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Sentenza

Sentenza del 27/07/2016 n. 15587 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva assoggettato a IRPEF, nelle dichiarazioni relative agli anni d’imposta 1993-1996, le pensioni per malattia professionale erogate dal Governo belga al coniuge deceduto. Dopo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 302 del 25 novembre 1997, che aveva riconosciuto la natura non imponibile delle pensioni di invalidità corrisposte agli ex minatori, B.M. aveva presentato il 22 ottobre 1999 un’istanza di rimborso delle ritenute versate. La questione riguardava il termine applicabile per chiedere il rimborso: secondo la contribuente e la Commissione tributaria regionale, si applicava il termine biennale residuale previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, decorrente dalla circolare; secondo l’Agenzia delle Entrate, trovava applicazione il termine decadenziale di diciotto mesi previsto, all’epoca, dall’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, decorrente dalla data dei versamenti.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. Ha stabilito che, in materia di imposte dirette, l’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 disciplina specificamente il termine per chiedere il rimborso dei versamenti diretti e prevale sul termine residuale biennale dell’art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Il termine decorre dalla data del versamento e non dalla pubblicazione di una circolare amministrativa, che non costituisce fonte di diritto. Poiché i versamenti risalivano agli anni 1993-1996 e l’istanza era stata presentata soltanto il 22 ottobre 1999, la richiesta era decaduta. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, considerata la riconosciuta natura non reddituale delle somme percepite.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38

    termine decadenziale di diciotto mesi dalla data del versamento, vigente ratione temporis

    Per i versamenti diretti di imposte sui redditi, la norma stabiliva uno specifico termine decadenziale per presentare l’istanza di rimborso. Il termine applicabile era quello vigente al momento dei fatti e decorreva dalla data del pagamento, non dalla successiva conoscenza dell’erroneità del versamento.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    termine biennale applicabile in caso di mancanza di disposizioni specifiche

    Il termine biennale ha natura residuale e non si applica quando una disciplina speciale, come l’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, prevede uno specifico termine per il rimborso.

  • Codice civile, art. 2946

    prescrizione ordinaria decennale

    La prescrizione decennale non sostituisce il termine di decadenza previsto dalla disciplina speciale per la presentazione dell’istanza di rimborso. Decadenza e prescrizione operano su piani diversi.

  • Legge n. 350 del 2003, art. 2, comma 58

    l’Agenzia delle Entrate non faccia valere nei confronti dei contribuenti la prescrizione del diritto al rimborso delle eccedenze IRPEF risultanti dalle dichiarazioni presentate sino al 30 giugno 2003

    La disposizione è stata ritenuta estranea al caso concreto, perché riguardava la prescrizione del diritto al rimborso e non la decadenza dalla facoltà di presentare l’istanza. Inoltre, secondo la giurisprudenza richiamata, costituisce un invito rivolto agli uffici e non una norma direttamente applicabile dal giudice.

  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 302 del 25 novembre 1997

    riconoscimento della natura non imponibile delle pensioni di invalidità erogate dal Governo belga agli ex minatori

    La circolare ha fornito un’interpretazione amministrativa favorevole alla non imponibilità delle somme, ma non ha modificato la decorrenza del termine per chiedere il rimborso e non costituisce fonte di diritto vincolante.

Massime di principio

  • Quando una norma speciale disciplina espressamente il rimborso di un tributo, il relativo termine prevale sui termini residuali previsti dalla normativa processuale tributaria.
  • Il termine di decadenza per il rimborso decorre, di regola, dal versamento dell’imposta se così stabilito dalla norma applicabile, anche quando l’erroneità del pagamento emerge solo successivamente.
  • Una circolare dell’amministrazione finanziaria può chiarire l’interpretazione dell’ufficio, ma normalmente non crea una nuova decorrenza dei termini, non modifica la legge e non costituisce fonte di diritto.
  • La scadenza del termine di decadenza può impedire il rimborso anche quando il contribuente abbia effettivamente versato un’imposta non dovuta.
  • La prescrizione ordinaria e la decadenza dall’istanza di rimborso sono istituti distinti: una disposizione che impedisce di eccepire la prescrizione non necessariamente incide sulla decadenza prevista per la presentazione della domanda.
  • In situazioni analoghe occorre verificare anzitutto la norma speciale vigente nell’anno del versamento e calcolare il termine dalla data dei pagamenti, senza attendere eventuali successive circolari o chiarimenti amministrativi.

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