Cassazione Civile, Ordinanza n. 20409/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di pagamento di compensi per lavoro straordinario maturati in più annualità, con particolare riferimento all’anno 2009 e agli anni 2010-2013. La Corte d’appello aveva riconosciuto i compensi solo per il periodo 2010-2013, ritenendo non provata la prestazione straordinaria per il 2009 e accogliendo l’eccezione di prescrizione limitatamente a quel periodo. La lavoratrice ricorreva per cassazione con due motivi: primo, deduceva la violazione delle norme sulle prove e sul potere istruttorio del giudice del lavoro, lamentando il mancato esame e la mancata ammissione di prove testimoniali ritenute decisive per dimostrare lo straordinario nel 2009; secondo, deduceva la violazione del divieto di rilievo officioso della prescrizione, sostenendo che la Corte territoriale avesse accolto un’eccezione non proposta formalmente dalla società. La società proponeva ricorso incidentale con due motivi: chiedeva la condanna della lavoratrice alla restituzione delle somme già pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, sia per i compensi di straordinario relativi al 2009 sia per la differenza sulle spese di lite, lamentando l’omessa pronuncia su tali domande di ripetizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della lavoratrice, ritenendo non decisiva la prova testimoniale dedotta e comunque irrilevante, ai fini della decisione, l’eccezione di prescrizione sul 2009, poiché la prestazione straordinaria per quell’anno era già stata ritenuta non provata. Ha invece accolto il ricorso incidentale della società, rilevando che la sentenza di appello aveva riformato la decisione di primo grado sia sul credito da straordinario per il 2009 sia sulle spese di lite, ma aveva omesso di pronunciarsi sulle domande restitutorie relative alle somme già corrisposte in esecuzione della sentenza poi parzialmente riformata. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata sul punto e, decidendo nel merito, ha condannato la lavoratrice a restituire alla società la differenza tra quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado, anche per spese, e quanto definitivamente riconosciuto in appello, oltre interessi dalla data del pagamento. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico della lavoratrice e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato come norma sull’onere della prova, in relazione alla doglianza sulla mancata ammissione di prova testimoniale decisiva.
art. 115 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente principale a sostegno della censura sulla valutazione e ammissione delle prove.
art. 421 c.p.c.
Richiamato in relazione ai poteri istruttori del giudice del lavoro.
art. 437 c.p.c.
Richiamato in relazione ai poteri istruttori e decisori in appello nel rito del lavoro.
art. 2938 c.c.
Richiamato dalla lavoratrice per sostenere che la prescrizione non poteva essere rilevata d’ufficio in assenza di eccezione formale.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla società per denunciare omessa pronuncia sulle domande di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.
art. 91 c.p.c.
Richiamato dalla società in relazione alla regolazione delle spese di lite e alla richiesta di restituzione della differenza delle spese pagate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente principale.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La censura per omessa ammissione di prova testimoniale è inammissibile in cassazione se la parte non spiega in modo specifico la decisività della prova, cioè la sua idoneità a sovvertire con certezza l’esito della decisione di merito.
- Nel rito del lavoro, la mancata ammissione o valutazione di un mezzo istruttorio non integra vizio rilevante se la decisione di merito è già sorretta da altre prove ritenute decisive e incompatibili con l’esito prospettato dalla parte.
- La deduzione di violazione in tema di prescrizione è inammissibile quando l’eccezione, anche se richiamata dalla sentenza impugnata, non abbia avuto concreta incidenza sulla decisione per difetto di prova del fatto costitutivo del credito o per mancanza di domanda riferita al periodo controverso.
- Quando la sentenza di appello riforma, anche solo parzialmente, la decisione di primo grado che aveva condannato una parte al pagamento di somme, il giudice deve pronunciarsi anche sulle eventuali domande restitutorie relative a quanto già eseguito in forza della decisione riformata.
- In caso di cassazione e decisione nel merito su una riforma parziale della sentenza di primo grado, la parte che ha percepito somme non più dovute deve restituire la differenza tra quanto ricevuto in esecuzione della prima decisione e quanto definitivamente riconosciuto, con decorrenza degli interessi dal pagamento.
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