Sentenza n. 1271/2026 - Venezia, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione prefettizia soprassessoria che rinviava l’accesso alle misure di accoglienza al completamento dell’identificazione e delle procedure ministeriali di riparto
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia il 7 dicembre 2025, aveva manifestato immediatamente la volontà di chiedere protezione internazionale e aveva dichiarato il proprio stato di indigenza. La domanda era stata formalizzata mediante modello C/3 il 17 marzo 2026. Con istanza del 27 febbraio 2026 aveva chiesto alla Prefettura l’ammissione alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015. La Prefettura, con nota del 5 marzo 2026 indirizzata all’associazione tramite cui era stata trasmessa l’istanza, aveva comunicato che l’accesso sarebbe stato disposto soltanto dopo il completamento delle attività di identificazione e delle procedure di riparto ministeriale. Il ricorrente ha impugnato tale comunicazione, chiedendo l’annullamento dell’atto, l’accertamento del diritto all’accoglienza e l’ordine di immediato inserimento nel sistema; in subordine ha chiesto l’accertamento del silenzio-inadempimento e l’ordine di provvedere. Ha dedotto, in sostanza, l’illegittimità dell’inerzia amministrativa e dell’assunto secondo cui identificazione, superamento del termine di novanta giorni o priorità per i soggetti soccorsi in mare potessero impedire l’attivazione delle misure di accoglienza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile la domanda principale di annullamento, rilevando che la comunicazione impugnata non era indirizzata direttamente al ricorrente, non conteneva una decisione conclusiva e rinviava il soddisfacimento dell’interesse a eventi futuri e incerti. Essa aveva quindi natura di atto soprassessorio, privo di lesività immediata e definitiva, non autonomamente impugnabile. Il giudice ha invece accolto la domanda subordinata proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. La Prefettura aveva ricevuto una richiesta di attivazione delle misure di accoglienza e non aveva concluso il procedimento con un provvedimento definitivo. Il termine generale di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990 si applica anche a tale procedimento; il suo inutile decorso ha determinato silenzio-inadempimento. Il richiamo alle attività identificative non giustifica l’inerzia, poiché le misure di accoglienza si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale e il loro accesso non è subordinato a requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalla legge. Il TAR ha inoltre ritenuto che l’art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015, nella parte in cui introduce una preclusione automatica basata sul superamento di novanta giorni senza valutazione individuale, debba essere disapplicato per contrasto con l’art. 20 della direttiva 2013/33/UE. La priorità prevista dall’art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015 per le persone giunte a seguito di operazioni di salvataggio in mare non esclude il diritto degli altri richiedenti, anche perché resta applicabile l’art. 11 del medesimo decreto sulle misure straordinarie in caso di esaurimento dei posti ordinari. Il giudice non ha tuttavia accertato la fondatezza della pretesa sostanziale né ordinato l’immediata ammissione all’accoglienza, poiché residuavano verifiche e accertamenti amministrativi e non ricorrevano i presupposti dell’art. 31, comma 3, c.p.a. Ha ordinato alla Prefettura di provvedere sull’istanza entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese di lite sono state integralmente compensate; è stato liquidato il compenso al difensore per il patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Consente la definizione immediata del giudizio quando ricorrono le relative condizioni processuali.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Il ricorrente ha proposto la domanda subordinata ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm.
Consentono di accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento e di ordinare all’amministrazione di provvedere.
art. 2, comma 2, l. n. 241/1990
Il termine di trenta giorni ... si applica anche ai procedimenti aventi ad oggetto l’accesso alle misure di accoglienza.
Il termine generale di conclusione del procedimento si applica alle richieste di accesso alle misure di accoglienza; il suo inutile decorso configura silenzio-inadempimento.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Il giudice può pronunciarsi sulla fondatezza della pretesa soltanto quando si tratta di attività vincolata o quando non residuino ulteriori margini di valutazione e non siano necessari adempimenti istruttori.
Il giudice non può sostituirsi all’amministrazione ordinando direttamente l’accoglienza quando siano ancora necessari verifiche e accertamenti amministrativi.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 142/2015
Le misure di accoglienza si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale.
La manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale costituisce il momento dal quale trovano applicazione le misure di accoglienza.
art. 4, comma 4, d.lgs. n. 142/2015
L’accesso alle misure di accoglienza non è subordinato alla sussistenza di requisiti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dalla legge.
L’amministrazione non può subordinare l’accesso all’accoglienza a condizioni ulteriori non previste dalla legge.
art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015
Introduce una preclusione automatica fondata sul mero superamento del termine di novanta giorni.
La disposizione deve essere disapplicata, secondo il TAR, perché incompatibile con l’art. 20 della direttiva 2013/33/UE nella parte in cui impedisce una valutazione individualizzata e proporzionata.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015
La priorità accordata ai soggetti giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare.
La priorità non esclude l’accoglienza degli altri richiedenti protezione internazionale.
art. 11 d.lgs. n. 142/2015
Prevede misure straordinarie in caso di temporaneo esaurimento dei posti disponibili nelle strutture ordinarie di accoglienza.
La permanenza della disposizione impone di considerare anche misure straordinarie quando i posti ordinari siano temporaneamente esauriti.
art. 20 direttiva 2013/33/UE
Consente agli Stati membri di ridurre le condizioni materiali di accoglienza ... ma non prevede alcuna preclusione assoluta all’accesso alle misure di accoglienza.
Ogni riduzione o revoca deve essere individuale, obiettiva e proporzionata e deve comunque garantire un tenore di vita dignitoso; una preclusione automatica e indiscriminata è incompatibile con la direttiva.
Massime di principio
- Una comunicazione amministrativa che rinvia il soddisfacimento dell’interesse del privato al verificarsi di eventi futuri e incerti, senza assumere una determinazione conclusiva e lesiva, ha natura di atto soprassessorio e non è autonomamente impugnabile; tale natura non impedisce tuttavia la proposizione dell’azione avverso il silenzio-inadempimento.
- Il termine generale di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990 si applica anche ai procedimenti relativi all’accesso alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale; il suo inutile decorso, in assenza di un provvedimento definitivo, configura silenzio-inadempimento.
- Le misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale devono essere attivate dal momento della manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale e non possono essere subordinate ad adempimenti ulteriori, come il completamento dell’identificazione, se non previsti dalla legge come presupposti dell’accesso.
- Una disciplina nazionale che precluda automaticamente l’accesso o consenta una riduzione delle condizioni materiali di accoglienza per il mero decorso di un termine, senza valutazione individuale, obiettiva e proporzionata e senza garanzia di un tenore di vita dignitoso, deve essere disapplicata per contrasto con l’art. 20 della direttiva 2013/33/UE.
- La priorità accordata ai richiedenti protezione internazionale giunti a seguito di operazioni di salvataggio in mare non esclude l’obbligo di esaminare e definire le richieste degli altri richiedenti; in caso di temporanea indisponibilità dei posti ordinari devono essere considerate le misure straordinarie previste dalla normativa.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere, ma può accertare direttamente la fondatezza della pretesa sostanziale e imporre il contenuto finale del provvedimento solo quando l’attività sia vincolata, non residuino margini valutativi e non siano necessari ulteriori accertamenti.
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