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Sentenza

Sentenza del 04/03/2019 n. 202 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia sulla esenzione dall'IVA riferita alle lezioni di guida automobilistica impartite da una società. Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j) - Esenzione a favore di alcune attività di interesse pubblico - Insegnamento scolastico o universitario - Nozione - Lezioni di guida automobilistica impartite da una scuola guida.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente chiedeva di applicare l'esenzione IVA prevista dall'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE alle lezioni teoriche e pratiche di guida impartite per il conseguimento delle patenti delle categorie B e C1. Sosteneva che tali lezioni costituissero "insegnamento scolastico o universitario", poiché trasmettevano conoscenze e competenze utili anche per finalità professionali e per formare conducenti responsabili. Il giudice nazionale ha chiesto se tale nozione potesse comprendere l'insegnamento specialistico impartito da una scuola guida e, in caso affermativo, se la società potesse beneficiare delle ulteriori condizioni previste per gli enti riconosciuti o per gli insegnanti a titolo personale.

La decisione

La Corte di giustizia ha stabilito che la nozione unionale di "insegnamento scolastico o universitario" deve essere interpretata restrittivamente e riguarda, in generale, un sistema integrato di trasmissione, approfondimento e sviluppo di conoscenze e competenze relativo a un insieme ampio e diversificato di materie. Le lezioni di guida, pur comprendendo aspetti teorici e pratici e non avendo natura meramente ricreativa, costituiscono un insegnamento specialistico e non presentano tali caratteristiche. Pertanto, esse non rientrano nell'esenzione IVA prevista dall'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE. La Corte non ha ritenuto necessario esaminare le questioni relative al riconoscimento dell'organismo e alla nozione di insegnante a titolo personale; le spese sono state rimesse al giudice nazionale.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j)

    "l'educazione dell'infanzia e della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale" e "le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all'insegnamento scolastico o universitario"

    Le esenzioni IVA riguardano soltanto le attività riconducibili alla nozione autonoma di insegnamento scolastico o universitario. Tale nozione non comprende un insegnamento meramente specialistico, come le lezioni di guida per il conseguimento delle patenti B e C1.

  • Direttiva 2006/112/CE, articolo 2

    Stabilisce il principio generale dell'assoggettamento a IVA delle prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo; le esenzioni costituiscono deroghe e devono essere interpretate restrittivamente.

  • Direttiva 2006/126/CE, articolo 4, paragrafo 4, lettere b) e d)

    Definisce le patenti di guida delle categorie B e C1, alle quali si riferiva l'insegnamento impartito dalla scuola guida.

  • Umsatzsteuergesetz, articolo 4, punto 21

    Prevede nel diritto tedesco specifiche esenzioni per prestazioni didattiche di scuole private, enti di formazione e insegnanti privati, subordinatamente a requisiti di riconoscimento o attestazione. Nel caso concreto tali condizioni non risultavano soddisfatte.

Massime di principio

  • Le esenzioni IVA previste per l'insegnamento devono essere interpretate restrittivamente, perché derogano al principio generale di imponibilità.
  • Non è sufficiente che un'attività trasmetta conoscenze teoriche e pratiche, abbia finalità formative o sia utile per l'accesso a una professione: occorre che essa si inserisca in un sistema educativo scolastico o universitario ampio e strutturato.
  • La formazione specialistica finalizzata all'acquisizione di una singola abilitazione o competenza, come la patente di guida, normalmente non rientra nell'esenzione per l'insegnamento scolastico o universitario.
  • Prima di applicare un'esenzione IVA occorre verificare separatamente sia la natura dell'attività sia i requisiti soggettivi del prestatore, quali il riconoscimento statale o la qualifica di insegnante a titolo personale.
  • Il fatto che un'attività persegua un interesse generale, come la sicurezza stradale, non è sufficiente da solo a fondare l'esenzione se l'attività non corrisponde esattamente a una delle categorie esentate dalla direttiva.

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