Sentenza n. 1223/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura di mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore direttivo nel Settore Vigilanza, inclusi graduatoria, approvazione dei verbali, assunzione del candidato risultato idoneo e successivo conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, partecipante alla procedura insieme ad altri due candidati, ha impugnato gli atti con cui il Comune ha attribuito al candidato risultato idoneo 27/30 punti e a lui 25/30, approvando la graduatoria e disponendo l’immissione in ruolo del primo classificato. Ha dedotto: 1) violazione dell’art. 6.1 dell’Avviso, perché la Commissione non avrebbe valutato i curricula secondo i criteri e i punteggi previsti, basando la graduatoria sul solo colloquio; 2) violazione degli artt. 6 e 6.2 dell’Avviso, poiché il colloquio avrebbe considerato soltanto le conoscenze delle materie e la soluzione di casi pratici, senza verificare motivazione, comunicazione interpersonale e competenze attitudinali e organizzative; 3) in via subordinata, violazione dell’art. 25 del Regolamento comunale sulle procedure selettive, per la difformità dell’Avviso dai criteri regolamentari di valutazione e perché la scelta del candidato sarebbe spettata al Responsabile del Settore, non alla Commissione. Con motivi aggiunti ha esteso l’impugnazione al decreto sindacale di conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione e, sulla base dei documenti ottenuti anche tramite domanda incidentale di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a., ha ribadito la mancata valutazione dei titoli e dei profili del colloquio, l’assenza di griglie e punteggi analitici e la rilevanza di tali omissioni sulla graduatoria. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare di difetto di giurisdizione e non ha esaminato nel merito le censure sulla valutazione dei curricula, sul colloquio, sulla conformità dell’Avviso al Regolamento e sul conferimento dell’incarico. Ha ritenuto che la mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001 realizzi il trasferimento, mediante cessione, di un rapporto di lavoro già esistente e non la costituzione di un nuovo rapporto mediante procedura concorsuale; la previsione di valutazione comparativa, colloquio, punteggi e graduatoria non muta tale natura. La controversia sulla scelta del dipendente da trasferire attiene quindi alla gestione del rapporto di lavoro e spetta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, che può conoscere incidentalmente degli atti amministrativi presupposti e disapplicarli se illegittimi. È stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, conservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 63, commi 1 e 4, d.lgs. 165/2001
Ai fini del riparto di giurisdizione, l’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, mentre il successivo comma 4 riserva alla giurisdizione amministrativa le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti pubblici. La deroga prevista dal comma 4 riguarda, pertanto, le procedure propriamente concorsuali, finalizzate alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, e non le procedure che, pur contemplando una valutazione comparativa degli aspiranti, siano preordinate al trasferimento di un rapporto di lavoro già esistente da un’amministrazione all’altra.
La giurisdizione amministrativa prevista per le procedure concorsuali di assunzione non comprende la mobilità volontaria diretta a trasferire un rapporto di lavoro già esistente; le controversie su tale procedura appartengono al giudice ordinario.
art. 30 d.lgs. 165/2001
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la mobilità volontaria prevista dall’art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 integra una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro preesistente, attuata mediante cessione del contratto, e non la costituzione di un nuovo rapporto all’esito di una procedura concorsuale; le controversie concernenti l’individuazione del dipendente da trasferire e le modalità di svolgimento della procedura rientrano, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., 25 novembre 2025, n. 30836).
La mobilità volontaria comporta la modifica soggettiva di un rapporto di lavoro già in essere mediante cessione del contratto. Anche quando si svolga mediante comparazione, la scelta del dipendente da trasferire e le modalità della selezione sono controverse devolute al giudice ordinario.
art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001
Gli atti impugnati sono pertanto riconducibili all’attività di gestione del rapporto di lavoro, esercitata dall’Amministrazione con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, e non all’esercizio di una potestà autoritativa nell’ambito di una procedura concorsuale per l’assunzione.
Gli atti con cui l’amministrazione individua il dipendente da trasferire mediante mobilità attengono alla gestione del rapporto di lavoro con poteri di datore privato, non all’esercizio di potestà autoritativa concorsuale.
art. 11 c.p.a.
Deve, pertanto, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e dell’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia, secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Dichiarato il difetto di giurisdizione, la causa può essere riassunta davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine indicato, con conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
art. 59 l. 69/2009
Deve, pertanto, essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11 c.p.a. e dell’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia, secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
La translatio iudicii consente la riassunzione davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia declinatoria, preservando gli effetti sostanziali e processuali della domanda.
Massime di principio
- La procedura di mobilità volontaria ex art. 30 d.lgs. 165/2001, essendo finalizzata al trasferimento mediante cessione di un rapporto di lavoro già esistente e non alla costituzione di un nuovo rapporto, non rientra nelle procedure concorsuali per l’assunzione riservate alla giurisdizione amministrativa dall’art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001.
- La previsione, nell’ambito della mobilità volontaria, di valutazione dei curricula, colloquio, attribuzione di punteggi e formazione di una graduatoria non modifica la natura sostanziale della procedura né il riparto di giurisdizione: le controversie sull’individuazione del dipendente da trasferire spettano al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
- Il giudice ordinario, nelle controversie di lavoro pubblico contrattualizzato, può conoscere incidentalmente della legittimità degli atti amministrativi presupposti e, se li ritiene illegittimi, disapplicarli quando la controversia riguarda una posizione inerente al rapporto di lavoro.
- Il riparto di giurisdizione va determinato in base al petitum sostanziale, considerando la situazione giuridica dedotta e la funzione concreta della procedura; il successivo conferimento di un incarico di Elevata Qualificazione non trasforma la mobilità in una procedura concorsuale di assunzione.
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