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Sentenza

Sentenza n. 366/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento - del decreto del Dirigente Scolastico, dell’Istituto Tecnico “Franchetti – Salviani” del 13 giugno 2026, con il quale è stata disposta l’esclusione della ricorrente dalla Graduatoria Provinciale di Supplenza (GPS) per la classe di concorso B16 Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche, “per mancanza del titolo di accesso previsto dalla normativa”; - del decreto m_pi AOODRUM. Registro Regionale dei decreti direttoriali.R.0000358 del 20 luglio 2026, nella parte in cui dispone l’esclusione della ricorrente dalle GPS della provincia di Perugia per il biennio 2026/2027 - 2027/2028; - per quanto di ragione dell’Ordinanza Ministeriale 27 del 16 febbraio 2026 artt. 7, commi 4 lett.e) sub i – nella parte in cui limita la possibilità di conseguimento dei titoli entro il 30 giugno 2026 ai soli insegnanti di sostegno – e 9, e 8 comma 7; -di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati.

Giustizia amministrativa202600277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalle GPS per la classe di concorso B16 per mancanza del titolo di accesso, nonché disposizione regionale di esclusione dalle GPS provinciali

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto del dirigente scolastico del 13 giugno 2026, il decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria del 20 luglio 2026 e, per quanto di ragione, alcune disposizioni dell'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026. L'esclusione era motivata dalla mancanza del titolo di accesso alla classe di concorso B16 Laboratori di Scienze e Tecnologie Informatiche. La ricorrente contestava, in particolare, la disciplina che limitava ai soli insegnanti di sostegno la possibilità di conseguire i titoli entro il 30 giugno 2026 e chiedeva l'annullamento degli atti lesivi. Dopo il rigetto della domanda cautelare monocratica, il giudice aveva evidenziato la necessità di esaminare sia la sussistenza della giurisdizione amministrativa sulla pretesa alla valutazione positiva del titolo originariamente posseduto nell'ambito della procedura automatizzata, sia la competenza territoriale del TAR Umbria rispetto all'impugnazione della disciplina ministeriale sulle abilitazioni sopravvenute. La ricorrente ha successivamente rinunciato al ricorso, dichiarando l'intenzione di riproporre l'azione in altra sede.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle controparti. Poiché l'amministrazione non ha formulato osservazioni sulla rinuncia, il Collegio ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), 84 e 85, comma 9, c.p.a., senza esaminare la giurisdizione, la competenza territoriale o il merito delle censure relative all'esclusione dalle GPS e alla legittimità dell'ordinanza ministeriale. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio.

  • art. 84 c.p.a.

    Disciplina la rinuncia al ricorso e i relativi effetti processuali.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento processuale della dichiarazione di estinzione conseguente alla rinuncia.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando sia ritualmente notificata alle controparti e non emergano osservazioni ostative, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio senza esame delle questioni di giurisdizione, competenza e merito dedotte nel ricorso.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese quando lo ritenga equo in relazione alle circostanze processuali.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo

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