Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00949/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'amministrazione aveva rettificato una dichiarazione DOCFA relativa a un parco eolico, includendo nella stima diretta anche la torre eolica ai fini della rendita catastale. La commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'appello della società, ritenendo che la torre fosse componente impiantistica priva di autonoma funzionalità e redditualità, inscindibile dall'impianto e funzionale al processo di aerogenerazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, sostenendo che la torre eolica, per caratteristiche di stabilità, solidità e immobilizzazione al suolo, dovesse essere considerata una costruzione rilevante ai fini catastali e non un macchinario o impianto escluso dalla stima diretta; secondo la ricorrente, la struttura svolgerebbe solo funzione di sostegno e non parteciperebbe al processo produttivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo dell'Agenzia perché la disciplina del 2015 esclude dalla stima diretta i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, a prescindere dal fatto che siano stabilmente infissi al suolo. Richiamando il proprio orientamento, ha affermato che la torre eolica va esclusa dalla rendita catastale quando, in concreto, risulti accertato che svolga una funzione specificamente strumentale e attiva nel processo di aerogenerazione, non limitandosi a un mero sostegno statico. Nel caso deciso, il giudice di merito aveva accertato proprio tale specifica funzionalità della torre al processo produttivo, per cui la decisione impugnata era conforme al principio di diritto della Corte. Le spese sono state integralmente compensate per il sopravvenire della giurisprudenza pertinente in corso di causa.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.

  • L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 21

    A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    la norma opera per esclusione: restano imponibili le componenti che integrano costruzioni e elementi strutturalmente connessi al suolo, ma sono esclusi dalla rendita i beni che, pur eventualmente infissi stabilmente, sono funzionali allo specifico processo produttivo.

  • R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4

    richiamato come base del quadro normativo catastale relativo alla nozione di immobile urbano.

  • D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3

    richiamato come riferimento alla nozione di unità immobiliare nel sistema catastale.

  • d.l. n. 44 del 2005, art. 1-quinquies, conv. in L. n. 88 del 2005

    richiamato quale precedente disciplina che aveva già ricondotto a rilevanza catastale alcune costruzioni stabili con riguardo alle centrali elettriche.

  • L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244

    richiamata per la recezione legislativa della circolare catastale in materia di stima delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato in tema di contributo unificato ulteriore, ritenuto non dovuto nei confronti dell'amministrazione statale ricorrente.

Massime di principio

  • In materia catastale, la qualificazione di una componente di un impianto come bene da includere nella rendita non dipende soltanto dalla sua stabile infissione al suolo o dalla sua consistenza materiale, ma soprattutto dalla sua funzionalità rispetto al processo produttivo.
  • La stima diretta degli immobili a destinazione speciale e particolare richiede di includere il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità, ma di escludere le componenti che, per la loro specifica funzione produttiva, rientrano tra macchinari, congegni, attrezzature o altri impianti.
  • Per gli aerogeneratori, la torre eolica non è automaticamente imponibile o automaticamente esclusa: occorre un accertamento in fatto del giudice di merito sulla sua concreta funzione, potendo essere esclusa dalla rendita se svolge un ruolo attivo ed essenziale nel processo di generazione dell'energia.
  • Quando la decisione di merito si conforma al principio per cui una componente impiantistica funzionale allo specifico processo produttivo è esclusa dalla rendita catastale, il ricorso per violazione di legge che pretenda di valorizzarne solo i caratteri strutturali è infondato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.