Sentenza n. 14/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace di Larino n. 111 del 14 ottobre 2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Larino n. 111/2024, passata in giudicato, recante condanna della Regione al risarcimento di danni da fauna selvatica e alla rifusione delle spese processuali
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice privata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Larino n. 111 del 14 ottobre 2024, non impugnata e notificata alla Regione il 9 dicembre 2024 mediante copia informatica munita di attestazione di conformità. La sentenza aveva condannato la Regione al pagamento di euro 3.592,50, oltre IVA, rivalutazione e interessi dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese processuali liquidate in euro 1.265,00, oltre accessori e euro 150,00 per spese borsuali anticipate. Dedotta l'inerzia dell'Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l'ordine di integrale esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese del giudizio e al rimborso del contributo unificato.
La decisione
Il TAR ha accertato l'ammissibilità dell'azione, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza, attestato dal competente ufficio, la regolare notificazione del titolo e la sua eseguibilità mediante giudizio di ottemperanza, trattandosi di sentenza del giudice ordinario passata in giudicato. Ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'ottemperanza, la notificazione della copia munita dell'attestazione di conformità all'originale, senza necessità della spedizione in forma esecutiva, alla luce delle modifiche all'art. 475 c.p.c. decorrenti dal 28 febbraio 2023. Nel merito, ha rilevato che la Regione non aveva fornito alcuna prova dell'adempimento e ha ordinato il pagamento integrale delle somme stabilite dal Giudice di Pace entro 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato, per il caso di persistente inottemperanza e previa istanza della ricorrente, il Direttore pro tempore del Servizio Risorse Finanziarie, Bilancio e Ragioneria Generale della Regione quale commissario ad acta, con facoltà di delega a un funzionario qualificato e termine di ulteriori 40 giorni. La Regione è stata inoltre condannata alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare alla pubblica amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente il giudizio di ottemperanza anche per conseguire l'adempimento di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Rileva per la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice quale presupposto dell'azione esecutiva e dell'ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
A seguito delle modifiche applicabili dal 28 febbraio 2023, per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva; ai fini dell'ottemperanza è sufficiente la notificazione del titolo munito dell'attestazione di conformità all'originale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato che imponga obblighi di pagamento a una pubblica amministrazione.
- Ai fini dell'ammissibilità del giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza del giudice ordinario, è sufficiente la notificazione del titolo in copia munita dell'attestazione di conformità all'originale; dopo le modifiche all'art. 475 c.p.c. applicabili dal 28 febbraio 2023 non è necessaria la spedizione del titolo in forma esecutiva.
- Accertata la mancata esecuzione del giudicato e l'assenza di prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione integrale delle statuizioni contenute nel titolo entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza dell'interessato dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato all'amministrazione.
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