Circolare n. 29/E del 21/06/2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, per il 2016, quali utenze elettriche residenziali sono addebitabili, come si individua la corretta fornitura da assoggettare a canone e in quali casi operano esclusioni, esenzioni o una sola addebito per nucleo/famiglia. Definisce inoltre gli importi del canone, la rateizzazione, le modalità di primo addebito e le regole per dichiarazioni sostitutive, volture, switch e casi particolari di variazione o cessazione della fornitura.
Canone TV 2016: regole di determinazione e addebito in bolletta elettrica
Circolare esplicativa delle regole di determinazione del canone TV dovuto per le varie casistiche
La circolare chiarisce le regole operative per l’addebito del canone di abbonamento alla televisione per uso privato nell’anno 2016, nel nuovo sistema di riscossione tramite bolletta elettrica introdotto dalla legge di stabilità 2016 e dal regolamento ministeriale n. 94 del 13 maggio 2016. Il documento è finalizzato a consentire ad Acquirente Unico S.p.a. e alle imprese elettriche di individuare correttamente le utenze residenziali addebitabili e di calcolare l’importo dovuto nelle diverse ipotesi.
Contesto normativo
L’articolo 1 della legge n. 208/2015 ha fissato per il 2016 il canone in misura complessiva pari a 100 euro e ha introdotto il pagamento mediante addebito nelle fatture di energia elettrica. La circolare ricorda che, in presenza di un’utenza elettrica nel luogo di residenza anagrafica, opera la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo e quindi il presupposto del canone. Il pagamento avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture con scadenza successiva a quella delle rate, che si considerano scadute il primo giorno dei mesi da gennaio a ottobre.
Per la prima applicazione del sistema, la legge prevede che nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 siano cumulativamente addebitate tutte le rate già scadute; che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione delle imprese elettriche, tramite il Sistema informativo integrato, l’elenco dei soggetti esenti o che abbiano presentato dichiarazione sostitutiva; e che, al momento della conclusione dei nuovi contratti di fornitura, l’impresa elettrica acquisisca la dichiarazione del cliente sulla residenza anagrafica nel luogo di fornitura.
Individuazione delle utenze residenziali addebitabili
La circolare distingue le utenze addebitabili in base alla coincidenza tra luogo di fornitura e residenza. Tale coincidenza può risultare:
- dai contratti della tipologia "clienti residenti", cioè clienti domestici cui si applicano le tariffe D1, D2 o D3 per i contratti conclusi dal 2016, quando il cliente ha dichiarato la residenza al fornitore;
- dai contratti della tipologia "altri clienti domestici", cioè clienti domestici con tariffa D3 per contratti conclusi fino al 2015, individuati sulla base delle informazioni dell’Anagrafe tributaria in sede di allineamento delle banche dati.
Le utenze con tariffa D1 o D2, riservate ai soli usi domestici residenziali, sono addebitabili salvo quelle associate esclusivamente a codici fiscali numerici a 11 cifre. Le utenze con tariffa D3 sono addebitabili se risultano residenziali e associate a codici fiscali alfanumerici, anche dopo l’allineamento delle banche dati. Le utenze D3 allineate restano addebitabili anche se i flussi periodici del fornitore contengono indicazioni difformi sulla residenza.
Più utenze, volture e switch
Quando per uno stesso codice fiscale la coincidenza tra fornitura e residenza risulta verificata su più utenze, il canone è addebitato una sola volta. Se tra le forniture ve ne è una classificata come "clienti residenti" e una o più come "altri clienti domestici", prevale la fornitura "clienti residenti", senza rilievo della data di attivazione. Se invece tutte le forniture sono "clienti residenti", è addebitabile quella attivata più recentemente o, in mancanza, quella con data di inserimento nel Registro Centrale Ufficiale più recente.
La voltura è trattata come cessazione della fornitura in capo al cliente uscente e nuova attivazione per il cliente entrante; quindi, ai fini del canone, equivale a una disattivazione e a una nuova attivazione. Le volture mortis causa non determinano di per sé modifiche all’addebito, salvo che il codice fiscale subentrante abbia già un’utenza addebitabile oppure ricorrano cause di non addebito risultanti dai flussi dell’Agenzia delle entrate. Lo switch, invece, non comporta conseguenze sull’addebito se il medesimo cliente continua ad avere una fornitura compresa tra quelle addebitabili.
Prima applicazione del nuovo sistema
Nel primo anno di applicazione, il sistema prevede l’addebito cumulativo delle rate già scadute nella prima fattura emessa dopo il 1° luglio 2016. Per questo motivo, per il primo avvio sono considerate addebitabili solo le utenze residenziali attive al 1° luglio 2016. Le utenze attivate successivamente seguono le regole ordinarie di decorrenza e di rateizzazione previste per le nuove attivazioni.
