronti dei controinteressati.
Norme richiamate
art. 50, comma 4, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa della procedura aperta per l'affidamento dei lavori.
art. 100, comma 4, d.lgs. 36/2023
Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione, a qualsiasi titolo, dell'appalto.
La qualificazione SOA in categorie e classifiche adeguate è condizione necessaria e sufficiente per la partecipazione e l'esecuzione; tutte le opere devono ritenersi a qualificazione necessaria.
art. 30, comma 1, Allegato II.12, d.lgs. 36/2023
Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.
Sono ammesse la copertura integrale mediante la categoria prevalente, la qualificazione distinta per prevalente e scorporabili e la copertura mediante la prevalente della sola parte delle scorporabili non coperta da qualificazioni possedute in proprio.
art. 119 d.lgs. 36/2023
Disciplina anche il subappalto necessario, che si distingue da quello facoltativo per la funzione ma non per la natura giuridica e incide principalmente sulla fase esecutiva.
art. 120, comma 11, c.p.a.
Il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza.
La pubblicazione anticipata del solo dispositivo è rimessa alla valutazione del giudice nei casi di motivazione particolarmente complessa e non può essere richiesta direttamente dalla parte nel rito appalti.
art. 77 r.d. 827/1924
Richiamato in relazione al confronto competitivo mediante rilanci migliorativi tra offerte ex aequo.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Il principio del risultato impone di evitare formalismi e automatismi non necessari, perseguendo efficacia ed efficienza dell'affidamento nel rispetto di legalità, trasparenza e concorrenza.
Massime di principio
- Ai fini della partecipazione a una gara di lavori, il concorrente può dimostrare i requisiti mediante la qualificazione nella categoria prevalente per l'intero importo dei lavori, mediante qualificazioni riferite separatamente alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili, oppure mediante la qualificazione nella categoria prevalente per la parte delle categorie scorporabili non coperta da qualificazioni possedute in proprio.
- Il possesso parziale della qualificazione richiesta per una categoria scorporabile consente al concorrente di utilizzare tale qualificazione per la parte corrispondente e di coprire con la qualificazione nella categoria prevalente soltanto la parte residua non posseduta.
- La dichiarazione di subappalto necessario relativa a una categoria scorporabile non determina, di per sé, la rinuncia alla qualificazione posseduta dal concorrente per quella stessa categoria. Il subappalto necessario, pur essendo funzionalmente imposto dalla carenza di qualificazione per determinate lavorazioni, ha la stessa natura giuridica del subappalto facoltativo e attiene principalmente alla fase esecutiva.
- La dichiarazione con cui il concorrente indica il subappalto necessario per l'intero importo di una categoria scorporabile, pur possedendo una qualificazione parziale per la medesima categoria, può essere interpretata come mero errore materiale quando dalla domanda, dalla documentazione e dai chiarimenti emerga in modo immediato la volontà di avvalersi della qualificazione posseduta e di subappaltare soltanto la parte residua.
- Nel rispetto del principio del risultato, la stazione appaltante non può disporre l'esclusione sulla base di un formalismo che contraddica il possesso sostanziale dei requisiti di partecipazione e l'effettiva possibilità di eseguire le lavorazioni mediante operatori qualificati.
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