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direttiva

Direttiva 2007/12

Direttiva 2007/12/CE della Commissione, del 26 febbraio 2007 , che modifica alcuni allegati della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di penconazolo, benomil e carbendazim (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32007L0012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2007/12/CE aggiorna l’allegato II della direttiva 90/642/CEE stabilendo nuove LMR per penconazolo, benomil e carbendazim in numerosi prodotti vegetali. La modifica deriva da nuove informazioni su impieghi autorizzati o modificati e da valutazioni del rischio per i consumatori, incluse le verifiche sul superamento della dose acuta di riferimento per benomil e carbendazim. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 27 agosto 2007 e applicarla dal 28 agosto 2007.

Modifica gli allegati della direttiva 90/642/CEE per fissare nuove quantità massime di residui (LMR) di penconazolo, benomil e carbendazim su specifici prodotti vegetali.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, chiamati a recepire e applicare le modifiche alle LMR contenute nell’allegato II della direttiva 90/642/CEE. L’ambito materiale riguarda prodotti di origine vegetale, in particolare frutta, ortaggi, leguminose, semi oleaginosi, patate, tè e luppolo, con esclusioni/limitazioni implicite per i casi in cui il residuo è fissato al limite inferiore di determinazione analitica. La direttiva ha anche rilievo per i produttori/importatori e per i soggetti della filiera alimentare che immettono sul mercato prodotti trattati con i principi attivi interessati.

Modifica delle LMR per penconazolo, benomil e carbendazim

La direttiva 2007/12/CE della Commissione interviene sulla direttiva 90/642/CEE, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in taluni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli. La finalità è aggiornare le LMR per tenere conto di nuovi o modificati impieghi dei principi attivi penconazolo, benomil e carbendazim, alla luce delle valutazioni di rischio per i consumatori.

Contesto e criteri di fondo

Il provvedimento richiama il sistema della direttiva 91/414/CEE, in base al quale le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari sono rilasciate dagli Stati membri sulla base della valutazione degli effetti su salute umana, animali e ambiente. I considerando chiariscono che le LMR devono riflettere l’uso di quantità minime di antiparassitari compatibili con un’efficace protezione delle piante e con una presenza di residui la più bassa possibile e tossicologicamente accettabile.

Valutazione del rischio e giustificazione delle nuove soglie

La Commissione afferma di aver esaminato l’esposizione dei consumatori attraverso l’alimentazione secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti OMS/GEMS-Food. Per benomil e carbendazim, per i quali esiste una dose acuta di riferimento (DAR), è stata effettuata anche una valutazione dell’esposizione acuta; sulla base di tale esame le nuove LMR sono fissate in modo da evitare il superamento della DAR. Per le altre sostanze, dalla documentazione disponibile non emerge la necessità di una valutazione a breve termine.

Ambito materiale delle nuove LMR

L’allegato sostituisce le colonne relative ai tre principi attivi nell’allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE. Le nuove soglie riguardano un’ampia gamma di prodotti vegetali, tra cui:

  • frutta fresca, secca o non cotta e conservata mediante congelamento senza zuccheri aggiunti;
  • ortaggi freschi, congelati o secchi;
  • leguminose;
  • semi oleaginosi;
  • patate;
  • tè;
  • luppolo essiccato, compresi panelli e polvere non concentrata.

Impostazione tecnica dell’allegato

Per numerosi prodotti la LMR è fissata al limite inferiore di determinazione analitica, indicato con (*1). Ciò avviene, secondo il testo, quando non risultano impieghi autorizzati o rilevabili, oppure quando mancano i dati necessari a suffragare gli impieghi nazionali o quelli in paesi terzi che determinano residui nei prodotti commercializzati nel mercato comunitario.

Le tabelle riportano inoltre valori specifici per diverse sottocategorie, ad esempio agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, bacche e piccola frutta, varie tipologie di ortaggi, semi di soia, patate e altre colture. Il testo dell’allegato indica anche valori differenziati per singoli prodotti all’interno delle categorie.

LMR provvisorie per alcuni agrumi

Per le nuove LMR di benomil e carbendazim sugli agrumi, il testo introduce un meccanismo provvisorio contrassegnato con (t). La LMR è stabilita provvisoriamente fino al 31 dicembre 2007, in attesa di ulteriori dati che il richiedente deve presentare. Se tali dati non vengono trasmessi entro il termine, le LMR dovranno essere ritirate mediante successiva direttiva o regolamento.

Recepimento da parte degli Stati membri

L’articolo 2 disciplina gli obblighi di trasposizione. Gli Stati membri devono:

  • adottare e pubblicare entro il 27 agosto 2007 le disposizioni nazionali di recepimento;
  • applicarle dal 28 agosto 2007;
  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tabella di concordanza;
  • trasmettere alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Le norme nazionali di recepimento devono contenere un rinvio alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; la forma del richiamo è lasciata alla scelta dello Stato membro.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che conservano margini di discrezionalità soltanto quanto alle forme e ai mezzi del recepimento, non quanto al risultato sostanziale: l’aggiornamento delle LMR deve essere assicurato nell’ordinamento interno entro il termine stabilito.

Disposizioni principali

Aggiornamento delle LMR nell’allegato II della direttiva 90/642/CEE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II della direttiva 90/642/CEE conformemente all’allegato della direttiva. Le nuove tabelle sostituiscono le colonne relative a penconazolo, benomil e carbendazim, fissando valori differenziati per categorie di prodotti vegetali (frutta, ortaggi, leguminose, semi oleaginosi, patate, tè e luppolo).

Criterio del limite inferiore di determinazione analitica

Nell’allegato, il simbolo (*1) indica che il residuo è fissato al limite inferiore di determinazione analitica. Ciò si applica quando gli impieghi autorizzati non producono residui rilevabili, quando non vi sono impieghi autorizzati o quando i dati necessari sugli impieghi autorizzati o sui trattamenti in paesi terzi non sono stati forniti.

LMR provvisorie e obbligo di dati aggiuntivi per alcuni agrumi

Per le nuove LMR di benomil e carbendazim sugli agrumi, la colonna dell’allegato indica un valore provvisorio con il segno (t): la quantità massima di residui è stabilita provvisoriamente fino al 31 dicembre 2007, in attesa di dati da presentare dal richiedente. Se i dati non sono ricevuti entro tale termine, gli LMR saranno ritirati mediante direttiva o regolamento.

Recepimento e applicazione nazionale

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 27 agosto 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Tali disposizioni si applicano dal 28 agosto 2007; gli Stati membri devono inoltre inviare alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tabella di concordanza, e comunicare le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Richiamo alla direttiva nell’ordinamento nazionale

Quando gli Stati membri adottano le misure di recepimento, esse devono contenere un riferimento alla direttiva 2007/12/CE oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturasalute pubblicamercato interno

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