Importi del canone per il 2016
Per il 2016 il canone annuo è pari a 100 euro. La circolare riporta la scomposizione degli importi tra canone, IVA e tassa di concessione governativa sia per i rinnovi degli abbonamenti uso privato sia per i nuovi abbonamenti, in funzione del mese di decorrenza. Per i comuni di Campione d’Italia e Livigno non si applica l’IVA sugli importi indicati nelle tabelle.
Per i rinnovi, la tabella riporta gli importi annuale, semestrale e trimestrale. Per i nuovi abbonamenti, invece, gli importi variano in base al periodo di decorrenza da gennaio-dicembre fino a dicembre, con una progressione che consente di determinare il totale dovuto in rapporto ai mesi residui dell’anno.
Rate di pagamento e addebito in fattura
Il canone dovuto per le utenze residenziali è ripartito in dieci rate mensili. Le rate, ai fini dell’inserimento in fattura, si considerano scadute il primo giorno di ciascun mese da gennaio a ottobre. Le utenze già attive al 1° gennaio 2016 scontano 10 rate da 10 euro ciascuna, per un totale di 100 euro.
Per le nuove attivazioni, la circolare distingue gli importi in funzione del mese di attivazione, con un numero di rate progressivamente inferiore e con importi mensili diversi fino al pagamento integrale del canone o, se l’attivazione avviene tardivamente, di una quota ridotta. Le tabelle specificano anche i codici da utilizzare per ciascun caso. Quando il canone è dovuto solo per il primo semestre 2016, gli importi sono quelli della tabella dedicata e devono essere addebitati cumulativamente.
In ogni caso, nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 devono essere cumulativamente addebitate tutte le rate scadute e non ancora recuperate.
Casi particolari nel primo anno di addebito
La circolare disciplina diverse ipotesi particolari legate alla vita della fornitura:
- se la fornitura è attiva dal 1° gennaio 2016 e resta attiva al 1° luglio 2016, si addebita il canone dalla rata di gennaio a quella di luglio e poi si prosegue con le rate mensili;
- se la fornitura residente è attivata dopo il 1° gennaio 2016 ma entro il 30 settembre 2016, il canone si applica dalla rata del mese di attivazione;
- se la fornitura è attivata dal 1° ottobre 2016, il canone decorre dal mese di attivazione ma viene addebitato nella prima rata dell’anno successivo, se la fornitura è ancora attiva;
- se una fornitura residente attiva al 1° gennaio 2016 è disattivata prima del 1° luglio 2016 e non viene riattivata alcuna altra fornitura residente nell’anno, il canone non è addebitato e le rate mancanti sono segnalate all’Agenzia delle entrate;
- se vi è disattivazione prima del 1° luglio 2016 e nuova attivazione residente entro il 30 settembre 2016, il canone 2016 è applicato sulla nuova fornitura nelle rate emesse entro il 30 ottobre 2016;
- se la nuova fornitura è attivata dopo il 30 settembre 2016, l’addebito avviene dal mese di attivazione nel primo mese del 2017, se la fornitura è ancora attiva, con segnalazione delle rate mancanti all’Agenzia;
- se una fornitura residente attiva al 1° gennaio 2016 viene disattivata dopo il 1° luglio 2016 e sostituita da una nuova fornitura entro il 30 settembre 2016, il canone è dovuto per l’intero 2016 con addebito delle rate maturate sulla fornitura originaria fino alla disattivazione e delle rate mancanti sulla nuova fornitura;
- se la sostituzione avviene dopo il 30 settembre 2016, il canone resta dovuto per l’intero 2016 con criteri analoghi, ma l’eventuale quota residua viene gestita nel primo mese utile del 2017 o, se non vi è più alcuna fornitura residente attiva, viene segnalata all’Agenzia;
- se una fornitura passa da residente a non residente il 15 giugno 2016, il canone non è addebitato perché al 1° luglio 2016 la fornitura non è più residente e la posizione è segnalata all’Agenzia delle entrate.
Dichiarazioni sostitutive: non detenzione e revoca
Ai fini del calcolo del canone, assumono rilievo i flussi informativi relativi alle dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente. La circolare richiama il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45059 del 24 marzo 2016, come modificato dal provvedimento n. 58258 del 21 aprile 2016.
Per la dichiarazione di non detenzione (quadro A), il trattamento dipende dalla data di presentazione:
- dal 1° gennaio 2016 al 16 maggio 2016, il canone non è dovuto per l’intero 2016;
- dal 17 maggio 2016 al 30 giugno 2016, il canone è dovuto solo per il primo semestre 2016;
- dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017, il canone è dovuto per l’intero 2016 e non per il 2017.
