Ordinanza n. 977/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento - del Decreto Rettorale n. 39 del 14/01/2026 con il quale sono stati “approvati gli Atti della Commissione giudicatrice per la procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato nel Gruppo Scientifico Disciplinare 14/GSPS-03 - STORIA DEL PENSIERO E DELLE ISTITUZIONI POLITICHE - Settore scientifico disciplinare GSPS-03/A - Storia del pensiero politico - ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 24, comma 3, con contratto a tempo determinato e definito, presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza, Dipartimento di Giurisprudenza (Cod. 457/1RTT/GSPS-03A/2025)”, ed è stato dichiarato idoneo/vincitore il candidato dott. Carlo Marsonet, Decreto pubblicato sul sito dell’ateneo; - del Verbale n. 1 del 23/12/2025 - Predeterminazione dei criteri di valutazione; - del Verbale n. 2 del 05/01/2026 - Valutazione preliminare e giudizi analitici; - del Verbale n. 3 del 14/01/2026 - Colloquio e attribuzione punteggi; - del Verbale n. 4 del 14/01/2026 - Graduatoria finale e nomina vincitore, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi eventuali atti non conosciuti dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto rettorale di approvazione degli atti della commissione e dichiarazione dell'idoneo/vincitore, unitamente ai verbali della procedura selettiva per un posto da ricercatore a tempo determinato
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto rettorale e i verbali della procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, deducendo, tra l'altro, la violazione dell'art. 4 del bando e del d.m. n. 243/2011 per la genericità e insufficienza dei criteri di valutazione predeterminati dalla commissione; la mancata attribuzione di punti per un asserito master post-dottorato; l'erronea o illegittima valutazione dei titoli professionali e accademici dei controinteressati, in relazione anche al principio di congruenza disciplinare; la violazione dell'autovincolo e l'incomprensibilità dell'iter logico seguito nella valutazione delle pubblicazioni. Ha inoltre chiesto in via cautelare la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, allegando un danno grave e irreparabile.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto insufficientemente comprovato il danno grave e irreparabile allegato dalla ricorrente, valorizzando anche l'intervenuta presa di servizio dei controinteressati e il loro inserimento nell'elenco ufficiale dei docenti dell'università. Nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto prevalente l'interesse dell'amministrazione ad assicurare la continuità dell'attività didattica, che sarebbe stata sacrificata dalla sospensione. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha escluso l'immediata evidenza delle illegittimità dedotte, riservando un esame più approfondito alla cognizione piena. Ha rilevato che la predeterminazione dei criteri costituisce espressione di discrezionalità tecnica della commissione, sindacabile solo in presenza di evidenti vizi di irragionevolezza o illogicità, non ravvisati nel caso concreto, poiché i criteri risultavano sufficientemente determinati da consentire la ricostruzione ex post dell'iter logico. La mancata valutazione del titolo post-dottorato appariva giustificata dal certificato prodotto, che qualificava l'attività come semplice ciclo seminariale e non come master. Le censure sulle valutazioni dei titoli dei controinteressati implicavano in parte valutazioni sostitutive non consentite e una lettura eccessivamente restrittiva della congruenza disciplinare. La censura sulla valutazione delle pubblicazioni non considerava adeguatamente i precedenti giudizi analitici del verbale n. 2 e il richiamo espresso ai criteri stabiliti nella riunione preliminare. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la concessione della misura richiede la valutazione dei presupposti cautelari, tra cui il danno grave e irreparabile e la plausibilità delle censure.
art. 4 del bando
È stato invocato dalla ricorrente in relazione alla determinatezza dei criteri di valutazione; il TAR ha ritenuto i criteri predeterminati dalla commissione sufficientemente specifici.
d.m. n. 243/2011
È stato richiamato rispetto ai criteri di valutazione della procedura per ricercatore; il TAR non ha ravvisato un'immediata violazione derivante dai criteri adottati.
art. 24, comma 3, l. 240/2010
Costituisce la base normativa della procedura selettiva per la copertura del posto di ricercatore a tempo determinato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di atti relativi a una procedura selettiva universitaria richiede una dimostrazione concreta e sufficiente del danno grave e irreparabile; la mera allegazione del pregiudizio non è idonea a integrare il periculum in mora.
- Nel bilanciamento cautelare, l'interesse dell'amministrazione alla continuità dell'attività didattica può prevalere sull'interesse del candidato alla sospensione degli atti concorsuali, soprattutto quando i vincitori abbiano già preso servizio e siano stati inseriti nell'organico o negli elenchi ufficiali dei docenti.
- La predeterminazione dei criteri di valutazione da parte di una commissione concorsuale costituisce espressione di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di evidenti vizi di irragionevolezza o illogicità; non è sufficiente una diversa preferenza del candidato per criteri più dettagliati.
- I criteri di valutazione sono sufficientemente determinati quando, pur non imponendo un'unica soluzione valutativa, consentono di ricostruire ex post l'iter logico seguito dalla commissione.
- La mancata attribuzione di punteggio per un titolo è cautelarmente plausibile quando la documentazione prodotta qualifichi l'attività svolta in termini diversi da quelli richiesti dal bando, come nel caso di un ciclo seminariale che non risulti qualificato come master.
- Le contestazioni sulle valutazioni concorsuali non possono tradursi in una sostituzione del giudizio tecnico della commissione con quello del candidato o del giudice; la congruenza disciplinare dei titoli è una valutazione tecnica opinabile, sindacabile solo entro i limiti propri del controllo giurisdizionale.
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