Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5894/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202508881

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 612/2021, relativa al riconoscimento in Italia del titolo abilitativo all'insegnamento conseguito in Romania

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 612/2021, che aveva annullato il diniego di riconoscimento del titolo conseguito in Romania, fondato sull'automatica applicazione della nota ministeriale n. 5636 del 2 aprile 2019. La sentenza da eseguire aveva stabilito che, in presenza della laurea conseguita in Italia e della qualificazione abilitante all'insegnamento conseguita in un altro Paese europeo, l'amministrazione non poteva negare il riconoscimento sulla base del solo automatismo derivante dall'interpretazione del ministero rumeno, ma doveva procedere a una verifica concreta della formazione conseguita. Il ricorrente ha dedotto che tale statuizione non fosse stata eseguita e ha chiesto che l'amministrazione adottasse un provvedimento espresso sulla propria istanza di riconoscimento.

La decisione

Nel corso del giudizio, il Consiglio di Stato aveva ordinato all'amministrazione, con ordinanza n. 2678 del 1° aprile 2026, di depositare una relazione sull'esecuzione della sentenza. In udienza il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'amministrazione aveva adottato il provvedimento richiesto in data 13 aprile 2026. Il Consiglio di Stato ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando l'intervenuto adempimento dell'amministrazione. Le spese di giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    La domanda di ottemperanza presuppone la mancata o inesatta esecuzione del giudicato; quando l'amministrazione adempie nel corso del giudizio e viene meno l'interesse alla decisione, il ricorso è improcedibile.

  • direttiva 2005/36/CE

    È richiamata in relazione al riconoscimento delle qualifiche professionali, ma la sentenza non decide nuovamente nel merito dei requisiti sostanziali, poiché il giudizio è definito per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adozione da parte dell'amministrazione del provvedimento conforme al giudicato determina la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e comporta l'improcedibilità del ricorso.
  • Quando il giudicato impone all'amministrazione una valutazione concreta della formazione e vieta l'applicazione automatica di un criterio ostativo, l'amministrazione deve riesaminare la posizione individuale mediante un provvedimento espresso e conforme al vincolo conformativo.
  • L'intervenuto adempimento dell'amministrazione nel corso del giudizio di ottemperanza può giustificare la compensazione delle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.