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Ordinanza

Ordinanza n. 1359/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 152 del 10.03.2026, nella parte in cui non ha ammesso alla successiva fase di valutazione, ed ha dunque escluso, la domanda di candidatura n. 387 del Consorzio Tek-Form, in ordine “all’Avviso Pubblico per il finanziamento di percorsi formativi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) - Sistema Duale - annualità formative (aa.ff.) 2025/2028 e 2026/2029 a valere su PR Campania FSE+ 2021-2027”; b) degli atti in esso richiamati e, in particolare, del D.D. n. 69 del 09.02.2026, dei verbali della commissione e, tra questi, dei verbali n. 1 del 22.12.2025, n. 5 del 15.01.2026, e n. 4 di reiezione dell’istanza di riesame, nonché, ove esistente, della graduatoria di merito, nella parte in cui non valuta e non ammette la domanda della ricorrente; c) in ogni caso e per quanto occorra, dell’Avviso Pubblico di cui al D.D. n. 4 del 18.9.2025, in parte qua; d) di ogni altro atto e provvedimento ai precedenti presupposto o conseguente; e per la declaratoria di inefficacia degli atti di concessione eventualmente stipulati e per il subentro della ricorrente e/o per la condanna al risarcimento dei danni in via specifica o, in via gradata, per equivalente.

Giustizia amministrativa202602584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla fase successiva di valutazione della domanda di candidatura per il finanziamento di percorsi formativi triennali IeFP - Sistema Duale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Consorzio Tek-Form ha impugnato il decreto dirigenziale regionale che ne ha escluso la domanda di candidatura, unitamente agli atti presupposti, ai verbali della commissione, al rigetto dell'istanza di riesame e, per quanto occorrente, all'avviso pubblico. Ha chiesto anche la declaratoria di inefficacia degli eventuali atti di concessione, il subentro e il risarcimento del danno. In sede cautelare ha contestato la legittimità dell'esclusione, sostenendo che le lettere di impegno dei soggetti partner contenessero un riferimento alla denominazione "NOESIS" riconducibile a un mero errore materiale o lapsus calami, e che tale irregolarità avrebbe potuto essere sanata mediante soccorso istruttorio. La Regione ha invece rilevato che le lettere, sottoscritte digitalmente dopo la scadenza dell'avviso, non erano riferite al consorzio ricorrente e che la loro acquisizione avrebbe leso la par condicio dei partecipanti.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza del fumus boni iuris. A un sommario esame, ha ritenuto che le lettere di impegno dei partner indicassero quale beneficiaria e soggetto proponente la società "NOESIS", e non il Consorzio Tek-Form. Tali dichiarazioni sono state qualificate come manifestazioni di volontà giuridicamente vincolanti verso il soggetto ivi individuato, nonché come documenti fondamentali richiesti dall'Allegato 2 dell'avviso. Il riferimento a un soggetto diverso non è stato ritenuto un mero errore materiale, in assenza di elementi testuali idonei a ricondurre comunque le lettere alla posizione del consorzio. La domanda è stata quindi considerata carente di allegati fondamentali e correttamente esclusa ai sensi dell'art. 6.1 dell'avviso, che escludeva le domande incomplete o difformi dalle prescrizioni. Il giudice ha inoltre escluso la praticabilità del soccorso istruttorio, poiché avrebbe comportato la produzione postuma di documenti da presentare contestualmente alla domanda; ha condiviso anche il rilievo dell'amministrazione secondo cui la sottoscrizione digitale successiva alla scadenza avrebbe violato la par condicio. Le spese sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il TAR ha valutato il fumus boni iuris e ha respinto la domanda cautelare.

  • art. 6.1 dell'Avviso Pubblico

    “(n)on saranno ritenute ammissibili domande incomplete o difformi da quanto sopra prescritto”

    È stato applicato nel senso che la mancanza di lettere di impegno dei partner riferibili al soggetto proponente rende inammissibile la domanda.

Massime di principio

  • Quando un documento essenziale di partecipazione individua quale beneficiario o soggetto proponente un operatore diverso da quello che presenta la domanda, l’irregolarità non può essere qualificata come mero errore materiale se dal contenuto complessivo del documento non emergono chiari elementi identificativi del corretto concorrente.
  • Le lettere di impegno dei partner richieste dall’avviso costituiscono manifestazioni di volontà giuridicamente vincolanti nei confronti del soggetto indicato come beneficiario e devono riferirsi al soggetto che presenta la candidatura.
  • La mancata produzione di un allegato fondamentale richiesto dall’avviso a pena di inammissibilità comporta l’esclusione della domanda quando il documento non sia validamente riferibile al concorrente al momento della presentazione.
  • Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per acquisire postume lettere di impegno mancanti o non riferibili al concorrente, quando ciò comporti la formazione o sostituzione di un requisito documentale da possedere e presentare entro il termine di partecipazione.
  • La produzione di lettere di impegno sottoscritte digitalmente dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande non è ammissibile se altera la posizione del concorrente e incide sulla par condicio degli operatori partecipanti.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelare

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