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Ordinanza

Ordinanza n. 723/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento definitivo adottato dall’ALER -OMISSIS- in data 26.03.2026, n. -OMISSIS-, notificato in data 08.05.2026, con il quale è stata disposta la variazione del punteggio ISBAR acquisito nella graduatoria pubblicata il 03.12.2025 relativa al Bando Pubblico, Avviso n. 11681, Piano 2025, per l’assegnazione di alloggi di SAP, a seguito della domanda-OMISSIS-, con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

Giustizia amministrativa202602004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento definitivo di variazione del punteggio ISBAR attribuito nella graduatoria relativa al bando per l'assegnazione di alloggi di SAP

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui ALER ha modificato il punteggio ISBAR precedentemente acquisito nella graduatoria pubblicata il 3 dicembre 2025, relativa all'Avviso n. 11681, Piano 2025, per l'assegnazione di alloggi di SAP. Dal testo dell'ordinanza non emerge il dettaglio dei singoli motivi di ricorso, ma il giudice rileva che la controversia presenta questioni meritevoli di approfondimento e coinvolge interessi tali da richiedere una cognizione incompatibile con la sommarietà della fase cautelare. Il controinteressato individualmente indicato non si è costituito; il Tribunale ha inoltre rilevato la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria con punteggio pari o superiore a 34,500 punti, potenzialmente pregiudicati dall'accoglimento del ricorso.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda cautelare nel merito, ritenendo che le questioni necessitassero di un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare. Ha ritenuto adeguata tutela per il ricorrente la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissata per il 23 marzo 2027. Ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti presenti nella graduatoria dell'Avviso n. 11681 - Piano 2025 con punteggio pari o superiore a 34,500 punti, autorizzando la notificazione per pubblici proclami in ragione dell'elevato numero dei controinteressati. Ha prescritto la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale di ALER, contenente gli elementi indicati in ordinanza, entro 15 giorni dalla comunicazione, con deposito della prova entro i successivi 5 giorni; l'inosservanza è espressamente sanzionata con l'improcedibilità del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Consente, quando la causa cautelare richiede un approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase, di fissare sollecitamente l'udienza per la trattazione del merito.

  • art. 49 c.p.a.

    Costituisce, unitamente all'art. 41, comma 4, c.p.a., il presupposto per disporre l'integrazione del contraddittorio mediante modalità diverse dalla notificazione individuale.

  • art. 41 c.p.a.

    Consente, in presenza di un elevato numero di controinteressati, l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

  • art. 52 c.p.a.

    Disciplina le modalità delle notificazioni disposte dal giudice, richiamate quale base processuale dell'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente per tutelarne diritti o dignità.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Quando la cognizione della controversia richiede un approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase cautelare, il giudice può non decidere immediatamente sulla sospensione e fissare, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., una sollecita udienza pubblica per la trattazione del merito, ove tale fissazione assicuri adeguata tutela cautelare.
  • Nei giudizi riguardanti una graduatoria, devono essere considerati controinteressati tutti i soggetti collocati in posizione tale che l'accoglimento del ricorso possa incidere negativamente sulla loro posizione, anche quando non siano stati individuati nominativamente nell'atto introduttivo.
  • Quando il numero dei controinteressati rende eccessivamente onerosa la notificazione individuale, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, indicando contenuti, modalità e termini della pubblicazione; l'inosservanza degli adempimenti prescritti può comportare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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