Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 128/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -del Provvedimento (MASAF - DISAI - DG PEMAC IV) prot. uscita n. 0581995 del 29.10.2025, adottato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a firma del Dirigente, dott.ssa Roberta Cafiero, avente ad oggetto: “Istanza relativa al contributo di Arresto definitivo dell'attività di pesca di cui al Decreto Direttoriale n. 3194353 del 17/072024 - presentata da GAETANI Monia, legale rappresentante della SUPREMO SAS DI GAETANI MONIA & C., proprietaria del M/P “CASTAGNÀ”, n. UE 89 matricola 00AN03470 - ARCHIVIAZIONE”, con il quale veniva disposto l'archiviazione dell'istanza di ammissione al premio di arresto definitivo dell'attività di pesca, presentata da Gaetani Monia, legale rappresentante della società “SUPREMO S.a.s. di Gaetani Monia & C.”, quale proprietaria del M/P “CASTAGNÀ”, in considerazione del mancato soddisfacimento del requisito di cui all'art. 2, Decreto Direttoriale n. 319453 del 17.7.2024 (pubblicato in G.U. del 16.8.2024, n. 131) in cui è previsto che «la nave da pesca deve aver svolto attività di pesca in mare per almeno 90 giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno», nonché di ogni altro atto annesso, connesso, prodromico e consequenziale costituente il presupposto dell'atto principale stesso, ivi compresa, ove necessario, per quanto di ragione, ove lesiva, nello specifico, la Comunicazione, prot. n. 0361417 del 4.8.2025 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, avente ad oggetto: “avviso di avvio del procedimento di archiviazione ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 - istanza relativa al contributo di Arresto definitivo dell'attività di pesca di cui al Decreto Direttoriale n. 3194353 del 17/072024 - presentata da GAETANI Monia, legale rappresentante della SUPREMO SAS DI GAETANI MONIA & C., proprietaria del M/P “CASTAGNÀ”, n. UE 89 matricola 00AN03470”, notificata in pari data, con la quale veniva comunicato al richiedente le motivazioni ostative all'accoglimento dell'istanza, adottata ai sensi dell'art. 10 bis, legge n. 241/1990, e di tutti i pareri presupposti e consequenziali comunque lesivi degli interessi della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il il 21\4\2026 : -del Provvedimento (MASAF – DISAI – DG PEMAC IV) prot. uscita n. 0127500 del 16.3.2026, adottato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a firma del Dirigente, dott.ssa Roberta Cafiero, e della Direttrice, dott.ssa Graziella Romito, avente ad oggetto: “comunicazione Rigetto domanda di riesame e conferma del Provvedimento di Archiviazione (MASAF – DISAI – DG PEMAC IV) prot. uscita n° 0581995 del 29.10.2025 - Imbarcazione M/P “CASTAGNÀ” di proprietà della “SUPREMO SAS DI GAETANI MONIA & C” n. UE 89 matricola 00AN03470”, con il quale veniva disposto il rigetto del riesame, “con consequenziale conferma del provvedimento di archiviazione, emesso da Questo Ministero in data 29 ottobre 2025 n. 0581995 della domanda volta all’ottenimento del contributo di Arresto definitivo dell’attività di pesca del M/P “CASTAGNÀ” presentata da SUPREMO s.a.s. di Gaetani Monia C.”, nonché di ogni altro atto annesso, connesso, prodromico e consequenziale costituente il presupposto dell’atto principale stesso e di tutti i pareri presupposti e consequenziali comunque lesivi degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202600019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di archiviazione dell'istanza di contributo per l'arresto definitivo dell'attività di pesca, successivamente confermato a seguito di riesame

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento ministeriale di archiviazione della domanda di ammissione al contributo per l'arresto definitivo dell'attività di pesca, motivato dal mancato possesso del requisito previsto dall'avviso pubblico, secondo cui la nave avrebbe dovuto svolgere attività di pesca in mare per almeno 90 giorni all'anno negli ultimi due anni civili precedenti la domanda. È stata inoltre contestata, ove lesiva, la comunicazione di avvio del procedimento di archiviazione ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Con motivi aggiunti, la società ha impugnato il successivo provvedimento di rigetto della domanda di riesame e di conferma dell'archiviazione. Dalla motivazione dell'ordinanza emergono questioni relative alle modalità di funzionamento del sistema SIPA, agli eventuali ulteriori dati ricavabili dal monitoraggio satellitare e alla possibile contraddittorietà tra i provvedimenti impugnati e la precedente concessione, al proprietario dell'imbarcazione, del premio per arresto temporaneo obbligatorio riferito al medesimo anno.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia né ha accolto o respinto la domanda cautelare con una misura sospensiva. Ha ritenuto che le esigenze delle parti potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica di merito, fissata al 25 febbraio 2027, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha disposto un incombente istruttorio, chiedendo all'Amministrazione una relazione scritta di chiarimenti sui motivi dedotti nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti, con particolare riguardo al funzionamento del sistema SIPA, ai dati eventualmente ricavabili dal monitoraggio satellitare e alla dedotta contraddittorietà con il premio per arresto temporaneo obbligatorio concesso per il medesimo anno. La relazione dovrà essere predisposta entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza e l'incombente è stato affidato al Direttore generale pro tempore della Direzione della pesca marittima e dell'acquacoltura. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, Decreto Direttoriale n. 3194353 del 17.7.2024

    la nave da pesca deve aver svolto attività di pesca in mare per almeno 90 giorni all'anno nel corso degli ultimi due anni civili precedenti la data di presentazione della domanda di sostegno

    La disposizione individua il requisito temporale di attività di pesca rilevante per l'ammissione al contributo per l'arresto definitivo; la verifica della sua effettiva sussistenza costituisce oggetto dell'istruttoria da completare.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione è indicata quale atto con cui l'Amministrazione ha preannunciato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; l'ordinanza non si pronuncia definitivamente sulla sua legittimità.

  • art. 55 c.p.a.

    Il giudice può fissare sollecitamente l'udienza pubblica di merito quando tale soluzione assicura adeguata tutela e può disporre gli opportuni incombenti istruttori nella fase cautelare.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    La disposizione è posta a fondamento della sollecita fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito in luogo dell'adozione di una misura cautelare definitiva.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando la sollecita definizione del merito assicura una tutela adeguata alle esigenze delle parti, il giudice amministrativo può fissare l'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi anticipatamente sulla fondatezza definitiva della domanda di annullamento.
  • Il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio nei confronti dell'amministrazione per acquisire chiarimenti tecnici e documentali necessari alla valutazione della legittimità del provvedimento impugnato, indicando l'oggetto dell'accertamento, il termine e l'organo amministrativo incaricato.
  • Quando la legittimità del diniego di un contributo dipende da dati registrati in un sistema informatico di monitoraggio, l'amministrazione deve chiarire le modalità di funzionamento del sistema e l'eventuale disponibilità di ulteriori dati utili alla verifica del requisito sostanziale richiesto dall'avviso.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.