Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21923/2026 del 12/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte di appello di Catanzaro che, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva revocato la sospensione condizionale della pena inflitta a Montillo con sentenza irrevocabile del 01/10/2020 e aveva dichiarato inammissibile la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive ex art. 53 l. n. 689/1981. Il ricorrente denunciava inosservanza ed erronea applicazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.), sostenendo che l'art. 95, comma 1, d.lgs. n. 150/2022, dovesse essere interpretato nel senso che i termini per chiedere le sanzioni sostitutive si aprono per i procedimenti che erano pendenti (in primo o secondo grado) alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 e che, poiché la richiesta di revoca da parte della Procura Generale era stata proposta in data 28/02/2022 (prima dell'entrata in vigore), il ricorrente avrebbe potuto beneficiare delle disposizioni più favorevoli sul capo III della legge n. 689/1981.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza: l'art. 95, comma 1, d.lgs. n. 150/2022 si riferisce ai procedimenti di cognizione pendenti in primo o secondo grado e non estende la sua portata ai procedimenti di esecuzione sorti dopo la formazione del giudicato. Ne consegue che chi ha ricevuto una pena con sentenza irrevocabile prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022 non può avvalersi della transitoria per ottenere l'applicazione delle sanzioni sostitutive. La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che limita il principio di retroattività delle norme penali più favorevoli quando è in gioco la certezza del giudicato. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689

    Disciplina le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi; la sua applicazione è stata oggetto della richiesta difensiva, ma la Corte ha ritenuto che la possibilità di avvalersene sia regolata dalla disciplina transitoria del d.lgs. n. 150/2022 e non possa essere estesa ai casi in cui la sentenza sia già irrevocabile prima dell'entrata in vigore della riforma

  • art. 95, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    «le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto"

    La norma transitoria è stata interpretata come riferita esclusivamente ai procedimenti di cognizione pendenti in primo o secondo grado alla data di entrata in vigore del decreto; non estende i suoi effetti ai procedimenti di esecuzione instaurati dopo la formazione del giudicato; pertanto non riapre i termini per chiedere le sanzioni sostitutive per sentenze irrevocabili anteriori all'entrata in vigore

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Fondamento processuale del ricorso per cassazione per violazione di legge: il ricorrente ha invocato questa norma per censurare l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 e dell'art. 53 l. n. 689/1981

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 47042 del 26/09/2023, Buscaglia)

    «il principio di retroattività delle disposizioni penali più favorevoli non riguarda qualsiasi norma incidente sul trattamento penale, ma solo quelle che disciplinano il reato e la pena e può subire inoltre, in quanto non assoluto ed inderogabile, deroghe rimesse alla discrezionalità legislativa, tra le quali quellaconnessa all'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti coperti dal giudicato"

    Principio richiamato dalla Corte per sostenere la legittimità dell'esclusione retroattiva in rapporto al giudicato: la retroattività della norma più favorevole non impone automaticamente l'applicazione a tutti gli aspetti del trattamento penale e puo' essere limitata per tutelare la certezza del giudicato

Massime di principio

  • L'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 ha efficacia transitoria limitata: si applica alle disposizioni del Capo III della legge n. 689/1981 solo nei procedimenti di cognizione pendenti in primo o secondo grado alla data di entrata in vigore del decreto, e non ai procedimenti di esecuzione instaurati dopo la formazione del giudicato.
  • Se la sentenza che ha inflitto la pena era irrevocabile prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, il condannato non può invocare la transizione per ottenere l'applicazione delle sanzioni sostitutive previste dall'art. 53 l. n. 689/1981 in versione riformata.
  • In caso di procedimento pendente in Cassazione alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, la facoltà di richiedere sanzioni sostitutive può essere esercitata nella fase di esecuzione dopo l'eventuale passaggio in giudicato, o dal giudice di merito in caso di rinvio disposto dalla Cassazione.
  • Le questioni di illegittimità costituzionale contro l'art. 95 d.lgs. n. 150/2022, nella parte in cui non estendono l'applicazione alle sentenze già irrevocabili, sono difficilmente sostenibili alla luce del principio secondo cui la retroattività della norma più favorevole non ha portata assoluta quando la tutela della certezza del giudicato giustifica limitazioni.
  • Per il difensore, al fine di valutare possibili benefici della riforma, la verifica fondamentale riguarda lo stato processuale alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022: procedimento di cognizione pendente (possibile applicazione transitoria) vs. procedimento di esecuzione o sentenza irrevocabile (esclusione dalla transitoria).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.