Ordinanza n. 1631/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza emessa dal Tar Lazio, sede di Roma, Sezione Quinta Quater n. 11667 del 13 giugno 2025, sul ricorso n. 4700/2017;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 11667 del 13 giugno 2025, limitatamente alla condanna alle spese di lite
Esito
Favorevole al resistente (opponente)
Prevale il privato
La controversia
La società privata e il Comune hanno chiesto la correzione di un presunto errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 11667 del 13 giugno 2025. La sentenza aveva condannato la controparte alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 oltre oneri di legge, senza specificare che l'importo dovesse essere corrisposto in favore di ciascuna delle parti costituite. La controparte si è opposta, sostenendo implicitamente l'insussistenza dei presupposti per la correzione. Gli istanti hanno quindi prospettato un'omissione o svista materiale nella formulazione del dispositivo.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza. Ha richiamato il principio secondo cui il procedimento di correzione è ammesso soltanto per errori od omissioni materiali, quali sviste, disattenzioni o errori di calcolo, che non incidano sulla volontà o sul giudizio espresso dal giudice. La correzione può ricondurre la volontà erroneamente espressa a quella, diversa e inespressa, ma chiaramente desumibile dal documento; non può invece modificare il contenuto prescrittivo sostanziale della pronuncia. Nel caso concreto, l'espressione contenuta nel dispositivo non è stata ritenuta chiaramente riconducibile a una mera disattenzione. La richiesta di precisare che la somma fosse dovuta a ciascuna parte costituita avrebbe alterato il contenuto sostanziale della condanna alle spese e avrebbe dovuto essere fatta valere mediante impugnazione della sentenza. Nessuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina il procedimento per la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali amministrativi.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale è ammesso soltanto per sviste, disattenzioni, omissioni o errori di calcolo che non incidano sulla volontà decisoria o sul giudizio espresso dal giudice.
- La correzione può operare esclusivamente quando la diversa volontà da rendere esplicita sia chiaramente desumibile dal provvedimento; non può essere utilizzata per modificare o integrare il contenuto prescrittivo sostanziale della pronuncia.
- La richiesta di ampliare una condanna alle spese, precisando che l'importo debba essere corrisposto in favore di ciascuna parte costituita, non è correggibile come errore materiale quando tale precisazione non risulti chiaramente desumibile dal dispositivo e comporti una modifica sostanziale della decisione.
- Le modifiche sostanziali al contenuto di una sentenza devono essere fatte valere mediante i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento, non attraverso il procedimento di correzione dell'errore materiale.
Come è indicizzato
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