Per i titolari di utenze attivate dopo il 1° gennaio 2016, la dichiarazione è efficace se presentata entro il 16 maggio 2016 per le utenze attivate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo, oppure entro il primo mese successivo all’attivazione per le utenze attivate da aprile in poi; in tal caso il canone non è dovuto per l’intero 2016. Se la dichiarazione è tardiva ma presentata entro il 30 giugno 2016, il canone è dovuto solo per il primo semestre. Se è presentata tra il 1° luglio 2016 e il 31 gennaio 2017, il canone è dovuto per l’intero 2016 in base al mese di attivazione.
Quando l’informazione di non detenzione arriva tardi e non consente di bloccare la rata di luglio, l’addebito si interrompe dalla rata successiva alla ricezione del flusso, fermo restando il diritto al rimborso degli importi eventualmente versati in eccesso. La revoca della dichiarazione comporta l’addebito del canone dal mese di presentazione, con recupero delle rate scadute dal mese di revoca nella prima rata utile.
Dichiarazione di altra utenza e altri soggetti non addebitabili
Per la dichiarazione di sussistenza di altra utenza elettrica su cui uno dei componenti del nucleo familiare è già tenuto al pagamento del canone (quadro B), il canone non viene addebitato. Se il flusso arriva troppo tardi per evitare la rata di luglio 2016, l’addebito si interrompe dalla rata successiva alla ricezione del flusso, con diritto al rimborso di quanto eventualmente pagato in eccesso. Anche in questo caso, la revoca fa decorrere nuovamente l’addebito dal mese di presentazione, con recupero delle rate scadute dal mese di revoca.
Sono inoltre non addebitabili i soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica per i quali il canone è stato pagato con altre modalità oppure quelli esenti ex art. 1, comma 132, della legge n. 244/2007 o in forza di Convenzioni internazionali. La circolare precisa che i flussi relativi a tali soggetti riportano codice fiscale, data di decorrenza del non addebito e data di scadenza del non addebito. Il trattamento cambia in base alla relazione tra data di attivazione dell’utenza e decorrenza del non addebito:
- se il non addebito decorre dal 1° gennaio 2016 o dalla data di attivazione, il canone non è dovuto per l’intero 2016;
- se decorre tra il 2 gennaio e il 1° luglio 2016, il canone è dovuto solo per il primo semestre;
- se decorre dopo il 1° luglio 2016, il canone è dovuto per l’intero anno 2016, secondo gli importi delle tabelle relative alle utenze già attive o di nuova attivazione.
Anche per questi soggetti, se il flusso arriva in tempo non compatibile con il blocco della rata di luglio, l’addebito viene interrotto dalla rata successiva alla ricezione; per la scadenza del non addebito, l’importo dovuto e le rate sono calcolati in base al mese in cui cade la data di scadenza, con eventuale addebito delle rate già scadute nella prima rata utile.
Punti principali
Quadro normativo e finalità della circolare
La circolare si colloca nel nuovo sistema introdotto dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, legge n. 208/2015), che per il 2016 fissa il canone TV a 100 euro complessivi e ne prevede la riscossione tramite addebito nelle fatture di energia elettrica. Il documento dà attuazione all’art. 3, comma 1, del regolamento MISE-MEF n. 94/2016, fornendo istruzioni operative per l’individuazione delle utenze addebitabili e per il calcolo dell’importo da addebitare nelle varie casistiche.
Individuazione delle utenze residenziali addebitabili
Sono addebitabili le utenze di fornitura elettrica in cui coincide il luogo di fornitura con la residenza anagrafica del soggetto. La circolare distingue tra "clienti residenti" (utenze domestiche con tariffa D1, D2 o D3 per contratti dal 2016, per i quali la residenza è dichiarata dal cliente al fornitore) e "altri clienti domestici" (tariffa D3 per contratti fino al 2015, individuati tramite allineamento con l’Anagrafe tributaria). Le utenze D1 e D2 sono addebitabili salvo quelle associate esclusivamente a codici fiscali numerici di 11 cifre; le utenze D3 sono addebitabili se risultano residenziali e associate a codici fiscali alfanumerici, anche dopo l’allineamento. Le utenze D3 allineate restano addebitabili anche se i flussi del fornitore riportano informazioni diverse.
Più utenze residenziali, volture e switch
Se lo stesso codice fiscale risulta residenziale su più forniture, il canone è addebitato una sola volta. In presenza di una fornitura "clienti residenti" e di una o più forniture "altri clienti domestici", prevale sempre la fornitura "clienti residenti", indipendentemente dalla data di attivazione. Se tutte le forniture sono "clienti residenti", si addebita quella con attivazione più recente o, in mancanza, con data di inserimento nel RCU più recente. La voltura è trattata come cessazione della fornitura uscente e nuova attivazione per il subentrante; la voltura mortis causa non modifica di per sé l’addebito, salvo la presenza di altra utenza addebitabile o di cause di non addebito. Lo switch non incide sull’addebito se resta attiva per lo stesso cliente una fornitura compresa tra quelle addebitabili.
