Cassazione Penale, Sentenza n. 02411/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per plurimi capi di imputazione, denunciando: (i) la mancata traduzione scritta dell'ordinanza di custodia nonostante l'incapacità di comprendere l'italiano; (ii) carenza e genericità della motivazione in ordine alle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione) senza specifici riferimenti comportamentali; (iii) illogicità nel ritenere non applicabile la detenzione domiciliare, nonostante la presunta disponibilità di un'abitazione in cui eseguirla e la convivenza/documentazione già emerse negli atti; (iv) violazione del carattere residuale della custodia cautelare (art. 275 cod. proc. pen.).
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che la misura cautelare era stata via via alleggerita e infine revocata dopo la proposizione dei ricorsi. La Corte ha rilevato che, per conservare interesse alla decisione ai fini di una futura domanda di riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 cod. proc. pen.), era necessaria una specifica e personale deduzione dell'interesse da parte dei ricorrenti, cosa non avvenuta. Pertanto non è stata esaminata nel merito la questione della traduzione o delle esigenze cautelari. Inoltre i ricorrenti sono stati esonerati dal pagamento delle spese e dalla sanzione pecuniaria poiché la sopravvenuta revoca della misura è intervenuta dopo il deposito del ricorso e non è attribuibile a loro colpa.
Norme richiamate
norma che disciplina il riesame della misura cautelare da parte del Tribunale, in relazione alla quale è stata emessa l'ordinanza impugnata
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
riferimento formale alla disciplina dei motivi di ricorso per cassazione in materia cautelare; indicato quale norma di riferimento per la formulazione dei motivi
disciplinando le tutele linguistiche, è richiamato in relazione all'obbligo di garantire la comprensione degli atti processuali (traduzione), motivo del primo mezzo di ricorso
art. 275, comma 4, cod. proc. pen.
richiama il principio della residualità della custodia cautelare e la necessità di valutare misure meno afflittive; i ricorrenti sostenevano la violazione di tale principio
regola la riparazione per ingiusta detenzione: la Corte afferma che l'interesse a impugnare una misura ormai inefficace ai fini della riparazione va dedotto specificamente e personalmente dall'interessato
art. 315, comma 3 e art. 645, comma 1, cod. proc. pen.
richiamate per sottolineare che la richiesta di riparazione è un atto riservato alla parte e deve essere manifestata personalmente o tramite difensore munito di procura speciale
art. 273 e art. 280 cod. proc. pen.
norme richiamate per delimitare le condizioni genetiche o speciali utili ai fini della riparazione: la Corte osserva che, in caso di perdita di interesse, l'impugnazione può operare solo limitatamente a queste deduzioni
norma menzionata in relazione alla proposizione dei ricorsi; rilevante nel percorso procedurale delle impugnazioni cautelari
Massime di principio
- Se la misura cautelare viene revocata o si estingue prima che la Cassazione decida, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, salvo che il ricorrente dimostri specificamente e personalmente l'interesse a mantenere il gravame ai fini di una futura richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (art. 314).
- Per pretendere il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione è necessario dedurre espressamente e motivatamente, a livello personale o tramite difensore con procura speciale, l'interesse alla decisione; le deduzioni generiche non bastano.
- La mancata traduzione scritta di un provvedimento restrittivo per persona che non conosce la lingua italiana può costituire vizio processuale rilevante, ma la sua efficacia difensiva può non essere valutata se il ricorso diventa privo di interesse per sopravvenuta revoca della misura.
- Le esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio, reiterazione) devono essere motivate con riferimento a fatti concreti e specifici relativi al singolo indagato; valutazioni astratte o riferite ad altri soggetti sono viziate.
- La possibilità di applicare la misura meno afflittiva della detenzione domiciliare richiede prova della disponibilità del luogo di esecuzione e della idoneità economica del soggetto ospitante; l'assenza di tali elementi può giustificare il rifiuto della misura alternativa.
- Quando la sopravvenuta cessazione dell'interesse sopraggiunge dopo il deposito del ricorso, normalmente non si applicano le spese e la sanzione pecuniaria al ricorrente, purché non vi sia colpa nella proposizione del gravame.
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