Ordinanza n. 406/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, non notificata, nella parte in cui è stata rigettata la domanda avente a oggetto la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni non patrimoniali (danno biologico, morale e catastrofale) subiti dal dante causa, in favore degli odierni appellanti in qualità di eredi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione Prima, nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, biologico, morale e catastrofale, subiti dal dante causa
Esito
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado limitatamente al rigetto della domanda risarcitoria per danni non patrimoniali subiti dal dante causa, deducendo la responsabilità dell’Amministrazione militare in relazione all’esposizione all’uranio impoverito e alla patologia insorta. Ai fini dell’accertamento dell’elemento soggettivo della colpa dell’Amministrazione, il CGARS aveva disposto una verificazione sulla conoscibilità, all’epoca dei fatti, del rischio sanitario specifico derivante dall’esposizione all’uranio impoverito e, in caso affermativo, sull’adeguatezza delle attrezzature di protezione fornite al militare, tenuto conto delle conoscenze scientifiche, delle possibilità logistiche, del tempo e del luogo della missione. Dopo il deposito della relazione del verificatore, gli appellanti hanno formulato osservazioni. Il Collegio ha rilevato che la relazione aveva trattato anche il nesso causale tra esposizione e patologia, ma ha precisato che tale profilo non rientrava nei quesiti assegnati e che la questione dell’equo indennizzo, connessa al nesso causale, era già stata definita dalla sentenza di primo grado nella parte non appellata.
La decisione
Il CGARS non ha deciso il merito dell’appello né ha formulato valutazioni definitive sulla relazione di verificazione o sulla responsabilità dell’Amministrazione. Ha disposto un supplemento istruttorio limitatamente al primo quesito, chiedendo al verificatore di chiarire se, alla luce delle fonti nazionali e internazionali, l’Amministrazione sanitaria fosse tenuta, all’epoca dei fatti, a conoscere il rischio sanitario specifico derivante dall’uranio impoverito e ad approntare idonei mezzi di sicurezza e prevenzione. Il supplemento non dovrà riguardare l’individuazione del nesso causale tra esposizione e patologia. Ogni decisione sul merito dell’appello e sulle spese è stata rinviata all’esito dell’incombente istruttorio; la nuova udienza sarà fissata con separato decreto presidenziale. È stato inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari delle parti e degli altri soggetti citati.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. 101/2018, quale ulteriore base normativa per l’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Quando la decisione sulla responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione richiede l’accertamento della colpa dell’apparato, la verificazione può essere diretta a stabilire se il rischio rilevante fosse conoscibile dall’amministrazione all’epoca dei fatti, secondo le conoscenze scientifiche, le condizioni logistiche e il contesto concreto del caso.
- L’accertamento della conoscibilità del rischio sanitario e quello relativo all’adeguatezza delle misure preventive costituiscono profili distinti: la verifica dell’obbligo di conoscere il rischio deve precedere o comunque essere specificamente chiarita rispetto alla valutazione delle misure di protezione adottate.
- Il giudice può disporre un supplemento di verificazione quando la relazione depositata non chiarisca adeguatamente il quesito istruttorio decisivo, anche per delimitare l’indagine ai profili effettivamente devoluti e impedire che essa si estenda a questioni estranee al thema decidendum.
- In un giudizio risarcitorio, l’accertamento del nesso causale tra esposizione a un fattore di rischio e patologia non coincide con l’accertamento della colpa dell’amministrazione per omessa conoscenza del rischio o per omessa adozione di misure preventive; i due profili devono essere mantenuti distinti.
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