Prima applicazione del nuovo sistema
In fase di avvio, nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 devono essere cumulativamente addebitate tutte le rate già scadute. Per la prima applicazione, quindi, sono considerate addebitabili solo le utenze residenziali attive al 1° luglio 2016. Le utenze attivate successivamente seguono le regole ordinarie di decorrenza del canone e di rateizzazione previste per le nuove attivazioni.
Importi del canone e composizione del totale
Per il 2016 il canone annuo è pari a 100 euro. La circolare riporta le tabelle con la scomposizione tra canone, IVA e tassa di concessione governativa sia per i rinnovi sia per i nuovi abbonamenti uso privato, in funzione del periodo di decorrenza. Per i comuni di Campione d’Italia e Livigno non si applica l’IVA sugli importi indicati. Gli importi delle rate da addebitare in bolletta comprendono IVA e tassa di concessione governativa, salvo la particolarità di Campione d’Italia e Livigno.
Rateizzazione e addebito delle rate 2016
Il canone è ripartito in dieci rate mensili, con addebito sulle fatture con scadenza successiva alla scadenza delle rate, considerate scadute il primo giorno di ciascun mese da gennaio a ottobre. Per le utenze già attive al 1° gennaio 2016 il piano è di 10 rate da 10 euro ciascuna. Per le nuove attivazioni, la rata e il totale variano in funzione del mese di attivazione, con codici specifici (da A01 ad A12) e con importi progressivi che arrivano al totale annuo di 100 euro o, per attivazioni tardive, a quote proporzionate. Se il canone è dovuto solo per il primo semestre 2016, si applicano gli importi della tabella 5, da addebitare cumulativamente. In ogni caso, la prima fattura successiva al 1° luglio 2016 contiene le rate scadute non ancora addebitate.
Casi particolari del primo anno di addebito
La circolare disciplina diverse ipotesi operative: fornitura attiva già dal 1° gennaio 2016 e ancora attiva il 1° luglio 2016; nuove attivazioni entro o dopo il 30 settembre 2016; disattivazioni prima o dopo il 1° luglio 2016 con successiva riattivazione su altra fornitura residenziale; cambi di residenza della fornitura da residente a non residente. In sintesi, quando la fornitura è attiva al 1° luglio 2016 si prosegue con l’addebito secondo il calendario di rate; se la disattivazione avviene prima del 1° luglio senza successiva riattivazione residenziale, il canone non è addebitato e le rate mancanti sono segnalate all’Agenzia delle entrate; se vi è una nuova fornitura residenziale entro il 30 settembre 2016, il canone può essere addebitato sulla nuova fornitura secondo regole differenziate; se la variazione comporta assenza di residenza al 1° luglio 2016, il canone non è dovuto.
Dichiarazioni sostitutive: non detenzione e altra utenza
Le informazioni relative alle dichiarazioni sostitutive confluiscono nei flussi dell’Agenzia delle entrate e incidono sull’addebito. Per la dichiarazione di non detenzione (quadro A) il trattamento varia a seconda della data di presentazione: entro il 16 maggio 2016 il canone non è dovuto per l’intero 2016; tra il 17 maggio e il 30 giugno 2016 è dovuto solo per il primo semestre; dal 1° luglio 2016 al 31 gennaio 2017 è dovuto per l’intero 2016 e non per il 2017. Per le utenze attivate dopo il 1° gennaio 2016 valgono termini differenziati in base al mese di attivazione. Se la comunicazione arriva troppo tardi per bloccare la rata di luglio, l’addebito si interrompe dalla rata successiva e resta fermo il diritto al rimborso di eventuali importi in eccesso. La revoca della dichiarazione fa decorrere l’addebito dal mese di presentazione, con recupero delle rate scadute.
Dichiarazione quadro B e altri soggetti non addebitabili
Per la dichiarazione di sussistenza di altra utenza elettrica su cui un componente del nucleo familiare è già tenuto al pagamento del canone (quadro B), non si procede all’addebito; se però l’informazione arriva dopo che non è più possibile evitare la rata di luglio, l’addebito viene interrotto dalla rata successiva e resta il diritto al rimborso dell’eccedenza. La revoca segue la stessa logica: il canone torna dovuto dal mese di presentazione, con addebito delle rate già scadute. Inoltre, sono considerati non addebitabili anche i soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica per i quali il canone è stato assolto con altre modalità, oppure per i quali opera un’esenzione ex art. 1, comma 132, legge n. 244/2007 o una Convenzione internazionale. Anche in questi casi la decorrenza e la scadenza del non addebito sono coordinate con la data di attivazione dell’utenza per determinare se il canone è dovuto per l’intero anno, per il solo primo semestre o per l’intero anno con nuova attivazione.
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