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direttiva

Direttiva 2007/13

Direttiva 2007/13/CE della Commissione, del 7 marzo 2007 , che modifica l’allegato II della direttiva 71/316/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32007L0013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva interviene in modo puntuale sulla direttiva 71/316/CEE, aggiornandone l’allegato II per includere i disegni delle lettere distintive degli Stati membri nei marchi di verifica prima CEE. La modifica si rende necessaria per completare la rappresentazione grafica dei marchi alla luce degli atti di adesione successivi. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 10 marzo 2008.

Modifica dell’allegato II della direttiva 71/316/CEE per integrare i disegni delle lettere distintive degli Stati membri nei marchi di verifica prima CEE degli strumenti di misura.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in relazione alle disposizioni comuni agli strumenti di misura e ai metodi di controllo metrologico disciplinati dalla direttiva 71/316/CEE. L’intervento riguarda in particolare la configurazione grafica dei marchi di verifica prima CEE e l’integrazione, nei relativi disegni dell’allegato II, delle lettere distintive di taluni Stati membri (tra cui Austria, Finlandia, Svezia e gli Stati aderenti con l’atto di adesione del 2003).

Modifica dell’allegato II della direttiva 71/316/CEE per i marchi di verifica prima CEE

La direttiva 2007/13/CE della Commissione interviene sulla disciplina metrologica comune contenuta nella direttiva 71/316/CEE. L’obiettivo è aggiornare l’allegato II, punto 3.2.1, includendo i disegni delle lettere distintive degli Stati membri da utilizzare nel marchio di verifica prima CEE apposto sugli strumenti di misura, così da completare la rappresentazione grafica richiesta dal sistema di controllo metrologico.

Contesto e ratio della modifica

I considerando chiariscono che la direttiva 71/316/CEE già prevedeva, all’allegato II, punto 3.1.1.1, lettera a), l’uso delle lettere maiuscole distintive degli Stati membri per il marchio di verifica prima CEE. Il punto 3.2.1 del medesimo allegato rinviava ai disegni dei marchi, indicandone forma, dimensioni e contorni delle lettere. Tuttavia, i disegni delle lettere distintive non risultavano forniti negli atti di adesione dell’Austria, della Finlandia e della Svezia, né nell’atto di adesione del 2003; per questo, in base alle pertinenti disposizioni degli atti di adesione, occorreva integrare i disegni dell’allegato II con tali lettere.

Oggetto della modifica normativa

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II della direttiva 71/316/CEE secondo quanto previsto dall’allegato della direttiva 2007/13/CE. In concreto, nel primo disegno dell’allegato II vengono integrati i disegni relativi alle lettere distintive di diversi Stati membri, tra cui:

  • A, S, FI, CZ, EST, CY, LV, LT, H, M, PL, SI, SK.

La direttiva non introduce un nuovo regime sostanziale per gli operatori, ma aggiorna un elemento tecnico-grafico essenziale per la corretta applicazione del marchio di verifica prima CEE.

Ambito soggettivo e materiale

La direttiva si rivolge agli Stati membri, che sono tenuti ad adeguare il proprio diritto interno. Sul piano materiale, essa riguarda gli strumenti di misura e i metodi di controllo metrologico disciplinati dalla direttiva 71/316/CEE, con particolare riferimento ai marchi di verifica prima CEE e alle loro caratteristiche grafiche.

Obblighi di recepimento e adempimenti nazionali

L’articolo 2 stabilisce il termine di trasposizione:

  • entro e non oltre il 10 marzo 2008, gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.

Sono inoltre previsti specifici obblighi formali:

  • comunicazione immediata alla Commissione del testo delle disposizioni di recepimento;
  • inserimento, nelle misure nazionali, di un riferimento alla direttiva oppure corredamento delle misure di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale;
  • comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 dispone che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Rilievo pratico per gli operatori

Per avvocati e commercialisti, la direttiva ha rilievo soprattutto nella prospettiva del recepimento nazionale e dell’aggiornamento degli standard tecnici applicabili ai marchi metrologici. Non essendo una direttiva di armonizzazione sostanziale ampia, il suo impatto operativo è circoscritto all’adeguamento tecnico-documentale della disciplina dei marchi di verifica prima CEE e alla corretta integrazione delle lettere distintive negli schemi grafici ufficiali.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato II della direttiva 71/316/CEE

L’articolo 1 dispone che l’allegato II della direttiva 71/316/CEE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva 2007/13/CE. La modifica riguarda il primo disegno accluso all’allegato II, punto 3.2.1, con l’integrazione dei disegni delle lettere distintive degli Stati membri indicati nel testo.

Obbligo di recepimento entro il 10 marzo 2008

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e mettere in vigore entro e non oltre il 10 marzo 2008 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri.

Comunicazione alla Commissione

L’articolo 2, paragrafi 1 e 2, prevede che gli Stati membri comunichino immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e successivamente il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Destinatari

L’articolo 4 precisa che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemetrologiastrumenti di misuraarmonizzazione tecnicamercato interno

Testo integrale

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