Cassazione Penale, Ordinanza n. 27829/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Con un primo gruppo di censure ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Con ulteriori motivi ha contestato, quanto al reato di ricettazione, la sussistenza dell'elemento soggettivo e ha chiesto la riqualificazione del fatto in incauto acquisto ex art. 712 c.p. Infine ha lamentato il diniego delle attenuanti generiche ex artt. 62-bis e 133 c.p., assumendo un difetto di motivazione sulla valutazione della pena e dei presupposti per il beneficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici, reiterativi e non confrontati in modo critico con la motivazione della sentenza impugnata, che era stata ritenuta coerente con le risultanze probatorie e priva di illogicità. In particolare, ha confermato la valutazione di merito sulla sussistenza del dolo di ricettazione, desunto dalla natura del bene detenuto e dalla mancata giustificazione plausibile sulla sua provenienza, nonché la legittimità del diniego delle attenuanti generiche in base ai precedenti penali, alla condotta tenuta al controllo e all'assenza di elementi favorevoli. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
Il dolo di ricettazione può essere desunto dalla natura del bene e dalle modalità di detenzione, quando esse rendano plausibile la consapevolezza, almeno nella forma del dolo eventuale, della provenienza illecita.
La semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa non integra ricettazione, ma può rilevare per l'ipotesi contravvenzionale di incauto acquisto.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice valorizza gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti quelli prospettati dalla difesa.
La valutazione della capacità a delinquere e dei criteri di commisurazione della pena può fondare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono in affermazioni generiche, reiterative o meramente assertive, prive di un concreto confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- In tema di ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto anche in via indiziaria dalla natura del bene, dalle modalità della detenzione e dall'assenza di una spiegazione plausibile sulla provenienza, potendo integrare il dolo eventuale la consapevole accettazione del rischio dell'origine illecita.
- La distinzione tra ricettazione e incauto acquisto dipende dal livello di consapevolezza dell'agente: la sola negligenza nel non verificare la provenienza del bene non basta per la ricettazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice richiami gli elementi considerati decisivi, quali precedenti penali e condotta processuale o extraprocessuale, senza essere tenuto a confutare puntualmente ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito se la decisione di appello presenta una motivazione logica e coerente con le prove acquisite.
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