Sentenza n. 11752/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione su sostegno conseguito all’estero e segnatamente in Spagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda presentata il 20 giugno 2025 per il riconoscimento, ai fini dell’esercizio della professione docente, del titolo abilitante alla specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell’Unione europea. Ha sostenuto che fosse decorso il termine di conclusione del procedimento, individuato nel combinato disposto dell’art. 2 l. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, senza l’adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’avvenuta conclusione del procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento senza l’adozione di un provvedimento espresso. Ha individuato nel Ministero dell’Istruzione e del Merito l’autorità competente al riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea. Ha rilevato che l’art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007 prevede trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, mentre il comma 6 stabilisce il termine di tre mesi per provvedere sul riconoscimento; ne deriva un termine complessivo massimo di quattro mesi qualora siano richieste integrazioni. Poiché tale termine era scaduto senza provvedimento finale, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto del carattere massivo dei procedimenti. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio dell’amministrazione e consente al giudice di accertare l’obbligo di provvedere.
art. 117 c.p.a.
Prevede il rito speciale per la tutela contro il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 5 d.lgs. 206/2007
Individua l’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
Fissa il termine iniziale di trenta giorni per la verifica della completezza della documentazione e consente, ove necessario, di richiedere integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
Impone all’autorità competente di adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il termine complessivo può giungere a quattro mesi considerando i trenta giorni per la verifica e le eventuali integrazioni.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Rileva per la denominazione del Ministero competente, già individuato nell’ex Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali e dei titoli di formazione conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’amministrazione competente ha l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro i termini previsti dall’art. 16 d.lgs. 206/2007.
- Ai fini dell’azione avverso il silenzio, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a configurare il silenzio-inadempimento, salvo che l’amministrazione dimostri l’intervenuta definizione del procedimento o altri fatti impeditivi.
- Nel procedimento disciplinato dall’art. 16 d.lgs. 206/2007, il termine massimo per la conclusione è pari a quattro mesi quando occorra considerare i trenta giorni destinati alla verifica della completezza della documentazione e le eventuali integrazioni, cui segue il termine di tre mesi per il provvedimento sul riconoscimento.
- In caso di accertato silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1414/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1415/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1416/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1417/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1418/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 giu 2026Sentenza n. 1463/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →