Sentenza n. 10823/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento rilasciato in data 8 settembre 2025 dall’Ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi, recante diniego del visto di ingresso in Italia per motivi di studio presentata dal ricorrente in data 4 luglio 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di ingresso in Italia per motivi di studio adottato dall'Ambasciata d'Italia ad Abu Dhabi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il ricorso era stato notificato soltanto al Ministero dell'Interno, sebbene l'atto fosse imputabile al Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale. Con ordinanza istruttoria il TAR ha disposto, ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., la rinnovazione della notificazione nei confronti del Ministero competente e il deposito della relativa prova entro i termini perentori stabiliti. La ricorrente non ha comprovato di avere adempiuto a tali incombenti. Il Collegio ha inoltre rilevato, ad abundantiam, la possibile nullità della procura alle liti per omessa legalizzazione presso la competente struttura consolare, ai sensi dell'art. 33, comma 2, d.P.R. n. 445/2000, nonché il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancata rinnovazione della notificazione disposta ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., rilevando che la parte ricorrente non aveva dimostrato di aver notificato il ricorso al Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale entro il termine perentorio assegnato. La decisione è stata definita in forma semplificata ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha indicato, solo ad abundantiam, ulteriori profili di inammissibilità collegati alla nullità della procura alle liti e al difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno. Le spese sono state compensate in ragione della definizione esclusivamente processuale della controversia.
Norme richiamate
art. 44, comma 4, c.p.a.
In caso di notificazione del ricorso a un'amministrazione diversa da quella cui è imputabile l'atto, il giudice può ordinare la rinnovazione della notificazione nei confronti dell'amministrazione corretta; l'adempimento e la relativa prova devono essere effettuati nei termini assegnati, qualificati come perentori.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando non vengono eseguiti gli adempimenti processuali necessari alla prosecuzione del giudizio, nella specie la rinnovazione della notificazione ordinata dal giudice.
art. 33, comma 2, d.P.R. n. 445/2000
La procura alle liti conferita all'estero richiede la legalizzazione presso la competente struttura consolare; la sua omissione è stata indicata dal TAR quale ulteriore profilo di possibile inammissibilità.
Massime di principio
- Quando il ricorso è notificato a un'amministrazione diversa da quella cui è imputabile l'atto impugnato, il giudice può ordinare la rinnovazione della notificazione nei confronti dell'amministrazione legittimata passivamente ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a.; il mancato adempimento entro il termine perentorio assegnato comporta l'improcedibilità del ricorso.
- La parte ricorrente che riceve un ordine giudiziale di rinnovazione della notificazione deve fornire tempestivamente la prova dell'avvenuto adempimento secondo le modalità e nei termini stabiliti; la mancata comprova è equiparata, ai fini della prosecuzione del giudizio, alla mancata esecuzione dell'incombente.
- La legittimazione passiva nel giudizio amministrativo spetta all'amministrazione cui è giuridicamente imputabile il provvedimento impugnato; la chiamata in giudizio di un'amministrazione diversa determina un vizio del contraddittorio e può fondare l'inammissibilità del ricorso, ove non sia tempestivamente sanato.
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