Sentenza del 13/04/2015 n. 2148 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - IRPEF e IRES - Accertamento sintetico - Disponibilità di beni e servizi - Reddito - Presunzione di capacità contributiva - Onere della prova - Redditometro - Presunzione semplice - Prova contraria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la legittimità dell'accertamento sintetico fondato sul redditometro, mediante il quale l'Ufficio ha ricostruito il reddito complessivo netto del contribuente sulla base della disponibilità di beni e servizi, delle spese necessarie al loro mantenimento e delle spese per incrementi patrimoniali. Poiché si trattava di periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 2009, l'accertamento era consentito quando lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato superava un quarto per due anni consecutivi. Il contribuente doveva fornire la prova contraria, dimostrando documentalmente l'impiego di redditi esenti o tassati alla fonte, oppure l'inesistenza o la minore consistenza del reddito presunto.
La decisione
L'accertamento sintetico è stato ritenuto legittimo nei suoi presupposti, poiché il redditometro costituisce una presunzione semplice e l'Ufficio può utilizzarlo come elemento induttivo della capacità contributiva. Tuttavia, l'Ufficio deve corroborare tale presunzione con ulteriori elementi idonei a conferirle gravità, precisione e concordanza. Il contribuente, a sua volta, deve dimostrare concretamente la disponibilità di risorse idonee a neutralizzare o ridimensionare il reddito presunto. La decisione richiama il principio espresso da Cass. n. 21442/2014.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico del reddito e del redditometro
Nel caso in cui, per due anni consecutivi, lo scostamento tra il dichiarato e l'accertato sia superiore ad un quarto, l'ufficio è legittimato ad emettere avvisi di accertamento.
Per i periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 2009, l'accertamento sintetico richiedeva uno scostamento superiore al 25% per due anni consecutivi; la disciplina successiva ha ridotto il requisito temporale a un solo anno.
Principio della prova contraria nell'accertamento sintetico
Spenetta al contribuente fornire la prova contraria.
Il contribuente può dimostrare documentalmente l'utilizzo di redditi esenti o già tassati alla fonte, oppure provare che il reddito presunto non esiste o è inferiore a quello ricostruito dall'Ufficio.
Cassazione, sentenza n. 21442/2014
Il redditometro costituisce una presunzione semplice.
Il redditometro non determina automaticamente il reddito imponibile: costituisce un elemento presuntivo che deve essere sostenuto da ulteriori circostanze idonee a rendere la presunzione grave, precisa e concordante.
Massime di principio
- L'utilizzo del redditometro consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire presuntivamente il reddito sulla base di spese, beni e incrementi patrimoniali, ma non rende automaticamente definitivo il reddito stimato.
- La presunzione derivante dal redditometro è semplice: l'Ufficio deve indicare e dimostrare gli ulteriori elementi che rendono attendibile la ricostruzione della maggiore capacità contributiva.
- Il contribuente che contesta l'accertamento deve fornire una prova concreta e documentata dell'origine delle somme utilizzate, ad esempio redditi esenti, redditi già tassati, disponibilità finanziarie pregresse o finanziamenti.
- La verifica del requisito dello scostamento deve essere effettuata applicando la disciplina vigente nel periodo d'imposta accertato: per i periodi anteriori al 2009 occorreva, in linea generale, uno scostamento superiore a un quarto per due anni consecutivi.
- La mera contestazione generica dei risultati statistici non è normalmente sufficiente; occorre dimostrare l'inesistenza, l'inadeguatezza o la diversa origine delle risorse presunte dall'Amministrazione.
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