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Cassazione Civile, Ordinanza n. 40940/2021 del 21/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società poi fallita, di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente annullando la cartella; la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva confermato tale decisione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo avverso la sentenza di secondo grado. Nel corso del giudizio di legittimità la Corte, rilevato un vizio della notificazione del ricorso, ha ordinato la rinnovazione della notifica; l'ufficio non vi ha provveduto nei termini assegnati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Dopo aver rilevato che il ricorso era stato inizialmente notificato solo alla parte personalmente e dopo aver disposto la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c., ha constatato che l'Agenzia non aveva effettuato la rinotifica nei confronti dell'intimata, nonostante la rituale comunicazione dell'ordinanza. In applicazione del principio secondo cui la mancata o tardiva rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione determina l'inammissibilità del ricorso, salvo che intervenga prima una valida notifica, la Corte ha chiuso il giudizio senza provvedere sulle spese, poiché la parte intimata non aveva svolto difese.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come base normativa della cartella di pagamento impugnata nel giudizio tributario

  • art. 291 c.p.c.

    la rinnovazione della notificazione disposta per un vizio di nullità, se non eseguita tempestivamente in caso di ricorso per cassazione, conduce all'inammissibilità del ricorso

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indicato come rito camerale per la trattazione del ricorso

  • art. 625 c.p.c.

    citato nella massima giurisprudenziale richiamata dalla Corte sul mancato rinnovo della notifica

  • art. 1226 c.p.c.

    citato nella massima giurisprudenziale richiamata dalla Corte sul mancato rinnovo della notifica

  • art. 14742 del 29/05/2019

    richiamato come precedente conforme sulla conseguenza dell'omessa rinnovazione della notifica

  • art. 14/01/2008, n. 625

    richiamato come precedente conforme sulla conseguenza dell'omessa rinnovazione della notifica

  • art. 18/01/2013, n. 1226

    richiamato come precedente conforme sulla conseguenza dell'omessa rinnovazione della notifica

Massime di principio

  • Quando la Corte di cassazione ordina la rinnovazione della notificazione del ricorso per un vizio che ne determina la nullità, il mancato adempimento nei termini concessi comporta l'inammissibilità del ricorso, salvo che il ricorrente esegua prima una valida nuova notifica.
  • Il termine assegnato per rinnovare la notificazione in cassazione è perentorio: non è ammessa la concessione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento dopo la sua inutile scadenza.
  • Se la parte intimata non svolge attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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