Sentenza n. 379/2026 - Bari, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro n. 2770 del 4 luglio 2024, notificata il 14 ottobre 2024, passata in giudicato come da attestazione del funzionario giudiziario presso il medesimo Tribunale in data 18 aprile 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro n. 2770 del 4 luglio 2024, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro n. 2770 del 4 luglio 2024, notificata il 14 ottobre 2024 e attestata come passata in giudicato il 18 aprile 2025. Ha dedotto il persistente e integrale inadempimento dell'Amministrazione alle obbligazioni derivanti dal titolo giudiziale, chiedendo l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione, inclusa la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava l'integrale adempimento delle obbligazioni derivanti dalla sentenza del giudice del lavoro. Ha ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione al giudicato, procedendo al pagamento di tutte le somme indicate nella sentenza in favore del ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte. Ha invece riservato la nomina del commissario ad acta all'eventualità di un ulteriore inadempimento dopo la scadenza del termine, ritenendo non integrati, allo stato, i presupposti per l'accoglimento immediato dell'istanza prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., anche in considerazione del comportamento esecutivo tenuto dall'Amministrazione in cause analoghe e del fatto che i ritardi erano stati ricondotti a carenze di organico. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio. Il TAR ha inoltre disposto l'invio della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma costituisce la base del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione inadempiente l'esecuzione del giudicato, riservando eventuali ulteriori misure, tra cui la nomina del commissario ad acta, qualora l'inadempimento prosegua.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La nomina immediata del commissario ad acta non è stata disposta perché, allo stato, il TAR non ha ritenuto integrati i relativi presupposti; la misura è stata riservata all'eventuale persistente inadempimento dopo il termine assegnato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertato che l'amministrazione non ha dato integrale esecuzione a un giudicato, il giudice deve ordinare l'adempimento specifico delle obbligazioni derivanti dal titolo entro un termine determinato.
- La nomina del commissario ad acta può essere riservata a una fase successiva quando il giudice assegna previamente all'amministrazione un termine per adempiere e non ravvisa, allo stato, presupposti sufficienti per la sostituzione immediata dell'organo amministrativo.
- Le carenze di organico dell'amministrazione possono essere considerate nel valutare l'opportunità della nomina immediata del commissario ad acta, ma non esonerano l'amministrazione dall'obbligo di dare piena e tempestiva esecuzione al giudicato.
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