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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01321/2026 del 13/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La vicenda riguarda un condannato che, in sede esecutiva, ha chiesto il riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra reati già oggetto di sentenze irrevocabili indicate nel provvedimento impugnato. Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Torino ha rigettato la richiesta ritenendo insussistente l'unicità del disegno criminoso, valorizzando l'eterogeneità delle fattispecie, la commissione dei fatti in contesti differenti e con concorrenti diversi, nonché la già intervenuta esclusione della continuazione tra alcune delle sentenze richiamate. Nel ricorso per cassazione il condannato ha insistito sulla medesimezza del disegno criminoso, richiamando soprattutto la breve distanza temporale di sei giorni tra due dei fatti (quelli indicati ai punti a) e d)), ma senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni poste a base del rigetto e senza allegare elementi fattuali concreti idonei a dimostrare un progetto criminoso unitario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'unicità del disegno criminoso sia una questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile solo per motivazione mancante o illogica; ha inoltre ribadito che, in sede esecutiva, grava sul condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della continuazione, non essendo sufficiente il mero dato della contiguità cronologica o dell'analogia tra i reati. Poiché il ricorrente si era limitato a deduzioni generiche e non aveva confutato le argomentazioni del provvedimento impugnato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    disciplina il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva; il suo invocato rilievo richiede allegazioni concrete sull'unicità del disegno criminoso.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ipotesi di esonero.

Massime di principio

  • In materia di continuazione, l'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per carenza o manifesta illogicità della motivazione.
  • Chi chiede il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva deve allegare elementi specifici, concreti e individualizzanti che dimostrino un progetto criminoso unitario; non bastano la vicinanza temporale dei fatti, l'identità o l'analogia dei titoli di reato.
  • La mera contiguità cronologica tra più reati, o la loro somiglianza astratta, può essere letta come indice di abitualità criminosa o di scelte di vita delittuose, ma non è di per sé prova della continuazione.
  • Quando il ricorso per cassazione si limita a prospettazioni generiche e non si confronta puntualmente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, esso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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